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Bollettino Ufficiale n. 24 del 18 / 06 / 2009

D.G.R. 15 Giugno 2009, n. 34-11613


Art. 45, l.r. 70/1996. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2009/2010, delle relative Istruzioni operative supplementari nonche' delle modifiche ai periodi per l'esercizo dell'attivita' venatoria.

A relazione dell'Assessore Taricco:
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
visto l'art. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all'art. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;
considerato che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:
a) - specie cacciabili e periodi di caccia;
b) - giornate e orari di caccia;
c) - carniere giornaliero e stagionale;
d) - ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) - periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;
considerato che ai sensi dell'art. 44, comma 3, della l.r. 70/96 l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;
considerato altresì che ai sensi dell'art. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;
ritenuto, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della l.r. 70/96, al fine di una maggior tutela della specie lepre comune, di ridurre, per la stagione venatoria 2009/2010, il carniere giornaliero ad un solo capo;
dato atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 45 della l.r. 70/96, con nota n. 12975/DB1111 del 20.5.2009 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2009/2010, l'ISPRA (già Istituto nazionale per la fauna selvatica - INFS);
vista la nota n. 022955/T-A11 del 27.5.2009 con la quale il suddetto Istituto ha espresso il proprio parere in merito;
ritenuto, inoltre, opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2009/2010, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;
dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:
- modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;
- ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;
- anticipare e posticipare l'apertura dell'esercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;
viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) hanno richiesto:
- l'anticipazione dell'apertura e della chiusura della caccia alle specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora;
- l'anticipazione dell'apertura della caccia alla specie cinghiale a partire dal 20 settembre 2009;
- la posticipazione dell'apertura e l'anticipazione della chiusura della caccia;
tenuto conto che gli organismi di gestione faunistico-venatoria della provincia di Vercelli hanno comunicato di non essere in grado di richiedere, al momento, variazioni al calendario venatorio "in quanto non a conoscenza della situazione e dell'andamento colturale" della zona tipicamente risicola e di riservarsi di presentare eventuali richieste di variazione entro il mese di agosto 2009;
considerato che l'anticipazione dell'apertura della caccia alla specie cinghiale è motivata da un lato dall'esigenza di tutelare le coltivazioni agricole e dall'altro dalla necessità di tutelare le altre specie;
vista la nota n. 12089/DB1111 del 12.05.2009 con cui è stato richiesto, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 70/96, il parere dell'ISPRA in merito alle seguenti modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio proposte da alcuni ATC, CA, AFV e AATV:
- anticipo apertura al 2.9.2009 da appostamento temporaneo negli ATC, nei CA, nelle AFV e nelle AATV alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, colombaccio, gazza e tortora;
- anticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale alla terza domenica di settembre e al 15 agosto in caso di prelievo selettivo negli ATC, nei CA, nelle AFV e nelle AATV;
- anticipo dell'apertura al 1° settembre alle specie fagiano e starna nelle sole AATV;
- posticipo dell'apertura per la specie lepre, minilepre, coniglio selvatico, fagiano e volpe, con conseguente posticipo della chiusura negli ATC, nei CA, nelle AFV e nelle AATV di pianura;
- posticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale nei CA, con conseguente posticipo della chiusura;
- posticipo dell'apertura alla specie pernice rossa e starna negli ATC e nei CA, con conseguente posticipo della chiusura;
- (omissis).
I nuovi periodi sono comunque contenuti nel rispetto dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;
considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio, l'ISPRA con nota n. 022955/T-A11 del 27.5.2009 si è espresso favorevolmente, in particolare, in merito:
- all'apertura anticipata della stagione venatoria, limitatamente a 3-4 mezze giornate, alle specie: tortora, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza, da appostamento temporaneo;
- alla posticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio, con conseguente posticipazione della data di chiusura, nel caso della minilepre, del coniglio selvatico e del fagiano, al fine di consentire il completamento del ciclo riproduttivo e dello sviluppo degli ultimi nati dell'anno;
preso atto del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS) ") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009;
vista la D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009, con la quale sono stati approvati:
- i divieti e le limitazioni da applicare nelle ZPS regionali in riferimento all'attività venatoria così come indicato nel sopra citato D.M. 22 gennaio 2009;
- l'elenco delle ZPS in cui è vietato l'uso dei pallini di piombo per la presenza di zone umide;
tenuto conto che con la citata D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 è stato altresì stabilito l'obbligo per gli enti gestori delle ZPS, per i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, per i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie interessati alla presenza di ZPS nei territori da loro gestiti, di porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla citata D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996;
sentito, nella riunione del 27 maggio 2009, il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, in merito alla bozza del calendario venatorio e alle proposte di variazione dei relativi periodi presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA;
tenuto conto che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvati con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all'approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;
ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportate negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento:
- il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2009/2010;
- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;
ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni riportate nelle allegate tabelle C1) e C2):
- la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio;
- la riduzione delle giornate fisse di caccia;
- l'anticipo e la posticipazione dell'apertura e la chiusura anticipata della caccia;
ritenuto opportuno precisare che l'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie;
dato atto che, ai sensi dell'art. 45 comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria;
dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni sopra citate saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli ATC e dei CA che provvederanno alla loro diffusione;
per quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2009/2010 così come riportato nell'allegato A);
- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell'allegato B), relative al rilascio ed all'uso del tesserino venatorio regionale, all'esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;
- di autorizzare le modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio relative alla stagione 2009/2010 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle C1) e C2). I nuovi periodi dell'esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1 della l.r. 70/96.
L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.
Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. La diffusione delle suddette disposizioni verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli ATC e dei CA. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 7. delle istruzioni operative supplementari.
Gli organismi di gestione venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie (AFV) o agri-turistico-venatorie (AATV) devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato


Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 3