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Bollettino Ufficiale n. 22 del 04 / 06 / 2009

D.P.G.R. 25 Maggio 2009, n. 47


Profilassi della bluetongue. Individuazione di zona infetta, di zona di restrizione a basso rischio e di zona di vaccinazione per bluetongue in Piemonte. Revoca del Decreto n. 35 del 31/3/2009.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto il decreto 35 del Presidente della Giunta Regionale n.35 del 31 marzo 2009, con il quale è stata istituita una zona infetta per bluetongue a seguito dei focolai rilevati in provincia di Cuneo;
- considerato che successivamente all'adozione del suddetto decreto è stato diagnosticato un nuovo caso di bluetongue in un allevamento sito nel comune di Venaria Reale, di competenza dell'ASL TO4, con la conseguente necessità di adottare misure profilattiche;
- considerata la necessità di adottare misure profilattiche nei territori infetti, in conformità alle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;
- visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265;
- visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320;
- vista la legge 23 gennaio 1968, n.34, modificata con legge 7 marzo 1985, n. 98;
- vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n.30;
- vista la legge 2 giugno 1988, n.218;
- visto l'articolo 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;
- vista la O.M. 11/5/01 e successive modifiche;
- visto il DLgs 9/7/03 n. 225, che recepisce la direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta ed eradicazione della bluetongue;
- visto il regolamento 2007/1266/CE, come da ultimo modificato con Reg. 2009/123/CE del 10 febbraio 2009;
- vista la nota ministeriale prot. n. DGSAFV.III/23587/P-I.8.d/18 del 27 novembre 2008 con la quale tutte le province della Regione Piemonte vengono dichiarate territori "stagionalmente liberi da vettori della bluetongue" dal 8/12/08 al 28/02/09;
- considerato che nel territorio regionale e segnatamente nelle province di Cuneo e Torino è rilevata la presenza di insetti vettori (Culicoides spp.) e che sono pertanto modificate le condizioni di rischio per la diffusione della malattia;
- visto che il Reg 123/2009 incoraggia la vaccinazione nelle zone a basso rischio nelle quali non è presente circolazione virale;
- considerato che il Piemonte si trova attualmente esposto all'effetto dell'avanzamento del fronte della malattia che è già stata segnalata in Francia in prossimità dei confini regionali;
- vista la DGR 27- 10630 del 26 gennaio 2009 con cui sono state adottate misure di profilassi della bluetongue e in particolare la vaccinazione dei bovini e degli ovini per il sierotipo 8, secondo le indicazioni della programmazione regionale e nazionale;
- viste le nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4/3/2009 che autorizzano le vaccinazioni su tutto il territorio regionale mettendo a disposizione a titolo non oneroso il vaccino BTV PUR ALSAP8 della ditta Merial e ZULVAC BOVIS8 della ditta Fort Dodge;
- considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle disposizioni che vengono adottate con il presente Decreto, viene individuata una nuova zona di infezione in aggiunta alle aree già individuate con Decreto n. 35 del 31 marzo 2009 e che per motivi di trasparenza e funzionalità si ritiene opportuno revocare il suddetto decreto sostituendolo con il presente;
- sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativamente alla disciplina nazionale e internazionale della bluetongue;
- sentiti i Servizi veterinari delle ASL
decreta
Articolo 1
Si dichiara "zona infetta" per bluetongue:
- l'intero territorio dei Comuni di: Aisone, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Frassino, Gaiola, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Macra, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pagno, Piasco, Pradleves, Revello, Rifreddo, Rittana, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Saluzzo, S. Damiano Macra, Sanfront, Scarnafigi, Stroppo, Tarantasca, Valgrana, Valmala, Valloriate, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar S. Costanzo,Vottignasco;
- il Comune di Barge limitatamente al territorio a destra di via Paesana, via San Martino, via Soleabò fino alla S.P. 589 e a destra di via Basano fino al fiume Po;
- il Comune di Boves limitatamente alle frazioni Fontanelle, Mellana e S. Anna;
- il Comune di Cardè limitatamente al territorio a destra di via Revello fino a via Saluzzo e a destra di via Torre San Giorgio fino alla S.S. 663;
- il Comune di Fossano limitatamente alle frazioni Gerbo, Maddalene, Mellea, Murazzo, Piovani, Sant'Antonio Baligio, San Martino, San Sebastiano, San Vittore;
- il Comune di Monasterolo di Savigliano limitatamente al territorio delimitato dal confine dei Comuni di Savigliano, Scarnafigi, Ruffia, da via Ruffia, via Battaglini, via Savigliano;
- il Comune di Morozzo limitatamente alla frazione Riforano e a via Tetti Pesio;
- il Comune di Paesana limitatamente al territorio a est delle borgate Colletta, Battagli, Agliasco, Chisola comprese e a est del vallone che sale a Testa di Garitta Nuova;
- il Comune di Ruffia limitatamente alla località Tessi Bossoli;
- il Comune di Sampeyre limitatamente alle frazioni di Rore, Moreno Sup., Dragoniere, Serre Sup., Morelli, Graziani, Durandi, Becetto, Stentivi, Palazzo, Ponte, Ruera e al territorio sulla destra orografica del vallone che conduce al monte Rastcias;
- il Comune di Savigliano limitatamente alla frazione Levaldigi, frazione Suniglia, località Tetti Vigna, al territorio delimitato da frazione Suniglia e strada Salvay, frazione Cavallotta, frazione San Salvatore, frazione Maresco, località Sanità, località Moiacuto, località Sprina, località Martinetto-Consolata, località Rigrasso, località Chios del Re, località Mellate, al territorio concentrico delimitato da torrente Maira, via San Giacomo ed al territorio delimitato da strada Monasterolo e strada Chios del Re;
- il Comune di Torre San Giorgio limitatamente al territorio a destra di via Viassa fino al fiume Varaita.
- L'intera area del Parco regionale "La mandria" istituito con Legge regionale n.54 del 21/8/78
Dalla zona infetta di cui al presente articolo, ai sensi della Direttiva 2000/75/CE, sono vietati i movimenti in uscita di animali delle specie sensibili, fino alla revoca delle misure adottate a livello internazionale, valutata sulla base della situazione epidemiologica e comunicata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Articolo 2
In deroga al divieto di cui all'articolo 1, sono consentite le spedizioni di animali delle specie sensibili in uscita dalla zona infetta di cui all'articolo 1, alle condizioni previste dal Regolamento 1266/07 e successive modifiche, ed in particolare:
a) per gli animali da allevamento da spedire verso altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni previste dall'articolo 8, punto 1, lettera a) che rimanda all'allegato III dello stesso Regolamento.
Limitatamente alle destinazioni nazionali è consentita l'applicazione delle modalità previste per i movimenti di animali dall'area a basso rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 2a del Regolamento 1266/07, come da ultimo modificato con Reg. 2009/123/CE del 10 febbraio 2009;
b) alle condizioni di cui all'articolo 8, punto 4 per gli animali da macello,
o in alternativa,
c) limitatamente alle destinazioni nazionali, secondo l'articolo 8, punto 1, lettera b), sulla base di altre garanzie stabilite dalla Regione e approvate dall'Autorità competente di destinazione o ratificate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
d) limitatamente alle destinazioni regionali, secondo le garanzie disposte dal competente Settore Prevenzione Veterinaria dell'Assessorato regionale alla tutela della salute e sanità, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro o un'altra Regione.
Articolo 3
Si dichiara "zona di restrizione a basso rischio per bluetongue" il territorio della provincia di Cuneo e Torino, con l'eccezione della zona già dichiarata "zona infetta" fino a sua revoca.
Articolo 4
Dalla zona di restrizione a basso rischio delle province di Cuneo e Torino i movimenti di animali verso altri stati membri dell'Unione Europea sono consentiti unicamente alle condizioni previste dall'articolo 8, punto 1 lettera a), che rimanda all'allegato III dello stesso Regolamento come da ultimo modificato con Reg. 2009/123/CE del 10 febbraio 2009, per gli animali da allevamento e alle condizioni di cui all'art. 8 punto 4 del medesimo regolamento per gli animali da macello.
Sono consentiti i movimenti di animali verso le restanti parti del territorio nazionale.
Articolo 5
Si dichiarano "zone di vaccinazione per bluetongue" i territori della provincia di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
Articolo 6
I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti provvedono a verificare, con strumenti ordinari e straordinari di vigilanza, il rispetto delle misure disposte dal presente decreto.
Articolo 7
Il presente decreto revoca il precedente Decreto n. 35 del 31/3/2009.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Mercedes Bresso