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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 22

D.P.G.R. 3 Giugno 2009, n. 50


L.r. 2 luglio 1999, n. 16, art. 5, comma 2 bis, lettera a). Determinazione della data delle elezioni dei presidenti delle Comunita' montane.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premessa
Visto l'articolo 5 comma 2 bis, lettera a) della l.r. 16/1999 così come modificata dalla l.r. 19/2008 che stabilisce, tra l'altro, che compete al Presidente della Giunta regionale fissare, con proprio decreto, la data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane;
decreta
La data delle elezioni dei presidenti delle Comunità montane è fissata al 7 novembre 2009.
Alle ulteriori previsioni contemplate, in particolare, dall'articolo 5, commi 2 e 2 bis della l.r. 16/1999 e dall'articolo 57 bis, comma 2, della stessa legge, si darà attuazione con propri successivi decreti entro il 31 luglio 2009, a seguito dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 16/1999. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008, fino all'emanazione di tali ulteriori decreti, l'assetto territoriale delle Comunità montane rimane quello di cui all'Allegato A alla legge medesima. Fino all'assunzione di tali atti, a norma dell'articolo 15 ter, comma 2, della l.r. 16/1999, resta in carica l'attuale organo rappresentativo delle Comunità montane, limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili.
Mercedes Bresso