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Bollettino Ufficiale n. 24 del 18 / 06 / 2009

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Progetto per la realizzazione di un impianto di frantumazione materiali ferrosi e non ferrosi sito nel comune di Polonghera. Giudizio negativo di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)
Sulla base delle predette controdeduzioni, permangono i motivi ostativi così come più sopra esplicitati e non sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale del progetto né i presupposti per il rilascio dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex art 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i., né -inoltre- per il rilascio dell'assenso comunale a realizzare l'impianto così come localizzato, dal momento che è ancora in corso da parte del Comune la definizione delle condizioni di rischio idraulico dell'area in questione ed i conseguenti vincoli, in sede di variante di adeguamento del P.R.G.C. al PAI.
(omissis)
La Giunta Provinciale
delibera
1. Di considerare le premesse e le controdeduzioni ivi esplicitate in merito alle osservazioni formulate dal proponente con nota prot. n. 69953 del 30.12.2008 allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
2. Di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e13 della L.R. 40/98 e s.m.i., Giudizio Negativo di Compatibilità ambientale in merito al progetto di realizzazione di un impianto di frantumazione materiali ferrosi e non ferrosi presentato dal Sig. Forgia Andrea Oscar Paolo, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta FRACAR s.r.l., con sede in Polonghera, Via Murello 9h/13, da ubicarsi in Via Murello 9/13 nel Comune di Polonghera e contestuale Parere Negativo circa l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i motivi di seguito espressi:
a. L'intervento, consistente nella frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi, a valle della bonifica di veicoli usati (autodemolizione) - così come proposto e localizzato, non risulta compatibile rispetto al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po" (PAI) che - essendo finalizzato a tutelare un interesse pubblico primario, e cioè impedire l'aumento del rischio di danni in zone a pericolosità elevata in conseguenza ad eventi calamitosi - costituisce un presupposto necessario ed imprescindibile per il proseguimento dell'iter procedurale di VIA in corso, nonché per l'ammissibilità del rilascio dei provvedimenti autorizzativi ad esso connessi e cioè, nel caso in esame, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti che s'intendono svolgere nell'impianto ex D.Lgs 152/06. Infatti, secondo quanto rilevato da ARPA Piemonte -Prevenzione del rischio geologico della provincia di Cuneo già nella 2^ Conferenza dei Servizi del 2 ottobre 2008, e ribadito nella 3^, le opere previste verrebbero ad essere ubicate in un'area che è situata entro un tratto della fascia C, separata dalla fascia B mediante un "limite di progetto", secondo le attuali fasce fluviali del PAI, ed essa è pertanto interessata dall'art. 31, comma 5, delle Norme di Attuazione del PAI stesso. Detto articolo richiama l'applicazione, ove non siano stati realizzati interventi idraulici di difesa, delle norme della fascia B contenute nell'art. 30, che al punto 2b, vieta la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento di impianti esistenti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.
b. Secondo quanto precisato con dichiarazione resa agli atti della 3^ Conferenza di Servizi da parte del rappresentante della Direzione regionale Difesa del Suolo - Settore Pianificazione Difesa del Suolo, risulta che gli argini che sono stati realizzati in destra Varaita non sono in grado di contenere la piena per la portata duecentennale. E' certo che la piena duecentennale interesserà le zone site a tergo dell'argine, ivi comprese quelle oggetto di istanza, anche se non si è ancora in grado di determinarne in che misura, poiché attualmente il Comune deve ancora effettuare, in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI, la valutazione delle condizioni di pericolosità del proprio territorio, anche in relazione alle opere di difesa realizzate. Al momento, manca dunque la conoscenza della reale situazione di rischio sia sulla zona ove è già insediato l'impianto, sia su quella ove ne è previsto l'ampliamento. In assenza delle indagini comunali finalizzate alla definizione delle aree allagabili, da sottoporre alla verifica tecnica della Regione, e comunque sino a che tale definizione non sia efficace, non sussistono sufficienti garanzie dal punto di vista della sicurezza idraulica nell'ipotesi di attività di smaltimento e recupero di rifiuti entro l'area APE7.
c. Mancanza di coerenza e congruità del progetto con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali, delle quali il PAI - finalizzato a tutelare un interesse pubblico primario, e cioè impedire l'aumento del rischio danni in zone a pericolosità elevata in conseguenza di eventi calamitosi - certamente fa parte.
3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.
4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi.
5. Di dare atto altresì che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
6. Di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.
7. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza di concludere l'iter in corso, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 28.05.2009.
Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
(omissis)
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto o straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.
Allegati (omissis)