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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Legge regionale 11 maggio 2009, n. 14.

Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale in Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte promuove la tutela e la valorizzazione dei luoghi che furono teatro degli attentati e degli episodi terroristici ed eversivi più significativi accaduti nel territorio piemontese, con ciò perseguendo le seguenti finalità:

a) ricordare le vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale della Repubblica;

b) costruire e rinnovare una memoria storica condivisa dai cittadini piemontesi in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana.

Art. 2.
(Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale valorizza e tutela i luoghi oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, su motivata richiesta degli enti locali o delle associazioni ed organizzazioni interessate, sentito il parere del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana) ed informata la commissione consiliare competente.

Art. 3.
(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi, così come individuati ai sensi dell'articolo 2, comprendono:

a) l'apposizione di lapidi o targhe commemorative nei luoghi che ne sono privi;

b) l'eventuale sostituzione delle lapidi o targhe già esistenti, al fine di uniformare i segni commemorativi e realizzare un percorso della memoria unitario;

c) la sistemazione delle aree attigue alle lapidi, ove necessaria;

d) le azioni di conservazione e ripristino conseguenti agli interventi posti in essere.

Art. 4.
(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 3, la Giunta regionale eroga contributi a favore:

a) degli enti locali;

b) delle associazioni, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e dell'eversione.

2. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, allo stanziamento pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Nel biennio 2010−2011 agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 maggio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 603

Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale in Piemonte.

− Presentata dai Consiglieri Roberto Placido, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Marco Botta, Andrea Buquicchio, Giovanni Caracciolo, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Vincenzo Chieppa, Mariangela Cotto, Claudio Dutto, Davide Gariglio, Francesco Guida, Rocco Larizza, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Gianfranco Novero, Massimo Pace, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Oreste Rossi, Elio Rostagno, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia il 3 marzo 2009.

− Assegnata alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva

il 6 marzo 2009.

− Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 aprile 2009 con relazione di Roberto Placido e Giampiero Leo

− Approvata in Aula il 5 maggio 2009, con emendamento sul testo, con 35 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 5

− Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

" Art. 8. (Legge finanziaria.)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

" Art. 30 ( Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.

SB01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura SB Titolo 1: spese correnti)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE