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Bollettino Ufficiale n. 20 del 21 / 05 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Saluzzo (Cuneo)

Testo aggiornato degli articoli 40 − 41 − 44 − 79 − 81 dello Statuto del Comune di Saluzzo a seguito delle modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13.3.2009, divenuta esecutiva il 14.4.2009.

Art. 40
Istanze, petizioni e proposte

1. I soggetti di cui all'art. 5 hanno titolo a rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché a proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la Segreteria del Comune per essere inoltrate, a seconda della competenza, al Consiglio Comunale o alla Giunta che provvedono a deliberare nel merito entro 60 giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più aventi titolo; le proposte di deliberazione da non meno di 150 aventi titolo, le cui firme devono essere autenticate o da 800 aventi titolo le cui firme devono recare a fianco le indicazioni degli estremi di un documento di riconoscimento. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.

Art. 41
Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo e propositivo su questioni interessanti l'intera collettività comunale, ad esclusione delle seguenti materie:

a) tributi locali, tariffe, bilanci e conti consuntivi;

b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) pianificazione urbanistica generale;

e) strumenti urbanistici esecutivi approvati.

2. Il referendum

a) consultivo è promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. L'Amministrazione potrà concordare con altri soggetti territoriali speciali consultazioni da svolgersi in ambiti territoriali superiori a quello comunale;

b) propositivo è promosso con richiesta sottoscritta da parte di almeno 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali;

3. Sono elettori ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Comunale, i residenti, anche non cittadini italiani, che abbiano compiuto 16 anni di età alla data della consultazione.

4. Il regolamento disciplina:

− le modalità ed i termini per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per il controllo della regolarità di dette operazioni, per lo svolgimento delle operazioni di voto;

− i termini temporali di indizione delle consultazioni;

− i termini per la riproposizione dell'argomento respinto già oggetto di referendum;

− il periodo dell'anno in cui si devono svolgere le consultazioni;

− l'organo ed i limiti per la revisione della proposta referendaria secondo principi di legittimità e di correttezza formale;

− l'accorpamento dei referendum proposti e le limitazioni di numero nell'arco dell'anno.

Il regolamento stabilirà altresì modalità e criteri di compilazione delle liste delle persone aventi titolo in conformità al disposto di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

5. Sull'ammissibilità preventiva del Referendum di iniziativa popolare, la cui richiesta deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, decide una Commissione composta dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale e dal Difensore Civico, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta presso la Segreteria del Comune.

6. La votazione è ritenuta valida quando vi abbiano partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

7. Il quesito sottoposto a referendum che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi produce gli effetti di cui ai seguenti commi.

8. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio Comunale ratifica l'esito referendario a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. La mancata ratifica deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune in caso di referendum propositivo e dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in caso di referendum consultivo.

9. Entro sessanta giorni dalla ratifica, il Consiglio Comunale adotta un provvedimento conforme all'esito della consultazione referendaria.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali, secondo quanto previsto dal comma 4º dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 44
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale o in via telematica debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, della "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità Europee, del "Bollettino Ufficiale" della Regione, dei regolamenti comunali, nonchè copia dello Statuto.

3. SOPPRESSO.

Art. 79
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, o a non meno di 150 elettori, ai sensi dell'articolo 40 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 10 delle preleggi.

Art. 81
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Il Segretario Generale
Concetta Orlando