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Bollettino Ufficiale n. 20 del 21 / 05 / 2009


Codice DB1000
D.D. 24 aprile 2009, n. 157

Art.13 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in data 29 dicembre 2008, "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione Piemonte". Deroga per il parametro arsenico.

Il Direttore

(omissis)

determina

  1. Il Sindaco del Comune di Locana (TO), può consentire all'Ente gestore dell'acquedotto del territorio di propria competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di arsenico superiore al valore limite di 10 μg/l previsto dall'Allegato I, Parte B, del D.Lgs. 31/2001, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l.
  2. La deroga di cui sopra può essere consentita per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di risanamento, previsti nel piano d'intervento oggetto della richiesta di proroga in data 10 dicembre 2008, prot. n. 27383/AMB/DA10.00 citata in premessa.
  3. A norma dell'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 29 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 67 del 21 marzo 2009, la durata della deroga non potrà comunque superare il termine massimo del 31 dicembre 2009.
  4. La deroga di cui alla lettera a), non si applica alle industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale.
  5. Entro il 29 maggio 2009 il Soggetto gestore dell'acquedotto in deroga è comunque tenuto a presentare all'Autorità d'Ambito, di cui alla L.R. n. 13/1997, all'Azienda Sanitaria Locale ed alle Direzioni regionali n. 20 "Sanità" e n. 10 "Ambiente", una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di risanamento, comprensiva dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e della relativa copertura finanziaria, della previsione aggiornata sulla data di ultimazione dei lavori e del conseguente ripristino delle condizioni di norma.
  6. L'Autorità d'Ambito ed il Sindaco, sentito il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente, sono tenuti a dare adeguata informazione alla popolazione interessata, del presente provvedimento, dei lavori di risanamento in atto e dei tempi entro i quali si concluderanno.
  7. L'Ente gestore dell'acquedotto è, in ogni caso, tenuto ad assicurare all'utenza l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio