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Bollettino Ufficiale n. 21 del 28 / 05 / 2009


Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R (Attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 'Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro')".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25;

Visto il regolamento regionale 26 maggio2008, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31−11484 del 25 maggio 2009

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R (Attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 'Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro')".

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale
26 maggio 2008, n. 9/R)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R è inserito il seguente:

"1 bis. Sono ricompresi nell'ambito dell'iniziativa anche i superstiti dei deceduti per causa di servizio in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)."

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale
26 maggio 2008, n. 9/R)

1. La rubrica dell'articolo 6 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, è sostituita dalla seguente: "(Modalità di presentazione delle domande)".

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, sono soppressi.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale
26 maggio 2008, n. 9/R)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 6 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, è sostituito dal seguente:

"3. La liquidazione del contributo, da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ai destinatari di cui all'articolo 2 è condizionata alla verifica presso l'I.N.A.I.L. del riconoscimento del sinistro quale infortunio sul lavoro trattato dall'Istituto stesso e dell'avvio del procedimento di riconoscimento della rendita ai superstiti indipendentemente dal suo esito.".

2. Al comma 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, le parole: "La mancata certificazione", sono sostituite dalle seguenti: "Il mancato riconoscimento".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 9/R, è aggiunto, infine, il seguente:

"4 bis. Rimane salvo il diverso regime eventualmente previsto per i superstiti dei deceduti per causa di servizio in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d. lgs. 165/2001 non coperti dall'INAIL ed aventi ugualmente diritto di accedere al contributo in base al riconoscimento della causa di servizio".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 25 maggio 2009.

Mercedes Bresso

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE