Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 21 del 28 / 05 / 2009

ANNUNCI LEGALI



TERNA S.p.A. − Torino

Decreto autorizzativo n. 239/EL−110/91/2009 emesso in data 8.5.2009 per l'elettrodotto T. 982 − "Salvemini − To Ovest".

Il Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione generale per la difesa del suolo

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l'articolo 1, comma 26 della suddetta legge in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, abrogato con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista l'istanza n. TEAOTTO/P2008000008 del 2 gennaio 2008, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna − S.p.a. − Area Operativa Trasmissione di Torino − Corso Regina Margherita, 267 − 10143 Torino (omissis) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 220 kV, completamente in cavo interrato, "Salvemini − Torino Ovest", in comune di Torino;

Considerato che la suddetta opera rientra nell'ambito del piano di razionalizzazione e potenziamento della Rete elettrica di trasmissione nazionale a 220 kV della città di Torino ed è finalizzata ad un miglioramento complessivo della sicurezza di alimentazione di una notevole parte dei carichi cittadini;

Considerato che i suddetti interventi sono compresi fra quelli previsti nel "Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2006" redatto dalla Società Terna S.p.A. e riconfermati nei Piani degli anni successivi;

Considerato che il progetto in esame, in particolare, prevede la realizzazione di un elettrodotto, completamente in cavo interrato, della lunghezza complessiva di circa 2,2 km, avente come estremi la nuova stazione di "Salvemini", oggetto di separato procedimento autorizzativo, e l'esistente cabina primaria "Torino Ovest";

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

Considerato che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza di esercizio della rete di trasmissione nazionale;

Considerato che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

Vista la Relazione Tecnica Descrittiva n. RV22982A1BAX00001, allegata alla suddetta istanza, nella quale la Società Terna S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

Vista la nota n. 0002367 del 5 febbraio 2008 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che, con raccomandate del 12 marzo 2008, è stata data comunicazione personale, alle ditte interessate, dell'avvio del procedimento e del deposito, presso la Segreteria del Comune di Torino, della relativa documentazione;

Considerato che è stato anche affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torino l'avviso dell'avvio del procedimento, dal 14 marzo 2008 al 27 aprile 2008 e, al contempo, è stata depositata, presso la Segreteria comunale, la relativa documentazione;

Considerato che, nel medesimo periodo, l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato anche sul sito informatico della Regione Piemonte;

Atteso che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

Considerato che, con nota n. 0010070 del 4 giugno 2008, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52−quater del dPR 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 20 giugno 2008 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0005310 del 21 luglio 2008 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la nota n. 0006772 del 22 dicembre 2008 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza dei servizi, convocata dalla Regione Piemonte ai fini dell'espressione dell'intesa regionale nel presente procedimento autorizzativo;

Considerato che nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi regionale, svoltasi in data 17 novembre 2008, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Vista la delibera n. 59 − 10503 del 29 dicembre 2008 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha espresso la prescritta intesa, con prescrizioni e raccomandazioni;

Visto l'"Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P20090000978 del 23 aprile 2009, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Visto l'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

decreta

Articolo 1

  1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della Terna S.p.a., dell'elettrodotto a 220 kV, completamente in cavo interrato, "Salvemini − Torino Ovest", in comune di Torino, con le prescrizioni di cui in premessa.
  2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria n. DV22982A1BAX01100 del 30 novembre 2007, allegata all'istanza di autorizzazione.

Articolo 2

  1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Arno, 64 (omissis) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune di Torino, in conformità al progetto approvato.
  2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
  3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
  5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
  6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52−quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

Articolo 4

  1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
  2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione ed al Comune interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
  3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
  4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal dPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

  1. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
  3. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 8 maggio 2009

Il Direttore generale
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
Rosaria Romano

Il Direttore generale per la difesa del suolo
Mauro Luciani