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Bollettino Ufficiale n. 21 del 28 / 05 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2009, n. 37−11442

DD.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009 e n. 29−11181 del 6/04/2009. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accesso alle "Linee di intervento b. − d. ed e." per la valorizzazione del commercio urbano.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

MISURA 1. − LINEA DI INTERVENTO b.

CRITERI E MODALITà PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO b. DELLA MISURA 1. "FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI ATTORI COINVOLTI"

(ex D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse da destinarsi alla linea di intervento b. sono disponibili sulla UPB DB17021 e saranno opportunamente destinate al capitolo di competenza al momento del loro utilizzo.

Si ritiene opportuno procedere con successivo atto all'impegno delle succitate risorse, stanziate sui competenti Bilanci regionali sulla UPB DB 17021, considerata la pluriennalità degli interventi, in modo da garantire che l'impegno finanziario sia assunto prima della conclusione degli interventi programmati, fatte salve le risorse che debbano essere destinate a copertura delle iniziative già programmate con la D.G.R. 17−3285 del 3 luglio 2006 e suoi provvedimenti attuativi.

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI − NATURA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Nel quadro della programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009, volta alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, possono ottenere le agevolazioni:

L'obiettivo è quello di trasferire a livello locale le competenze in materia di marketing territoriale e di fornire ai partecipanti un quadro del sistema delle norme e degli strumenti di governo e sviluppo del territorio nell'ottica di migliorare la capacità competitiva dei sistemi commerciali territoriali, con particolari e concreti approfondimenti dei Programmi di qualificazione Urbana (P.Q.U.).

I progetti, opportunamente approvati con provvedimento dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia, devono contenere:

Sono considerate AMMISSIBILI alle agevolazioni regionali le spese di seguito elencate (oneri fiscali inclusi):

In considerazione della natura propedeutica dei progetti di formazione ed informazione rispetto alle linee di intervento d. ed e., tali progetti devono essere presentati anteriormente alla presentazione delle linee d'intervento e.1 ed e.2.

E' facoltà dei Comuni accreditati presentare più di un progetto di formazione ed informazione, purché debitamente motivati.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

E' prevista l'assegnazione di un contributo a fondo perduto pari al 60% della spesa ammessa per ciascun progetto di formazione ed informazione.

L'entità massima della spesa ammessa per ciascun progetto è pari ad Euro 8.000,00.

La selezione dei progetti presentati nei termini stabiliti con il presente documento avviene mediante l'attribuzione di un punteggio formulato sulla base dei criteri sotto indicati:

  1. punti da 0 a 4, in relazione al grado di adeguatezza e completezza dei progetti, rispetto agli obiettivi perseguiti, ai soggetti coinvolti, alle tematiche affrontate, alla durata dei corsi, alle modalità organizzative dei corsi
  2. punti da 0 a 2, in relazione alla bontà del cronoprogramma, del piano finanziario del progetto e della aderenza del progetto a quanto indicato nel piano strategico contenuto nel dossier di candidatura.

L'approvazione dei progetti avviene entro 30 giorni dalla loro presentazione.

I progetti di formazione ed informazione sono ammessi a contributo qualora raggiungano un punteggio minimo di 3, nei limiti delle disponibilità dei fondi.

L'erogazione dei contributi avviene in unica soluzione a conclusione dei progetti su presentazione della documentazione tecnico−contabile giustificativa della spesa, completa di relazione conclusiva del progetto, dell'elenco dei partecipanti al corso, di rendiconto delle spese sostenute, del registro dei partecipanti e dei questionari di valutazione.

La liquidazione a favore del Comune accreditato dovrà essere corredata dall'indicazione dei dati bancari per l'accreditamento della somma dovuta. Alla rendicontazione della spesa dovrà essere allegato il modulo di esenzione o assoggettamento alla ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973, debitamente compilato e firmato.

CONTROLLI E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l'effettiva realizzazione dei progetti di formazione ed informazione. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L'Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora i progetti non siano realizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita.

N.B. E' vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per i medesimi interventi, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

Allegato B

MISURA 1. − LINEA DI INTERVENTO d.

CRITERI E MODALITà PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO d. DELLA MISURA 1. "SOSTEGNO DEL PROGRAMMA D'INTERVENTO DEL P.Q.U."

(ex D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Con la D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009 è stato definito il piano finanziario degli interventi programmati in ragione della effettiva eseguibilità dei medesimi e sono stati destinati a copertura degli interventi della "linea a., d. ed e.1" Euro 3.134.117,47 per l'anno 2009 ed Euro 10.000.000,00 per l'anno 2010.

Si ritiene opportuno procedere con successivo atto all'impegno delle succitate risorse, stanziate sui Bilanci regionali alla UPB DB17022, considerata la pluriennalità degli interventi in modo da garantire che l'impegno finanziario sia assunto prima della conclusione degli interventi programmati, fatte salve le risorse che debbano essere destinate a copertura degli interventi già programmati con la D.G.R. 17−3285 del 3 luglio 2006 e suoi provvedimenti attuativi.

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI − NATURA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Nel quadro della programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009, volta alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, possono ottenere le agevolazioni i Comuni promotori di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29−11181 del 6/04/2009, che presentino "il programma d'intervento del P.Q.U." così come di seguito descritto.

Il programma d'intervento del P.Q.U. è uno dei documenti di attuazione del piano strategico di valorizzazione del commercio urbano contenuto nel "dossier di candidatura" con il quale, sulla base delle informazioni raccolte e degli elementi valutati tramite l'analisi dei punti di forza e di debolezza, il Comune promotore del P.Q.U. accreditato ai sensi della D.G.R. n. 29−11181 del 6/04/2009, ne ha definito gli obiettivi strategici, le linee di azione, la natura e gli interventi ritenuti prioritari, gli attori coinvolti, le risorse programmate e i tempi di realizzazione degli interventi.

Il programma d'intervento del P.Q.U. deve essere composto di:

Il programma d'intervento del P.Q.U. deve inoltre monitorare le azioni immateriali di iniziativa pubblica (abbattimento degli oneri di urbanizzazione, flessibilità negli orari dei negozi, etc.) e le eventuali azioni svolte dal Comune per implementare gli interventi di qualificazione commerciale degli operatori esercenti nell'area oggetto di P.Q.U. nonchè gli interventi promossi dagli organismi associati di impresa che si occupino della gestione dell'area oggetto di qualificazione, anche in relazione a quanto già previsto nel piano strategico.

Sono considerate AMMISSIBILI alle agevolazioni regionali le tipologie di intervento di seguito elencate, purchè trattasi di interventi contenuti nel piano strategico, inseriti nel programma d'intervento del P.Q.U. e da realizzarsi nell'area oggetto del P.Q.U., secondo le priorità sotto elencate:

  1. la risistemazione viaria finalizzata anche alla pedonalizzazione, compresa la sistemazione dei portici.
  2. i parcheggi pubblici o ad uso pubblico, compresi gli interventi realizzati entro 150 metri dal confine dell'area oggetto del P.Q.U., purchè a servizio della medesima
  3. la sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all'articolo 3, comma 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626−3799, con particolare riferimento alle opere di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Nel caso di mercati già esistenti i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32−2642.

Nel caso di nuove istituzioni i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32−2642. Il presupposto di cui al citato Capo I − punto 2.b) deve sussistere all'atto della domanda unicamente per quanto concerne la programmazione comunale della forma mercatale; l'adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia costituisce presupposto condizionante l'erogazione del saldo del beneficio regionale. Sono esclusi i mercati riservati agli imprenditori agricoli, cosiddetti "farmers' markets", di cui al decreto delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

  1. il rifacimento della illuminazione pubblica, purchè gli impianti siano di titolarità comunale
  2. la realizzazione di arredi urbani e la sistemazione o creazione di aree da destinare a verde pubblico e ludico−ricreative

Sono ESCLUSE le tipologie di intervento di seguito elencate:

Il programma d'intervento deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della determinazione regionale di accreditamento del P.Q.U. Tale termine non è prorogabile.

I Comuni accreditati che non presentino il Programma d'Intervento entro i tempi indicati decadano dal diritto di accedere a tutte le linee di intervento non ancora svolte.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO DEL P.Q.U. E ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

è prevista l'assegnazione di un "premio" sulla base della qualità e completezza delle iniziative promosse e del punteggio attribuito al programma d'intervento del P.Q.U.

La selezione dei programmi d'intervento presentati nei termini stabiliti con il presente documento avviene mediante l'approvazione di graduatorie, formulate sulla base dei punteggi sotto indicati:

  1. punti da 0 a 3, in relazione al grado di aderenza del programma d'intervento del P.Q.U. e dei relativi progetti al piano strategico approvato in sede di accreditamento del P.Q.U.
  2. punti da 0 a 3, in relazione alla bontà del cronoprogramma e al grado di copertura finanziaria degli interventi
  3. punti da 0 a 7,50, in relazione al grado di adeguatezza e completezza dei progetti, valutati anche rispetto alla priorità degli interventi proposti

Rispetto a ciascuna determinazione di accreditamento dei P.Q.U., in relazione ai programmi d'intervento proposti, è prevista l'approvazione di più graduatorie di cui la prima entro il primo semestre immediatamente successivo a ciascuna determinazione di accreditamento e graduatorie successive con cadenza trimestrale.

Per accedere al premio, è necessario raggiungere un punteggio minimo pari a 6 sui 13,5 punti complessivi, così come sopra indicati.

Il premio è corrisposto in misura compresa tra il 45% e il 60% della spesa ammessa, in proporzione al punteggio ottenuto ed è attribuito a partire dal punteggio minimo di 6.

Il tetto massimo di spesa ammissibile non può superare Euro 700.000,00, in riferimento a ciascun programma d'intervento del P.Q.U. Qualora siano proposti progetti relativi a "parcheggi pubblici o ad uso pubblico, compresi gli interventi realizzati entro 150 metri dal confine dell'area oggetto del P.Q.U. purchè a servizio della medesima", la spesa ammissibile per l'intervento sui parcheggi non può superare Euro 200.000,00.

Il "premio" è corrisposto a conclusione degli interventi ammessi alle agevolazioni e può essere rideterminato, in percentuale, qualora si verifichino riduzioni dell'investimento.

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di ammissibilità del progetto. I lavori relativi ai progetti candidati alle agevolazioni possono essere appaltati a partire dal 1º gennaio dell'anno di accreditamento del P.Q.U.

Sono esclusi dalla presente linea di intervento i programmi riferiti a P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000−2005 qualora i medesimi siano stati finanziati nella entità massima ammissibile.

Sono ammessi alla presente linea di intervento anche i P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000−2005 e negli anni 2006−2008, per i quali possono essere ammessi esclusivamente interventi finanziari a completamento, nel rispetto dei massimali previsti nelle specifiche Linee di intervento.

CONTROLLI E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l'effettiva realizzazione delle opere previste nel programma d'intervento del P.Q.U., con particolare attenzione a quelle ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L'Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora le opere previste nel programma d'intervento del P.Q.U. ed in particolare quelle ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

Inoltre, i Comuni devono vincolare le opere realizzate alla destinazione ammessa alla agevolazione regionale, per almeno cinque anni dalla data di fruizione della agevolazione, pena la revoca del contributo.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita.

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, sulla base della relazione annuale a tale scopo trasmessa dai Comuni beneficiari agli uffici medesimi all'inizio dell'anno successivo a quello in esame, anche al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. Conseguentemente l'Amministrazione regionale predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario, l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti, l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore, la proposta di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

N.B. E' vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

Allegato C

MISURA 1. − LINEA DI INTERVENTO e.1

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO e.1 DELLA MISURA 1.

"SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI "

(ex D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009, le risorse destinate alla "linea a., d. ed e.1" della Misura 1. e 3. sono disponibili sulla UPB DB17022 ed ammontano ad Euro 3.134.117,47 per l'anno 2009 ed Euro 10.000.000,00 per l'anno 2010.

Tali risorse saranno comunque incrementate con le nuove iscrizioni, su capitoli esistenti o di nuova istituzione, derivanti dai riparti del Fondo previsto dall'art. 16, c. 1, della L. 7/8/97, n. 266.

Le risorse di derivazione statale saranno opportunamente assegnate alle UPB di competenza della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1203/2008.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi predisposti per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano dalle Amministrazioni comunali, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 29−11181 del 6/04/2009 ed ai sensi della D.G.R. 44−3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. 13−5820 del 7 maggio 2007, in particolare si fa riferimento al Piano strategico contenuto nel dossier di candidatura.

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di un progetto redatto dal Comune al fine di uniformare e armonizzare l'ambiente in cui operano le imprese del settore del commercio e del turismo (di seguito denominati Interventi sull'esteriorità − e.1. ).

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente programma i Comuni promotori di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29−11181 del 6/04/2009, che presentino e realizzino "progetti di sostegno alle imprese commerciali" rispondenti alle linee guida di seguito elencate.

Possono, altresì, beneficiare i Comuni già accreditati ai sensi della D.G.R. 44−3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. 13−5820 del 7 maggio 2007, che non abbiano ancora completato il Programma di valorizzazione approvato con il dossier di candidatura.

I progetti devono essere rivolti ed avere come beneficiari finali le microimprese:

ed esercenti:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. b) e all'art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Tali imprese devono possedere, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al progetto del Comune, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all'art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

  1. le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico−chirurgici;
  2. i titolari di rivendita di generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
  3. gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1 recante "Testo unico in materia di artigianato".

Nel caso di imprese esercenti le attività elencate alle lettere a) − b) − c), i benefici si applicano esclusivamente, in presenza di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli esercizi di "vicinato", così come definiti dall'art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563−13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

II. l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L.R. 38/2006;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

IV. l'attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

E' vietato il cumulo dei benefici di cui al presente programma, per le medesime opere:

  1. con le agevolazioni derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 18, comma 1 lettera b) della L.R. 12/11/99 n. 28 "Fondo rotativo per il commercio" e dai provvedimenti attuativi della L.R. 14/01/2009, n. 1
  2. con qualunque altra agevolazione di parte pubblica

SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi eligibili riguardano l'esteriorità degli esercizi presenti nell'area oggetto di qualificazione, purché conformi alle linee già programmate all'interno del dossier di candidatura e del programma d'intervento del P.Q.U.

A tale proposito, i Comuni devono predisporre progetti unitari e complessivi che contengano non più di due tipologie di iniziative di esteriorità di seguito elencate e in cui se ne definiscano le caratteristiche, il numero degli interventi proposti e le caratteristiche soggettive degli operatori aderenti.

Per gli esercizi adibiti alle attività sopra individuate ai punti I. − II. − III. − IV. sono ammissibili le spese relative a:

  1. l'illuminazione esterna, le tende e le insegne
  2. il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi
  3. la sistemazione di vetrine, comprese le serrande

Per le attività sopra individuate al punto II.:

  1. la sistemazione di dehors, compreso l'acquisto di sedie, tavoli e fioriere per uso esterno e facenti parte del dehor stesso

Per le attività sopra individuate al punto III.:

  1. la sistemazione dei chioschi

I progetti riferiti ad interventi da realizzarsi in mercati su area pubblica devono essere presentati separatamente da quelli relativi ad interventi in sede fissa.

Per l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica risulta ammissibile la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere ad esse accessorie, purché trattasi di interventi ricadenti in mercati per i quali siano stati ottemperati, da parte delle Amministrazioni comunali interessate, gli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32−2642.

Sono considerate ammissibili le spese di cui sopra − I.V.A. esclusa − sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda al Comune.

ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte nelle entità sotto individuate:

Contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammessa, stabilita in Euro 30.000,00 complessivi.

L'entità massima del beneficio non può superare Euro 15.000,00, in riferimento a ciascun esercizio commerciale nel quale si svolga una delle attività ammesse ai finanziamenti di cui al presente atto.

Tale limite opera sui contributi, già assegnati con precedenti analoghi provvedimenti amministrativi regionali, in attuazione dei programmi di finanziamento di P.Q.U../P.I.R., cumulati a quelli assegnati con i provvedimenti attuativi del presente programma.

L'entità massima del contributo è da riferirsi all'insieme degli interventi possibili da parte di ciascun beneficiario.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 in materia di regime di aiuti "de minimis".

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

Ogni progetto del Comune deve comprendere un numero minimo di interventi di operatori del settore del commercio e del turismo, pari al 20% del numero complessivo di operatori ammissibili presenti nell'area oggetto del P.Q.U.

Ai fini dell'erogazione del contributo, è necessario ed obbligatorio la realizzazione e conclusione di almeno il 50% degli interventi previsti da ciascun progetto comunale.

Per i Comuni che abbiano realizzato almeno il 50% degli interventi proposti, è previsto un meccanismo premiale, a titolo di rimborso delle spese progettuali ed istruttorie, pari ad Euro 100,00 per ogni singolo intervento di operatori del commercio o del turismo portato a termine.

E' prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate dai Comuni, nei termini stabiliti con successivo atto amministrativo.

Tale graduatoria viene approvata dall'Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Il programma in esame prevede l'incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all'interno dei documenti di pianificazione economico−finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dai Comuni interessati.

Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" − articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.

Allegato D

MISURA 1. − LINEA DI INTERVENTO e. 2

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO e.2 DELLA MISURA 1.

"SOSTEGNO AGLI ORGANISMI ASSOCIATI DI IMPRESA (O.A.D.I.) "

(ex D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38−11131 del 30/03/2009, le risorse destinate alla "Linea di intervento e.2" della Misura 1. e 3. sono disponibili sulla UPB DB17021 ed ammontano ad Euro 400.000,00 per l'anno 2009.

Tali risorse saranno comunque incrementate con le nuove iscrizioni, su capitoli esistenti o di nuova istituzione, derivanti dai riparti del Fondo previsto dall'art. 16, c. 1, della L. 7/8/97, n. 266.

Le risorse di derivazione statale saranno opportunamente assegnate alle UPB di competenza della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1203/2008.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi predisposti per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano dalle Amministrazioni comunali, accreditate ai sensi della D.G.R. n. 29−11181 del 6/04/2009, ai sensi della D.G.R. 44−3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. 13−5820 del 7 maggio 2007 ed ai sensi delle D.D.G.R. n. 77−3353 del 25/6/2001, n. 32−12301 del 13/4/2004 e n. 11−5116 del 22/1/2007; in particolare si fa riferimento al Piano strategico contenuto nel dossier di candidatura.

Gli interventi possono essere realizzati da organismi associati di micro−imprese, costituiti e già finanziati ai sensi delle D.D.G.R. n. 77−3353 del 25/6/2001, n. 32−12301 del 13/4/2004 e n. 11−5116 del 22/1/2007 o che si siano costituiti sulla base della D.G.R. n. 44−3565 del 2 agosto 2006 e della D.G.R. n. 13−5820 del 7 maggio 2007 o si costituiscano ai sensi del presente provvedimento in seguito ad accreditamento del Comune promotore di P.Q.U. e che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l'attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori (di seguito denominati Interventi a favore degli O.A.D.I. − e.2.).

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando:

Gli O.A.D.I. devono essere composti da un numero congruo di microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, tale da garantire il cofinanziamento e la realizzazione dei programmi di attività per i quali si richiede il contributo regionale.

Gli O.A.D.I. devono essere costituiti per almeno il 60% da microimprese commerciali, ricomprese nell'addensamento di riferimento, che esercitino una delle seguenti attività:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. b) e all'art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Tali imprese devono possedere, all'atto di presentazione della domanda degli OADI, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all'art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

  1. le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico−chirurgici;
  2. i titolari di rivendita di generi di monopolio purché l'attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
  3. gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1 recante "Testo unico in materia di artigianato".

Rientrano esclusivamente gli esercizi di "vicinato", così come definiti dall'art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563−13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

II. l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L.R. n. 38 del 29/12/2006;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

IV. l'attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

Il restante 40% può essere costituito da aziende del settore terziario, ricomprese nell'addensamento. Nel 40% possono essere inserite, altresì, aziende con le medesime caratteristiche ubicate in aree limitrofe all'addensamento. In entrambi i casi devono essere condivisi gli obiettivi generali dell'O.A.D.I.

Gli O.A.D.I. devono essere costituiti sotto forma di consorzi o associazioni, secondo le regole previste dal Codice civile. Devono svolgere quale attività esclusiva o prevalente l'attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori ed essere inseriti in una struttura a destinazione specifica nel contesto territoriale oggetto del P.Q.U., provvista di spazi per servizi comuni gestiti unitariamente.

Gli OADI devono essere costituiti da microimprese che garantiscano un mix merceologico diversificato, con l'esclusione di associazioni o consorzi che operano a favore di un'unica o limitate tipologie merceologiche e/o produttive. Devono, altresì, rappresentare gli interessi generali degli operatori dell'addensamento.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, con il seguente ordine di priorità:

  1. realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori. Sono escluse le spese di acquisto dell'immobile e le spese di gestione corrente (utenze varie, materiali di consumo, assicurazioni di carattere generale, etc...).
  2. iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti alla iniziativa quali:

il servizio di animazione e assistenza ai bambini;

il servizio di assistenza post−vendita alla clientela;

il servizio carrelli per mercato e negozi;

la realizzazione di carte accoglienza per sconti, benefits, regali, con l'esclusione dei premi in ciascuna loro forma

  1. iniziative promozionali, purché a favore dell'OADI e non di singoli associati, quali:

la creazione di punti fissi di informazione e relativa gestione;

la creazione di canali telematici di informazione;

la partecipazione e realizzazione di eventi e manifestazioni promozionali

  1. spese di consulenza manageriale, purché direttamente collegate alla gestione dell'O.A.D.I. Le consulenze manageriali non possono essere cumulate su più O.A.D.I. E' ammesso un tetto massimo di spesa non superiore al 15% della spesa complessiva ammessa.
  2. spese non documentabili: sono ammesse spese relative al materiale di segreteria, di consumo, spese di rappresentanza, etc… nell'entità massima del 3% della spesa complessiva ammissibile.

Riconducibili alle iniziative di cui ai punti 1., 2. e 3., sono ammesse spese per consulenze a soggetti esterni all'O.A.D.I., relative all'attività degli O.A.D.I., nella misura massima del 15% della spesa complessiva ammessa. Qualora l'O.A.D.I. si avvalga delle spese previste al precedente punto 4., la percentuale si riduce ad un massimo del 10%.

Sono escluse le spese relative a corsi di formazione.

Per ulteriori specificazioni sulle ammissibilità delle spese rientranti all'interno delle categorie di cui sopra, si rinvia al provvedimento di ammissibilità al contributo.

Sono escluse le domande che non contengano almeno due delle iniziative finanziabili di cui ai punti 1., 2. e 3.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E' prevista la formulazione di due graduatorie, una per il gruppo A ed un'altra per quello B, sulla base delle domande presentate dai candidati, nei termini stabiliti con successivi provvedimenti amministrativi. Tali graduatorie sono approvate dall'Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

TIPO, ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono concesse tramite contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa. La spesa ammessa è comprensiva di IVA , nel caso in cui rappresenti un costo effettivo per il soggetto beneficiario, mentre è esclusa nel caso in cui non rappresenti un costo effettivo e possa essere recuperata.

Non sono ammissibili progetti di attività la cui spesa sia inferiore ad Euro 30.000,00. Il contributo minimo concedibile è, pertanto, pari ad Euro 15.000,00.

L'entità massima del contributo concedibile per anno è di:

Per gli O.A.D.I. di nuova costituzione, nel caso di programma di investimento riferito ad un arco temporale inferiore all'anno, il contributo sarà commisurato al periodo di attività.

I programmi di attività, cofinanziati in misura pari al 50% dalla Regione Piemonte, devono essere finanziati dall'O.A.D.I. per il restante 50% nel seguente modo:

Eventuali altre attività, non ricomprese nel programma di attività finanziato dalla Regione Piemonte, possono essere effettuate e sostenute con la partecipazione contributiva di altri soggetti.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 in materia di regime di aiuti "de minimis", in riferimento a ciascuna impresa associata.