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Bollettino Ufficiale n. 23 del 11 / 06 / 2009

D.G.R. 3 Giugno 2009, n. 30-11520


Art. 4 della L.R. 30/2008 - Definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:
L'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.
A tale scopo, il comma 2 del citato articolo, prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalitā per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle prioritā di intervento previsti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 101/2003.
Il comma 3 della stessa L.R. 30/2008 prevede inoltre che sia data prioritā, per l'entitā del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.
Per le finalitā in oggetto, l'art. 19 della citata legge regionale prevede, per il biennio 2009 - 2010, risorse pari ad euro 3.750.000,00 per annualitā sull'UPB 10002, capitolo 229990.
Ai fini dell'individuazione delle prioritā di intervento sul territorio regionale č stata esaminata la situazione ad oggi riscontrata ed č stata effettuata una stima dei quantitativi di materiali contenenti amianto ancora presenti.
Una stima effettuata su tutto il territorio regionale, riferita unicamente alle coperture in cemento - amianto e basata sull'esperienza degli esiti della caratterizzazione e dei censimenti del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, consente di ipotizzare un quantitativo di presenza di amianto superiore a 40 milioni di metri quadrati.
Rapportando tale dato all'entitā delle risorse attualmente iscritte a bilancio, si rende necessario concentrare l'impegno finanziario su determinate prioritā di intervento, in coerenza con quanto previsto dalla procedura di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 101/2003, approvata dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2004 e recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 56 - 477 del 12 luglio 2005, che prevede maggiore prioritā per gli interventi di bonifica da realizzare in edifici ad utilizzo pubblico e con presenza di materiale contenente amianto in matrice friabile.
Tenuto inoltre conto di altri indicatori, quali la frequenza di utilizzo e l'etā media dei fruitori gli edifici, si individuano come prioritari per la destinazione di contributi gli edifici scolastici di proprietā pubblica, prevedendo prioritā massima ove siano presenti materiali contenenti amianto in matrice friabile.
Al fine di favorire il maggior numero di interventi si prevede l'assegnazione di un contributo di 30 €/m2 per gli interventi sulle coperture in cemento - amianto (importo stimato sulla base dei costi giā sostenuti nell'intervento di bonifica del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato) e pari al 50% del costo per la bonifica di amianto in matrice friabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R.15/2007.
Fermo restando la prioritā di intervento di bonifica degli edifici scolastici di proprietā pubblica, si ritiene opportuno avviare una ricognizione della presenza di materiali contenenti amianto nell'edilizia privata, pubblica e negli impianti industriali, anche al fine della definizione di un'eventuale azione di sostegno economico in favore di soggetti privati ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008.
Al fine della corretta attuazione della ricognizione della presenza di materiali contenenti amianto sull'intero territorio regionale si rende necessario coinvolgere le Amministrazioni comunali.
Vista la L.R. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto";
sentita le commissioni consiliari competenti in data 7 maggio 2009;
acquisito il parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali in data 22 maggio 2009;
vista la L.R. 15/2007 "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte";
vista la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di definire, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008, i criteri e le modalitā per la concessione di contributi per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto destinandoli per le annualitā 2009 e 2010 agli edifici scolastici di proprietā pubblica, come dettagliato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione unitamente agli allegati nn. 2, 3, 4 e 5;
di stabilire di avvalersi di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 15/2007 come precisato nell'allegato 1;
di dare avvio ad una ricognizione della presenza di materiali contenenti amianto nell'edilizia privata, pubblica e negli impianti industriali sul territorio regionale, coinvolgendo a tal fine le Amministrazioni comunali secondo le modalitā ed i tempi dettagliati nell'allegato 5;
di dare atto che alla spesa per l'assegnazione dei contributi si fa fronte per il biennio 2009-2010 con le risorse previste dall'art. 19 della L.R. 30/2008 sull'UPB 10002, Capitolo 229990.
di demandare alla Direzione regionale Ambiente il coordinamento dell'attuazione della ricognizione della presenza di materiali contenenti amianto nell'edilizia privata e negli impianti industriali sul territorio regionale;
di richiedere alle Direzioni regionali "Istruzione, formazione professionale e lavoro" e "Sanitā", attese le competenze delle stesse, di tenere conto dell'azione di rimozione dell'amianto che con la presente deliberazione si avvia, ai fini del coordinamento e dell'agevolazione dell'azione stessa.
La presente deliberazione sarā pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

Allegato 1