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Bollettino Ufficiale n. 21 del 28 / 05 / 2009


Ordinanza commissariale 21 aprile 2009, n. 18/DB14.00/1.2.6/3683

Eventi metereologici del 29−30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13/06/2008. Disposizioni per l'erogazione dei contributi in regime di contabilità speciale.

La Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13/06/2008)

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 con la quale sono state emanate le prime disposizioni per affrontare l'emergenza e la ricostruzione dipendenti dall'evento alluvionale del 29−30 maggio 2008;

considerato che l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 3683/2008 nomina la Presidente della Regione Piemonte quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

preso atto dell'istituzione di un'apposita contabilità speciale per la gestione delle risorse finanziarie stanziate dall'O.P.C.M. n. 3683/2008;

vista l'O.C. n. 17/DA1400/1.2.6/3683 del 4/03/2009, il cui allegato H contiene disposizioni amministrativo−contabili in ordine al pagamento degli interventi compresi nel piano generale di ricostruzione e nei suoi stralci attuativi nonché alle modalità per la rendicontazione delle spese per gli interventi finanziati in regime di contabilità speciale;

considerato che il predetto allegato H dispone che l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avviene, di norma, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, che prevedono una scansione dell'erogazione in quattro tranches in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

ritenuto opportuno, per rendere più rapida l'esecuzione degli interventi, semplificare e velocizzare l'erogazione dei contributi, prevedendone l'effettuazione in due soluzioni;

ritenuto pertanto necessario derogare alle disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. n. 18/1984;

dispone

Articolo 1

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della l.r. n. 18/1984 e diversamente da quanto stabilito al primo capoverso dell'allegato H dell'O.C. n. 17/DA1400/1.2.6/3683 del 4/03/2009, l'erogazione dei contributi per gli interventi compresi nel piano generale di ricostruzione e nei suoi stralci attuativi, finanziati a valere su risorse gestite in regime di contabilità speciale, è effettuata nella misura del 70% alla stipula del contratto dei lavori e del rimanente 30% o del minore importo necessario a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Mercedes Bresso