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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 23

Codice DB1202
D.D. 9 Marzo 2009, n. 57


Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Ceres. Autorizzazione al Sig. Costa Salute Giorgio, in qualita' di proprietario, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, per le opere di copertura di un terrazzo su un fabbricato adibito a civile abitazione e laboratorio artigianale, distinto al C.T. del Comune di Ceres al F. 33, map.15-19-398, in deroga all' art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, al Sig. Costa Salute Giorgio, in qualità di proprietario, l'autorizzazione in deroga all'art. 49 del citato D.P.R., per le opere di copertura di un terrazzo con struttura in cemento armato e posa di pannelli su muretto in mattoni lato ferrovia, su un fabbricato adibito a civile abitazione e laboratorio artigianale, distinto al C.T. del Comune di Ceres al F. 33, map.15-19-398, situato ad una distanza di m. 22,50 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Torino-Ceres (m 21,70 dal limite esterno del ponte ferroviario), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 15/12/2008;
che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;
che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;
che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.
La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.
Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente
Tommaso Turinetti