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Bollettino Ufficiale n. 20 del 21 / 05 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 marzo 2009. Modifica al Regolamento Edilizio.

Delibera

1 − Di modificare gli articoli 74 e 86 del vigente Regolamento Edilizio Comunale − approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 4.3.2002 e modificato con deliberazioni in premessa citate nel testo che segue, così come proposto dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale:

− modifica dell'art. 74 − comma 1 −

"L'applicazione della seguente normativa è estesa su tutte le vie ed aree del Centro Storico incluse nella perimetrazione di cui al PRGC e individuata con la lettera Ra, nonché nelle aree ed immobili di cui alle N.T.A. del vigente P.R.G.C.: artt. 13/1 (Beni Culturali) , 13/2 (Aree assoggettate a tutela ambientale), 13/3 (Area Attrezzata del Ponte del Diavolo) e 13/4 (Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo), 22/2 (Nuclei Agricoli − aree "NA"), 22/3 (Beni culturali − aree "B"), art. 22/17 (Edifici di interesse ambientale), art. 22/17 bis (Aree di rispetto ambientale − aree "Ara"). Le stesse norme si applicano anche in caso di interventi di cui alla L.R. 29.05.2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici). La regolamentazione di cui all'art. 87 relativa all'installazione di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici è applicabile su tutto il territorio comunale"

− modifica dell'art. 86 − comma 2 −

"Nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora si ritenesse opportuno, l'orditura lignea potrà essere sostituita con struttura in cemento armato, ma il manto di copertura dovrà essere in pietra o coppi, a seconda dei caratteri architettonici tradizionali rilevabili e/o riscontrabili in sede di progetto e comunque nel rispetto di quanto precisato ai commi 2 e 3 del precedente art. 32"

− modifica dell'art. 86 − comma 4 −

"Il manto di copertura prescritto nelle aree non vincolate ambientalmente (vedi art. 74), fatto salvo quanto specificato dai commi 2 e 3 del precedente art. 32, è il coppo di laterizio alla piemontese di colore naturale o antichizzato o le "lose" lavorate secondo la tradizione; diverso tipo di copertura potrà essere consentito nelle sole aree produttive ed in quelle di completamento siglate "Rc" e "Rb" dal P.R.G.C., purché, in queste ultime, non sia presente un contesto ambientale tale da richiedere l'adozione di coppo alla piemontese od un manto in lastre di pietra"

− modifica dell'art. 86 − comma 5 − lettera b −

"... omissis ... Sono vietate comunque in tutti i tipi di costruzione coperture in lamiere, lastre in materiale plastico, tegole marsigliesi, tegole in cemento. ... omissis ... "

2 − di dichiarare, a norma dell'art. 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19, che il regolamento approvato è conforme a quello tipo formato dalla Regione Piemonte con la deliberazione del C.R. 29.7.1999 n. 548−9661 e successivo avviso di rettifica ed errata corrige;

3 − di individuare il Responsabile del procedimento nel Responsabile del Settore Tecnico incaricandolo di espletare gli adempimenti normativi consequenziali, anche per quanto attiene all'impegno di spesa per la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4 − di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio, nel testo modificato e integrato come sopraindicato, (composto da n. 97 articoli, dall'appendice all'art. 31, dagli allegati 1: modelli contrassegnati dal n. 1 al n. 13 − allegato 2 Elenco Beni censiti ex Legge 35/1995 − allegato 3 schemi esplicativi) viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Lanzo Torinese, 07/05/2009

Il Sindaco
Andrea Filippin