Bollettino Ufficiale n. 21 del 28 / 05 / 2009
Codice DB1106
D.D. 19 maggio 2009, n. 408
Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2009.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di aggiornare l'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite", come di seguito specificato:
- sono individuati come zone focolaio le seguenti aree:
i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Carrù, Costigliole Saluzzo, Magliano Alpi, Piozzo, Saluzzo;
i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Courgné, Macello, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piverone, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Valperga.
i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Fara Novarese, Grignasco, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano;
i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Cavaglià, Cossato, Lessona, Masserano, Roppolo, Salussola;
i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara.
- sono individuati come zone di insediamento le seguenti aree:
l'intero territorio della Provincia di Asti;
l'intero territorio della Provincia di Alessandria;
i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;
i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.
Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.
- sono individuate come zone indenni particolarmente a rischio le seguenti aree:
tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;
tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;
tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;
tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio;
tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.
- Saranno aggiornate periodicamente con successive determinazioni le zone focolaio, le zone di insediamento e le zone indenni particolarmente a rischio al fine di poter intervenire contro la malattia in modo tempestivo.
- Nelle zone focolaio come previsto dall'art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nelle unità vitate dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero appezzamento è obbligatorio. Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l'estirpo dell'intero appezzamento.
- Nelle zone di insediamento individuate nel 2008, in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4% è obbligatorio estirpare le viti infette; nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento. Nelle unità vitate dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore ed è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.
- L'obbligo di estirpo di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, non sussiste nei territori vitati dei seguenti comuni, definiti zona di insediamento dalle determinazioni dirigenziali precedenti l'anno 2008:
Provincia di Alessandria: Avolasca, Berzano di Tortona, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Montegioco, Morsasco, Orsara Bormida, Paderna, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villavernia, Villaromagnano, Volpeglino;
Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.
Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.
- nei comuni in cui, pur in zona di insediamento, siano stati attivati o si attivino specifici progetti di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e la Provincia territorialmente interessata, l'estirpo delle piante infette è obbligatorio con qualsiasi percentuale di danno. Tali comuni comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario regionale l'attivazione di specifici progetti. Il Settore Fitosanitario provvederà, con propria Determinazione, a rendere obbligatorio l'estirpo delle piante infette in tali comuni. I progetti di lotta comunali dovranno essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3).
- nei seguenti comuni che hanno già attivato specifici progetti di lotta dal 2007, che proseguiranno anche nel 2009, e ne hanno dato comunicazione ufficiale al Settore Fitosanitario regionale, l'estirpo delle piante infette è sempre obbligatorio con qualsiasi percentuale di danno:
Provincia di Asti: Mongardino, Vinchio, Moncalvo;
Provincia di Alessandria: Frassinello, Ottiglio, Vignale Monferrato.
- Nelle unità vitate dove l'estirpo delle singole piante non è obbligatorio, è consigliabile almeno asportare la vegetazione sintomatica.
- Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno, di cui il primo contro le neanidi ed il secondo contro gli adulti di Scaphoideus titanus. Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida. Se l'esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno−fine settembre) è opportunamente documentata sulla base di rilievi eseguiti con le metodologie descritte nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui fa parte integrante, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. Deve essere tenuta registrazione delle rilevazioni utilizzando le schede riportate nell'allegato 1. Nel caso in cui la soglia di catture di 2 adulti complessivi venga superata entro la fine di luglio, è necessario effettuare il secondo trattamento nel rispetto dei tempi di carenza dell'insetticida che si intende impiegare.
- Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario utilizzato. La scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi è allegata alla presente determinazione e ne fa parte integrante (allegato 2). Per le aziende aderenti alle azioni 214.1 e 214.2 del Reg. CE 1698/2005 è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento.
- Sono sempre vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.
- Il Settore Fitosanitario emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore Scaphoideus titanus e dei suoi stadi di sviluppo. Il primo trattamento si colloca generalmente nel mese di giugno ma deve comunque essere effettuato soltanto al termine della fioritura della vite, ad allegagione avvenuta. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a Scaphoideus titanus ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.
- Per le violazioni alle sopraccitate disposizioni, verranno adottate le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 32442 del 31/05/2000.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto.
Il Dirigente
Giacomo Michelatti
Allegato
Allegato
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