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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 23

Codice DB1202
D.D. 14 Aprile 2009, n. 90


Ferrovia Canavesana. Comune di Bosconero. Autorizzazione al Sig. Andrina Giovanni Battista, in qualità di Socio accomandatario della Ditta AGN s.a.s, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, all'esecuzione di una variante per le opere di ampliamento di un edificio produttivo ad uso deposito autorizzate con D.D. n. 117 del 29/03/2007, in deroga all'art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig. Andrina Giovanni Battista, in qualità di Socio accomandatario della Ditta AGN s.a.s., l'autorizzazione in deroga all' art. 49 del citato D.P.R, all'esecuzione di una variante, a quanto già autorizzato con D.D. n. 117 del 29/03/2007, per le opere di ampliamento di un edificio produttivo ad uso deposito, sul lotto distinto al C.T. del Comune di Bosconero al F. 20, part. 37-83-84-85, previste ad una distanza di m 22,10 dalla più vicina rotaia (m 20,60 dal piede del rilevato), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 12/02/2009;
che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;
che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;
che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.
La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.
Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente
Tommaso Turinetti