Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 21 del 28 / 05 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Bra (Cuneo)

Modifica dell'art. 73 dello Statuto Comunale della Città di Bra relativo al Referendum consultivo di cui alla delibera C.C. n. 52 del 21.04.2009.

(omissis)

Articolo 73
Referendum

1. E' ammesso il referendum consultivo relativamente a materie di esclusiva competenza comunale; il referendum è volto a realizzare il confronto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti;

f) provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi;

g) oggetti che siano già sottoposti a consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

3. Il referendum è indetto quando lo richiedono almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero su iniziativa di un numero di componenti del Consiglio Comunale pari ad almeno i due quinti del numero dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La richiesta di referendum deve essere presentata tra il primo aprile ed il 30 giugno di ogni anno al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dell'anno successivo.

6. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

(omissis)

ALTRI ANNUNCI