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Bollettino Ufficiale n. 20 del 21 / 05 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Cuneo

Estratto Determinazione Dirigenziale di concessione derivazione d'acqua in Comune di Vernante ai sensi dell'art.11 D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/R.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Provincia di Cuneo (omissis) 14.04.2009 n. 169 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 − Tutela e valorizzazione risorse naturali − (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società Acquedotto delle Langhe e alpi cuneesi S.p.A. con sede in Cuneo Via Massimo D'Azeglio, 8 (omissis) la concessione trentennale di derivazione d'acqua dalla Sorgente San Macario in Comune di Vernante secondo le quantità fissate nel seguito: sino alla fine dei lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, la portata massima e media estraibile dalla sorgente non eccederà i 100 litri al secondo (omissis), alla conclusione dei lavori (omissis), la portata massima e media estraibile dalla sorgente non eccederà i 200 litri al secondo; (omissis).

Art. 11 − Riserve e garanzie da osservarsi

La Società Concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Società Concessionaria tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Vermenagna in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società Concessionaria è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.

La Società Concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 16. (omissis).

Cuneo lì, 5 maggio 2009

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami