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Bollettino Ufficiale n. 23 del 11 / 06 / 2009

D.G.R. 25 Maggio 2009, n. 23-11478


Art. 40 L.R. 14/2006. Integrazione criteri per l'accesso ai contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno alle vittime di pedofilia-D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006.

A relazione dell'Assessore Migliasso:
Premesso che:
l'art. 40 della L.R.14/2006 ha istituito il "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, demandando alla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, la definizione delle modalità di accesso ai contributi e della misura dell'erogazione;
dato atto che con D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006 sono stati approvati i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell'Allegato 1, parte integrante della suddetta Deliberazione, individuando quali destinatari dei contributi i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte, in qualità di Soggetti delegati all'esercizio delle funzioni di sostegno in oggetto da parte dei Comuni;
verificato che, in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 L.R.14/2006, il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo veniva fissato dal I luglio 2005 al 30 giugno 2006;
verificato che, con D.G.R. n. 20-5647 del 10.4.2007 e con D.G.R. n. 33-9303 del 28.7.2008 sono stati confermati i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", ex art. 40 L.R.14/2006, contenuti nell'Allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 9.10.2006, rispettivamente per i periodi I luglio 2006/30 giugno 2007 e I luglio 2007/30 giugno 2008;
visti gli esiti positivi delle prime tre annualità di finanziamento;
dato atto che, tra gli interventi ammissibili a contributo è da considerarsi anche l'inserimento in comunità madre/bambino dei nuclei rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40 L.R.14/2006, nella misura in cui i suddetti interventi di sostegno abbiano carattere di temporaneità, in vista dell'avvio di un progetto di sostegno all'autonomia del nucleo familiare madre/bambino/i;
ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce dell'esperienza maturata dai primi tre anni di attuazione della normativa in questione, fissare un tetto massimo per le spese relative all'inserimento in comunità madre/bambino dei nuclei aventi le caratteristiche di cui alle lett a) e b) art. 40 L.R.14/2006, a fronte del carattere di temporaneità dell'intervento stesso ed al fine di assicurare la disponibilità di risorse sufficienti a coprire parte dei costi delle altre forme di sostegno ammissibili a contributo, parimenti necessarie ed attivate dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
si procede a confermare i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006, integrandoli con la previsione che le spese relative all'inserimento in comunità madre/bambino dei nuclei aventi le caratteristiche di cui alle lett a) e b) art. 40 L.R.14/2006 siano considerate ammissibili a contributo soltanto in una misura massima di € 25.000,00 per ciascun caso, corrispondenti ad una stima del costo dell'inserimento di un nucleo madre/bambino per un periodo di sei mesi.
Tutto ciò considerato,
ribadito che rientrano nella casistica di cui alla lettera b) art. 40 L.R.14/2006 le famiglie che dimostrano l'esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore vittima di pedofilia, per le quali sussistano denunce o segnalazioni da parte dei Servizi all'Autorità Giudiziaria per episodi di presunta pedofilia, secondo quanto previsto all'Allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 9.10.2006;
si ritiene opportuno prevedere che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo ai sensi del presente provvedimento sia fissato dal I luglio 2008 al 30 giugno 2009.
Le istanze inviate saranno verificate dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ai fini dell'assegnazione dei contributi spettanti con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura mediante assegnazione n. 100984 sul cap. 155316/2009, che presenta la necessaria disponibilità.
Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale,
visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la L. 269/98,
visto l'art. 40 della L.R.14/2006;
vista la D.G.R. n. 42-29997 del 2.5.2000;
vista la D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
- di confermare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", istituito dall'art. 40 L.R.14/2006 per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, contenuti nell'Allegato 1, parte integrante della Deliberazione n. 22-3995 del 9.10.2006;
- di integrare i suddetti criteri prevedendo che le spese relative all'inserimento in comunità madre/bambino dei nuclei aventi le caratteristiche di cui alle lett a) e b) art. 40 L.R.14/2006 siano considerate ammissibili a contributo ai sensi del presente provvedimento soltanto in una misura massima di € 25.000,00 per ciascun caso;
- di stabilire che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo sia fissato dal I luglio 2008 al 30 giugno 2009;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura mediante assegnazione n. 100984 sul cap. 155316/2009, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare mandato al Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di provvedere agli adempimenti conseguenti all'allegato 1 alla D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)