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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice DB1009
D.D. 17 Marzo 2009, n. 90


Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto, denominati rispettivamente, P5, P10 e P12, ubicati in localita' Tetti Caglieri, nel Comune di Vinovo (TO).

(omissis)
Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
a) L'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto, denominati rispettivamente, P5, P10 e P12, ubicati in località Tetti Caglieri, nel Comune di Vinovo (TO), é definita come risulta nell'elaborato "Tav. 1 - Delimitazione su base catastale delle zone di rispetto ristretta ed allargata del campo pozzi con pompaggio simultaneo da P5, P10 e P12 - scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 160 l/s, risultante dalla somma delle portate massime estratte contemporaneamente da ciascun pozzo.
c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall'annata agraria successiva al presente provvedimento, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.
d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della Strada Provinciale n. 144 procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;
e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vinovo affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Il Dirigente
Orazio Ruffino
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