Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 23

Codice DB1205
D.D. 6 Aprile 2009, n. 79


Lago Maggiore. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di una manifestazione sportiva consistente in una traversata a nuoto da Stresa a Reno di Leggiuno denominata "La Nuotata dell'Eremo" indetta per il giorno 25 luglio 2009 dal Gruppo Alenia Aermacchi con sede in Vengono Superiore.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di esprimere per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla disciplina della navigazione, allo svolgimento di una manifestazione sportiva consistente in una traversata a nuoto non competitiva, sulle acque del Lago Maggiore da Stresa (Località Ristorante San Giovanni) a Reno di Leggiuno, denominata "La nuotata dell'Eremo" indetta per il giorno 25 luglio 2009 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa.
Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, durante lo svolgimento della manifestazione sportiva consistente in una traversata a nuoto non competitiva, sulle acque del Lago Maggiore da Stresa (Località Ristorante San Giovanni) a Reno di Leggiuno, denominata "La nuotata dell'Eremo" indetta per il giorno 25 luglio 2009 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa.
Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:
1) Le unità di navigazione facenti parte dell'organizzazione dovranno esporre a bordo dell'unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione.
2) L'avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l'Albo Pretorio dei comuni interessati e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l'area di svolgimento della manifestazione.
3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa, in particolare si richiede l'accompagnamento e la costante sorveglianza dei singoli nuotatori da parte di idonee barche appoggio che, oltre all'eventuale opera di soccorso dovranno operare al fine di consentire l'individuazione e segnalare la presenza di persone in acqua ai natanti che dovessero transitare nell'area, i bagnanti dovranno indossare apposita calottina che ne permetta l'individuazione
5) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.
Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l'Associazione organizzatrice - premesso che l'Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. del 14 aprile 2000 n.3/R. Regolamento regionale recante: "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore.
Copia dell'avviso ai naviganti, unitamente al provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviata alla Gestione Governativa Navigazione Lago Maggiore, gestore del servizio pubblico di linea per le opportune informazioni ai comandanti le unità in servizio pubblico nonché agli organi di vigilanza.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R-2002.
Il Dirigente
Riccardo Lorizzo