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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Legge regionale 11 maggio 2009, n. 13.

Interventi a sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Denominazione)

1. Il Museo dell'Emigrazione, con sede a Frossasco in provincia di Torino, istituito dall'Associazione Piemontesi nel Mondo con il concorso della Regione, finalizzato a promuovere e diffondere la conoscenza della storia e dell'opera dei piemontesi all'estero, assume la denominazione di "Museo regionale dell'Emigrazione" dei Piemontesi nel Mondo.

2. L'Associazione organizza il Museo con logica a rete, nella prospettiva di creazione di una rete museale dei musei dell'emigrazione presenti ed attivi in Italia.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di conservarne la memoria.

2. Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d'ambientazione;

b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei "Quaderni del Museo", mostre itineranti, incontri internazionali.

Art. 3.
(Convenzionamento)

1. La Regione stipula con il comune di Frossasco e con l'Associazione una convenzione al fine di definire l'attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo. La Regione assicura altresì al Museo il proprio sostegno.

2. Nell'ambito della convenzione è definito il contributo che la Regione assicura al Museo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

3. Hanno la facoltà di aderire alla convenzione enti pubblici, soggetti privati e scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.
(Comitato di gestione)

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Frossasco, uno dall'Associazione Piemontesi nel Mondo.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. A tal fine elabora un programma annuale di attività, approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.
(Collaborazione)

1. Il Comitato di gestione collabora con le strutture regionali per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il Comitato attiva altresì collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, università al fine di qualificare e potenziare le attività e gli interessi del Museo.

Art. 6.
(Monitoraggio)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente ogni anno, il Comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale di attività.

2. Entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi, il Comitato di gestione è tenuto a presentare alla Giunta regionale un analitico rendiconto delle modalità di impiego dei contributi regionali.

3. La Giunta regionale provvede a trasmettere la relazione di cui al comma 1 e il rendiconto di cui al comma 2 alla commissione consiliare competente.

4. La mancata presentazione del rendiconto preclude la corresponsione della successiva annualità di contributi.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 2009−2011 la spesa complessiva di 450.000,00 euro.

2. Agli oneri finalizzati alla gestione, promozione e valorizzazione del Museo regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi nel mondo, quantificati nell'anno finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3 Per il biennio 2010−2011 agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 maggio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 552

Istituzione del Museo Regionale dell'Emigrazione.

− Presentata dai Consiglieri Gian Piero Clement, Angelo Auddino, Paola Barassi, Marco Cesare Bellion, Antonino Boeti, Iuri Gilberto Bossuto, Angelo Burzi, Paolo Cattaneo, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Davide Gariglio, Francesco Guida, Mauro Antonio Donato Laus, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Enrico Moriconi, Riccardo Nicotra, Gianfranco Novero, Paola Pozzi, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Marco Travaglini, Mariano Turigliatto, Gian Luca Vignale il 13 giugno 2008.

− Assegnata alla VI commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 19 giugno 2008.

− Testo licenziato dalla Commissione referente il 16 aprile 2009 con relazione di Gian Piero Clement.

− Approvata in Aula il 5 maggio 2009, con 37 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 7

− Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione dell'unità previsionale di base (UPB)
citata nella legge.

SB01031 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Affari internazionali Titolo 1: spese correnti)