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Bollettino Ufficiale n. 22 del 04 / 06 / 2009

D.G.R. 25 Maggio 2009, n. 8-11463


Approvazione del Protocollo per lo sviluppo del servizio di teleriscaldamento nell'area torinese ed espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale del progetto di 'Centrale termoelettrica Torino Nord e ampliamento rete di teleriscaldamento' di potenza pari a 400 MWe, presentato da IRIDE Energia S.p.A. nei Comuni di Torino e Collegno (TO).

A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:
L'articolo 1, comma 1, della Legge 9 aprile 2002, n. 55, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati [...].
Lo stesso articolo di legge, al comma 2, dispone altresì che l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazione statali e locali interessate, [...], d'intesa con la regione interessata.
Con riferimento a tale norma, AEM Torino S.p.A., oggi Iride Energia S.p.A., con istanza n. 08901/PT/so/p992/co del 13 giugno 2006 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica del progetto di "Centrale termoelettrica Torino Nord ed ampliamento rete di teleriscaldamento" nei Comuni di Torino e Collegno (TO).
L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una Centrale termoelettrica a ciclo combinato in cogenerazione alimentata a gas naturale, di potenza pari a circa 400 MW, da localizzarsi su una porzione di territorio compresa tra i Comuni di Torino e Collegno, finalizzata all'ampliamento della rete di teleriscaldamento nell'area Nord della Città di Torino. Tale progetto, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento della futura utenza termica allacciata, prevede l'installazione nel sito di centrale di 4 caldaie a gas, di potenza termica complessiva pari a 340 MW (85 MW x 4). L'impianto in progetto consentirà di allacciare 15 milioni di m³ di nuova volumetria nella Città, oltre ai 3 milioni di m³ già serviti dalla centrale delle Vallette, alla quale intende sostituirsi.
Per quanto attiene all'immissione in rete della potenza elettrica generata, si prevede il collegamento con le stazioni elettriche di Pianezza e di Leinì, a mezzo della costruzione di un raccordo a 220 kV, in "entra - esce" sulla linea a 220 kV T. 234 "Pianezza - Leinì". In ordine, invece, all'approvvigionamento di gas naturale, esso avverrà tramite connessione alla rete della SNAM Rete Gas, mediante la realizzazione interrata di una condotta di diametro DN 600 (24") e di lunghezza complessiva pari a circa 3 km, progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione di circa 12 bar.
La fase correlata all'espressione del parere regionale di competenza nell'ambito della procedura di VIA statale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, a seguito di ripetute interruzioni del procedimento per la presentazione di integrazioni progettuali, si è quindi conclusa con un parere positivo espresso al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con D.G.R. n. 24-8899 del 4 giugno 2008, condizionatamente al rispetto di un articolato quadro prescrittivo afferente ai seguenti argomenti:
a) prestazioni energetiche dell'impianto correlate ad un sistema di teleriscaldamento dell'area metropolitana in grado di massimizzare gli apporti di calore prodotti in cogenerazione da impianti esistenti e previsti, anche nel periodo estivo attraverso un loro utilizzo in teleraffrescamento;
b) minimizzazione delle emissioni in atmosfera e dell' impatto acustico;
c) elettrodotti di collegamento ed esposizione della popolazione ai campi magnetici;
d) impatti su vegetazione e fauna, opere di sistemazione a verde;
e) tutela del sistema delle risorse idriche;
f) gestione degli inerti e mitigazione degli impatti correlati alla fase di cantiere;
g) prevenzione dei rischi di incidente rilevante;
h) salvaguardia del patrimonio archeologico;
i) interventi di compensazione.
La D.G.R. citata, in particolare, individuava nel rispetto di tre prescrizioni correlate ai precedenti punti a) e c), le condizioni per il rilascio dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto.
Nella fattispecie, con riferimento al punto a) la D.G.R. vincolava l'espressione dell'Intesa alla sottoscrizione di un Accordo tra la Società proponente, la Regione, la Provincia e il Comune di Torino, insieme con altri operatori del settore a diverso titolo coinvolti, teso a valorizzare l'impianto in oggetto nell'ambito di un sistema complessivo della rete di teleriscaldamento dell'area torinese, da delinearsi in coerenza con le previsioni programmatiche della Provincia di Torino in tema di sviluppo del servizio di teleriscaldamento, e ponendo particolare attenzione al completamento della copertura della Città di Torino e all'interconnessione con i poli di generazione esistenti o in fase realizzativa.
In relazione al medesimo punto a), la deliberazione condizionava il rilascio della stessa Intesa alla presentazione da parte del proponente di un Piano mirato alla valorizzazione del calore prodotto dall'impianto in argomento nel periodo estivo, mediante la diffusione del teleraffrescamento.
Con riferimento, invece, al punto c) la stessa prevedeva a carico del proponente la sottoscrizione di un accordo con Terna S.p.A. finalizzato alla soluzione della criticità ambientale rappresentata, nel sito di Via Amati in Comune di Venaria Reale, dall'esposizione della popolazione ai campi magnetici generati dall'elettrodotto interessato dalla futura centrale.
In data 3 aprile 2009 è stato quindi emesso, a cura del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, il Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000245 con il quale è stato espresso un giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto e delle opere connesse, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni poste dalla Regione Piemonte nella DGR citata, così come implementate su proposta della Commissione Nazionale di verifica dell'impatto ambientale.
In particolare, il Decreto in questione (punti 37 e 38) ha posto ulteriori specifiche condizioni, non richieste dalla Regione Piemonte, da soddisfarsi preventivamente al rilascio dell'Intesa regionale, e rispettivamente:
* punto 37) definizione a carico del proponente di un accordo con la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte su ulteriori opere di compensazione volte a favorire il mantenimento di un buon livello qualitativo dell'agroecosistema e della funzionalità di corridoio ecologico individuato nella vegetazione spondale della Gora Putea;
* punto 38) definizione concertata da parte del proponente con la Regione Piemonte e con le Amministrazioni rispettivamente della Casa di Cura per malattie neuro-psichiatriche Villa Cristina, della Casa circondariale "Lo Russo e Cutugno" e del Comune di Venaria Reale di opere di compensazione degli impatti generati dalla centrale in progetto e dalle opere connesse.
Successivamente, in data 8 maggio 2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'autorizzazione dell'opera in oggetto, indetta dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota del 27.04.2009, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale provvisorio con nota n. 58376 del 13.05.2009 e del verbale definitivo con nota n. 60486 del 19.05.2009.
In attuazione della D.G.R. n. 41-11326 del 15 dicembre 2003 in materia di procedure per l'espressione dell'Intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MWt, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi interna ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione dell'opera e di evidenziare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi alla stessa.
Nell'ambito dei lavori di suddetta Conferenza, svoltasi il 15 maggio 2009, sono state considerate le posizioni precedentemente espresse dalle Direzioni regionali coinvolte nella fase di valutazione di impatto ambientale, e compendiate nel parere di compatibilità ambientale di cui alla citata DGR n. 24 - 8899 del 4.06.2008, provvedendo nel contempo ad una verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla medesima per il rilascio dell'Intesa regionale.
A tale riguardo, con riferimento alla prescrizione concernente la definizione di un Accordo sullo sviluppo del teleriscaldamento nell'area metropolitana di Torino, si è dato atto che nell'ambito dei lavori di un Tavolo tecnico e istituzionale, avviati nel gennaio 2008 sotto il coordinamento della Regione Piemonte, con la presenza della Provincia e del Comune di Torino, di Iride Energia S.p.A., AES S.p.A., TRM Torino S.p.A., SEI S.p.A., NOVE S.p.A., e conclusisi il 24 aprile 2009, è stata concordata con le Parti citate una proposta di Accordo corredata di uno specifico Studio di Prefattibilità, già approvata dagli organi deliberanti delle Parti menzionate, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai fini di una sua approvazione e successiva sottoscrizione.
L'Accordo in questione, nel perseguire le ampie finalità delineate dalla DGR n. 24 - 8899 del 4 giugno 2008, prevede l'impegno di IRIDE Energia S.p.A. ad incrementare la volumetria allacciata al teleriscaldamento, rispetto all'iniziale previsione di 15 milioni di metri cubi aggiuntivi correlati al progetto di Torino Nord, di ulteriori 2,5 milioni di metri cubi nei Comuni di Nichelino e Moncalieri, 3 milioni di metri cubi nelle aree di Torino Sud/Centro/Nord e nelle aree contermini di Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, nonché 1,2 milioni di metri cubi nel Comune di Venaria Reale, con ciò portando a 65,7 milioni di metri cubi la volumetria complessivamente prevista nell'area metropolitana torinese ed allacciata al servizio di teleriscaldamento.
Considerando, poi, l'impegno delle Parti firmatarie SEI S.p.A., NOVE S.p.A. e TRM Torino S.p.A. ad estendere il suddetto servizio a nuove aree nei Comuni di Settimo T.se (+ 3,5 milioni di metri cubi), di Rivoli, Collegno e Grugliasco (+ 2,7 milioni di metri cubi) e Beinasco ( + 0,5 milioni di metri cubi), la volumetria complessivamente teleriscaldata nell'area metropolitana di Torino raggiungerà 72,4 milioni di metri cubi, a cui potranno aggiungersi ulteriori 1,6 milioni di metri cubi in Comune di Grugliasco con riferimento alla Città della Salute e al polo universitario, nonché 10 milioni di metri cubi in ragione dell'auspicato sviluppo nell'area Est di Torino correlato all'utilizzo del calore residuo (circa 100 MWt) prodotto dalla Centrale Acea Electrabel di Leinì.
La prescrizione afferente alla presentazione di un Piano di valorizzazione del calore prodotto dall'impianto nel periodo estivo, mediante la diffusione del teleraffrescamento, è stata poi ottemperata dal proponente, così come evidenziato dalla trasmissione del documento "Teleraffrescamento. Un Piano per Torino", avvenuta con nota n. 08604/PT del 6 maggio 2009.
Con riferimento, invece, alla prescrizione riguardante l'accordo da sottoscriversi tra il proponente e Terna S.p.A. per la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi magnetici nel sito di Via Amati in Comune di Venaria Reale, Iride Energia S.p.A. con nota n. 07997/PT del 27 aprile 2009 ha trasmesso alla Regione la nota di Terna S.p.A. n. TEAOTTO/P20090000857 del 7.04.2009, con la quale detta Società si dichiara disponibile ad attuare nel sito in questione un intervento sulla linea T. 234, teso a minimizzare l'esposizione della popolazione residente ai campi magnetici, unitamente alla nota n. 07996/p992/d900e del 27.04.2009 con cui Iride Energia S.p.A. accetta di assumere tutti gli oneri per l'esecuzione dell'intervento.
Al riguardo, Terna specifica che l'intervento di cui trattasi è costituito dall'interramento della linea in questione tra i sostegni 39 e 40 (sito di Via Amati) e che la fattibilità tecnica di tale variante è vincolata all'adozione di una soluzione aerea nel raccordo in 'entra-esce' tra la centrale e la linea a 220 kV in questione, il cui interramento è stato peraltro richiesto dal Comune di Collegno ed inserito quale prescrizione nell'ambito del Decreto di compatibilità ambientale (punto j), condizionatamente alla verifica di assenza di impedimenti che ne dimostrino l'irrealizzabilità.
In relazione, poi, alle citate condizioni per il rilascio dell'Intesa regionale introdotte dal Decreto di compatibilità ambientale ai punti 37 e 38, nel corso dei lavori della menzionata Conferenza si è dato atto del conseguimento dell'accordo tra il proponente e la Casa di cura Villa Cristina, intervenuto in data 16 aprile 2009, così come evidenziato da Iride Energia S.p.A. con nota alla Regione n. 08604/PT del 6.05.2009.
Per quanto attiene alla richiesta concertazione di opere compensative con la Casa Circondariale "Lo Russo e Cutugno" si è preso atto della dichiarazione rilasciata in sede di Conferenza dei servizi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 8 maggio u.s e verbalizzata nel resoconto della riunione, trasmesso con nota n. 60486 del 19.05.2009 secondo cui il rappresentante del Ministero della Giustizia dichiara di non ritenere necessario un vero e proprio protocollo, al fine di rendere formali ed ufficiali gli accordi tra il proponente e la Casa Circondariale, ritenendo "sufficienti le dichiarazioni dei rappresentanti di Iride Energia S.p.A.". Al riguardo, si evidenzia come tali dichiarazioni possano rinvenirsi nella nota n. 6387 del 6 aprile 2009, in cui la Società proponente s'impegna ad eseguire opere di riqualificazione edilizia al complesso delle carceri, subordinatamente all'avvio del cantiere entro il mese di luglio 2009.
Inoltre, per quanto concerne la concertazione di opere di compensazione con il Comune di Venaria Reale, si è dato atto come, a seguito di un incontro svoltosi in data 12 maggio 2009 tra l'Amministratore Delegato di Iride Energia S.p.A., il Sindaco del Comune e i rappresentanti della Direzione regionale Ambiente, sia stato avviato un costruttivo confronto per pervenire all'accordo richiesto.
Infine, con riferimento all'accordo tra il proponente, la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte concernente la rinaturalizzazione della Gora Putea, nel corso dei lavori della Conferenza dei servizi regionale il rappresentante di ARPA ha dichiarato a verbale il prossimo svolgimento di un incontro teso a definire le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo previsto.
Il rappresentante dell'ARPA - Centro Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ha quindi lasciato agli atti della Conferenza un contributo (nota n. 528341sc21 del 14.05.2009) in cui, confermando quanto già prescritto in fase di VIA, ribadisce come la risoluzione del nodo di Via Amati in Comune di Venaria Reale costituisca un elemento imprescindibile al rilascio dell'Intesa sull'opera in progetto, in quanto il rischio molto elevato di superamento del valore di attenzione (ex DPCM 8.07.2003), in un'area residenziale e adibita a parco giochi per bambini, costituisce un vincolo in termini di salute pubblica all'immissione di potenza sulla linea T234. In particolare, con riferimento alla soluzione d'interramento proposta evidenzia la seguente prescrizione:
- nel procedere alla realizzazione di una variante in cavo della linea T. 234 tra i sostegni 39 e 40 sarà necessario porre particolare attenzione al tracciato e prevedere apposite schermature qualora esso transiti al di sotto del parco giochi.
Infine, per quanto concerne il raccordo in "entra.esce" tra la centrale e la linea T 234 viene ribadito che l'acquisizione da parte del proponente dell'edificio a nord di Via della Viassa e la sua opportuna destinazione d'uso garantiscono che in nessun caso la popolazione possa essere esposta per periodi prolungati a valori di campo magnetico superiori a 0,5 micro-tesla. Non sussistono, pertanto, in relazione a tale tematismo, vincoli alla realizzazione del raccordo così come da progetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni di VIA.
Con riferimento, invece, alla citata prescrizione inserita nel Decreto di compatibilità ambientale (punto j) riguardo all'interramento del raccordo in questione, ove venga verificata l'inesistenza di impedimenti che ne dimostrino l'irrealizzabilità in cavo, si dà atto che al momento non vi sono elementi che consentano di escludere l'eventualità di interferenze tra il raccordo a 220 kV e il tracciato della TAV/Asse di C.so Marche, non essendo disponibile a tutt'oggi un progetto del collegamento.
In ordine, poi, alla dichiarazione di Terna S.p.A. effettuata con nota n. TEAOTTO/P20090000857 del 7.04.2009, si prende atto dell'incompatibilità tecnica tra il citato interramento di Via Amati e quello del raccordo in argomento, ribadita dalla Società elettrica anche nel resoconto della Conferenza svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al riguardo, si afferma che ove fosse confermata l'impossibilità tecnica di ottemperare alle due prescrizioni, ha priorità l'intervento sul sito di Via Amati in Comune di Venaria Reale per le ragioni di sopra esposte.
Successivamente è stato acquisito il seguente parere interno:
- comunicazione dell'assenza di elementi ostativi al rilascio dell'Intesa regionale espressa con nota n. 38517 del 20.05.2009 dal Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa assetto idrogeologico di Torino, con contestuale richiesta di interessamento da parte del proponente del Consorzio Unione Bealere Dora Riparia, in ragione dell'interferenza dell'elettrodotto con la bealera Gora Putea. A tale riguardo, viene precisata altresì la necessità di verificare il carattere del sedime interessato, che ove demaniale od individuato come "acque esenti da estimo", dovrà prevedere la richiesta al Settore dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché la concessione in base alla L.r. 12/2004 recante disciplina del demanio idrico.
A seguito della conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi regionale, con riferimento alla prescrizione di accordo compensativo con il Comune di Venaria Reale, contenuta al punto 38 del Decreto del Ministero dell'Ambiente, è stata acquisita la comunicazione del proponente (nota n. 9697/D900E/pt140/p992 del 20 maggio 2009), con la quale, in risposta alle richieste del Comune di Venaria Reale, Iride Energia S.p.A. concorda di impegnarsi nelle azioni di propria competenza e di mettere a disposizione del Comune un importo pari allo 0,4%, IVA esclusa, dei costi di realizzazione della Centrale Torino Nord e delle opere connesse ai sensi della legge 55/2002, da destinarsi ad iniziative che possano contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.
Inoltre, è stato altresì acquisito mediante nota della Provincia di Torino n. 414053 del 20.05.2009 il verbale d'intesa dell'incontro svoltosi nella stessa data tra la suddetta Provincia, ARPA Piemonte ed Iride Energia S.p.A., ai fini di concordare gli interventi di compensazione previsti dalla prescrizione contenuta nel punto 37 del medesimo Decreto. A tale riguardo, il documento testimonia un raggiunto accordo sui seguenti interventi: a) potenziamento dei sistemi lineari di vegetazione lungo la rete irrigua presente nell'area compresa tra Villa Cristina e la Cascina Dorera; b) realizzazione di opere di bonifica e pulizia dell'alveo e delle sponde della bealera Gora Putea con interventi atti a migliorare lo stato vegetazionale in essere; c) verifica della possibilità di definire misure agro ambientali, tra cui la gestione naturalistica di aree marginali/residuali rispetto alle aree agricole, nell'ambito di un successivo confronto con il Consorzio irriguo "Unione bealere derivate dalla Dora Riparia".
Preso atto, infine, che con nota n. 9975/D900E del 25 maggio 2009, IRIDE Energia S.p.A. ha ribadito l'impegno a realizzare presso la Società S.I.T.O. di Orbassano un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1M.W.p, come già precedentemente stabilito nel "Memorandum of Understanding" sottoscritto in data 9 ottobre 2008 tra la medesima Società proponente, la Società Interporto di Torino - S.I.TO. S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., con ciò sottolineando la volontà di perseguire scelte d'investimento volte allo sviluppo sostenibile.
Tutto ciò premesso, ritenuta la necessità di prevedere la piena osservanza del quadro prescrittivo e di raccomandazioni delineato nella D.G.R. n. 24-8899 del 4.06.2008 contenente il parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, salvo quanto espressamente integrato nella presente deliberazione, come illustrato in premessa;
ritenuto necessario individuare l'ing. Salvatore De Giorgio, Responsabile della Direzione Ambiente, competente anche in materia energetica, quale rappresentante della Regione Piemonte, opportunamente delegato ad esprimere la posizione dell'Amministrazione regionale in occasione della Conferenza dei Servizi convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico per il giorno 29 maggio 2009, sulla base dei riscontri acquisiti in quella sede, in ordine al perfezionamento degli accordi previsti dal punto 38 del Decreto di compatibilità ambientale;
visto l'art. 6 della L 349/1986;
visto il DPCM 377/1988 e s.m.i;
visto il DPCM 27/12/1988;
vista la legge 9 aprile 2002, n. 55 ed s.m.i.;
visto l'Accordo del 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane;
vista la D.G.R. n. 23-5028 del 7 gennaio 2002;
vista la D.G.R. n. 41-11326 del 15 dicembre 2003;
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
visto il Piano Energetico Ambientale regionale approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3.02.2004;
vista la D.G.R. n. 43-3479 del 24 luglio 2006;
vista la D.G.R. n. 24-8899 del 4 giungo 2008;
visto il Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000245 del 3.04.2009;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di approvare il Protocollo d'Intesa per lo Sviluppo del Servizio di teleriscaldamento nell'area torinese (ALL. 1) con annesso Studio di Prefattibilità (ALL. 2), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, fra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, IRIDE Energia S.p.A, AES S.p.A., TRM Torino S.p.A., SEI S.p.A., NOVE S.p.A.;
- di dare quindi atto che le condizioni poste dalla D.G.R. n. 24-8899 del 4 giugno 2008 per il rilascio dell'Intesa regionale sono state rispettate, e conseguentemente di esprimere l'Intesa di cui all'art. 1, c. 2 della legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ai fini del dell'autorizzazione unica del progetto di centrale termoelettrica illustrato in premessa, presentato da IRIDE Energia S.p.A. nei Comuni di Torino e Collegno (TO);
- di stabilire che l'Intesa è vincolata al rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione citata di espressione del parere regionale al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, nonché delle prescrizioni illustrate in premessa al presente atto;
- di dare mandato all'Ing. Salvatore De Giorgio, Responsabile della Direzione regionale Ambiente, di partecipare quale rappresentante della Regione Piemonte alla Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il giorno 29 maggio p.v., e di confermare l'espressione dell'Intesa condizionatamente alla verifica, da effettuarsi in quella sede, della completa ottemperanza delle prescrizioni poste dal Ministero dell'Ambiente nel punto 38 del Decreto di compatibilità ambientale, e all'impegno del Ministero a richiamare le prescrizioni di cui ai precedenti punti nel decreto di autorizzazione;
- di dare mandato alla Presidente, o suo delegato, di sottoscrivere il Protocollo di cui sopra in nome e per conto della Regione Piemonte.
La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
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