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Bollettino Ufficiale n. 22 del 04 / 06 / 2009

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 160 del 24/04/2009 - Concessione di piccola derivazione d’acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Cannero Riviera, ad uso civile (irrigazione aree verdi private) - ditta Hapimag Italia S.r.l.

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)
1. Di assentire alla ditta Hapimag Italia S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Cannero Riviera, ad uso civile (irrigazione aree verdi private), per una portata massima di prelievo di l/s 2,10 ed una portata media di prelievo di l/s 0,13, corrispondente ad un volume annuo di prelievo di m3 4.050,00, da esercitarsi nel periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 94 del 24/04/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare. (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 94 del 24/04/2009 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago Maggiore, in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione.
(omissis).
Verbania, 22 maggio 2009.
Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni