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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2009, n. 21−11388

CIG in deroga anno 2009 − Autorizzazione alla fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per le mensilità di gennaio e febbraio.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Considerato che nell'attuale fase di congiuntura negativa, in presenza del rallentamento dell'economia mondiale, l'uso degli ammortizzatori sociali deve essere finalizzato a salvaguardare la continuità dell'occupazione, così mantenendo la forza e le potenzialità dell'apparato produttivo nella fondamentale risorsa rappresentata dal patrimonio di competenze e professionalità cresciute nelle aziende. Altrettanto, al fine di mantenere coesione sociale e di prevenire fenomeni di esclusione, è necessario che gli stessi strumenti garantiscano continuità di reddito;

considerato che il quadro normativo di riferimento è mutato profondamente con l'adozione del DL n. 185/2008, poi convertito in L. n. 2/2009, e successivamente modificato dalla L. 33/2009, determinando una fase di incertezza normativa conseguente alle innovazioni introdotte e non del tutto compiute in mancanza delle disposizioni attuative;

valutato che con le modifiche all'art. 19 della L. 2/2009 apportate dalla L. 33/2009 si sono varate misure di semplificazione e snellimento delle procedure e si è affermato il principio per cui le prestazioni in deroga alla normativa comune vanno attivate solo dopo il ricorso a tutti gli strumenti finanziati dalla contribuzione, quali la CIGO e la CIGS, e vanno utilizzate nella logica di offrire la più ampia copertura ai lavoratori interessati da situazioni di temporanea crisi aziendale;

valutato inoltre che le modifiche all'art. 19 della L. 2/2009 apportate dalla L. 33/2009 dispongono che la CIG in deroga sino all'attivazione di accordi per un cofinanziamento da parte degli Enti Bilaterali delle sospensioni dal lavoro previste dal comma 2 del citato art. 19, rimane la prestazione cui far ricorso quando non vi sia possibilità di intervento della CIGO o della CIGS;

considerato che in coerenza a questa impostazione, la Commissione Regionale per l'Impiego, con il parere favorevole dell'INPS, ha ritenuto, nella seduta di giovedì 19 marzo, di dar corso alle richieste di CIG in deroga pervenute nell'anno 2009 per le mensilità di gennaio e febbraio, in modo che venga autorizzata dalla Regione Piemonte la fruizione del trattamento, quando ne ricorrano le condizioni e in relazione alle risorse disponibili, sulla base dei criteri generali definiti nell'Accordo quadro tra Regione e parti sociali piemontesi del 28.2.2008 e specificati nelle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione−INPS del 6.5.2008, con le modifiche procedurali richieste dall'INPS con lettera del 18/2/2009 (integrazione del Quadro D con dati utili al monitoraggio finanziario, trasmissione dello stesso dalla Regione all'INPS al momento dell'autorizzazione, invio della modulistica per il pagamento diretto delle pratiche dalle imprese richiedenti direttamente alle sedi territoriali INPS);

considerato che si è definita con l'INPS, in accordo con le parti sociali, una tempistica da osservare rigidamente nell'acquisizione della documentazione utile alla liquidazione delle pratiche in sospeso, pena la reiezione delle domande non perfezionate entro la scadenza prevista, sia per quanto attiene il materiale richiesto per l'istruttoria di competenza regionale, sia per quanto riguarda l'invio all'INPS da parte delle imprese della modulistica individuale necessaria al pagamento del trattamento di CIG, stabilendo che l'autorizzazione regionale sarà subordinata alla verifica positiva da parte dell'INPS del ricevimento della modulistica di sua competenza.

considerato che si è convenuto con il MLPS che la Regione Piemonte gestirà ai fini della deroga anche le imprese con più di 100 dipendenti che fino al 2008 facevano capo in termini finanziari e gestionali al Ministero stesso, e che per conseguenza le domande delle aziende ricadenti in questa fascia dimensionale andranno accolte in sanatoria fuori dalle scadenze operative fissate;

valutato che si è concordato con l'INPS che le domande di indennità di disoccupazione per sospensione già presentate all'Istituto ai sensi dell'art. 19 della L. 2/2009, da parte sia di lavoratori appartenenti alle aziende che hanno fatto contestualmente richiesta di CIG in deroga, sia di dipendenti di imprese che hanno fatto unicamente ricorso alle sospensioni, verranno fatte rientrare nella gestione della CIG in deroga al fine di non creare disparità di trattamento tra lavoratori di fatto nelle medesime condizioni, fermo restando l'utilizzo della modulistica prevista;

valutato che si è altresì concordato con l'INPS che eventuali domande di indennità di disoccupazione per sospensione già liquidate o in corso di liquidazione saranno oggetto di conguaglio all'atto dell'erogazione diretta delle spettanze, sulla base delle verifiche operate congiuntamente da Regione Piemonte e INPS;

considerato che la L. 2/2009 specifica all'art. 19, comma 8 che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, fermo restando il requisito del possesso di un'anzianità di lavoro nell'azienda richiedente di almeno 90 giorni alla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, per cui si rende necessario autorizzare la fruizione del trattamento anche da parte degli apprendisti inseriti nelle istanze riferite all'anno 2009, modificando le disposizioni precedenti, che li vedevano esclusi dalla fruizione dell'integrazione salariale in deroga;

dato atto che l'accordo siglato in data 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome sugli ammortizzatori sociali in deroga non è operativo fino alla condivisione formale della Commissione europea ai sensi del punto 11 dell'accordo stesso;

visto il DM n. 45080 del 19 febbraio 2009 con il quale viene assegnata alla Regione Piemonte a titolo di anticipo una quota pari a € 10 milioni per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 e viene precisato che "nelle more della definizione delle modalità di attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sugli ammortizzatori sociali in deroga, siglato in data 12.02.2009, le risorse finanziarie di cui al decreto sopra citato, possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008".

Vista la disponibilità residua di risorse stanziate per l'anno 2008, quantificabile al momento vattuale, in attesa di una puntuale rendicontazione delle spese da parte dell'INPS, in 2,5 milioni di Euro;

visto il DL N 185/2008 ""Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti−crisi il quadro strategico nazionale";

vista la legge n. 2/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto−legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti−crisi il quadro strategico nazionale";

vista la legge n. 33/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto−legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)