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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2009, n. 7−11332

Legge regionale 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", art. 6. Programma regionale degli interventi previsti dall'art. 4.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione";

visto l'art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 "Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie" che ha modificato ed integrato la legge regionale in oggetto indicata;

visto l'art. 2 della l.r. 23/2004 e s.m.i. che individua i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

visto l'art. 4 della l.r. 23/2004 e s.m.i. che prevede la tipologia degli incentivi;

visto l'art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 e s.m.i. che prevede la possibilità di apportare modifiche agli atti di indirizzo vigenti;

visto altresì l'art. 6, commi 1 e 4, della l.r. 23/2004 e s.m.i. che consente alla Giunta regionale di approvare il programma degli interventi sentita la Commissione regionale per la Cooperazione ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all'art. 19, comma 2, della l.r. 44/2000 e s.m.i;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 5 − 9014 del 25.06.2008 e l'allegato "A" che ha definito le modalità applicative della l.r. 23/2004 in ordine agli incentivi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e l) per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal 03.07.2008;

vista la D.G.R. n. 14 − 878 del 26.09.2005 che ha dato indicazione di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione degli strumenti di intervento previsti nell'allegato "A" alla citata deliberazione;

vista la determinazione n. 731 del 14.10.2005 avente ad oggetto "Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. e modalità di gestione degli incentivi previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 23/2004. Approvazione dello schema di convenzione";

preso atto della convenzione stipulata in data 25.10.2005, rep. n. 10631;

preso atto dell'atto aggiuntivo stipulato in data 17.11.2006. rep. n. 11739;

vista la D.G.R. n. 12 − 11204 del 14.04.2009 che dà indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione degli incentivi sopra richiamati di cui all'allegato "A", a norma della "convenzione quadro" approvata con D.G.R. n. 30 − 8150 del 04.02.2008;

dato atto che gli interventi previsti dall'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, sono gestiti con la modalità di gestione diretta, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23/2004 e s.m.i.;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda, per quanto previsto e disposto dai medesimi;

visto l'art. 16 della l.r. 23/2004 e successive modifiche che prevede per la concessione degli incentivi di cui all'art. 4 il rispetto della regola comunitaria "de minimis" (Reg. CE. n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore) e che la concessione di ulteriori finanziamenti sarà disposta a seguito del parere favorevole della Commissione Europea;

vista la D.G.R. n. 43 − 6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia "de minimis";

sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 10.04.2009 che ha espresso il proprio parere in modo conforme ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 e s.m.i. nella seduta del 23.04.2009;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009−2011";

vista la D.G.R. n. 22 − 10601 del 19.01.2009 che ha assegnato, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, le risorse finanziarie nella misura del 75% di quanto stanziato su ogni singolo capitolo, fatta salva la possibilità di operare compensazioni;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

Di approvare il "Programma regionale degli interventi, art. 4, comma 1 e 2" ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l'Appendice 1 che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con DGR n. 43−6907 del 17.09.2007 e che la concessione di ulteriori finanziamenti sarà disposta a seguito del parere favorevole della Commissione Europea.

Di stabilire che gli interventi, previsti dall'allegato "A" sono affidati alla gestione di Finpiemonte S.p.A. e quelli previsti dall'allegato "B" alla presente deliberazione, sono gestiti direttamente dalla Direzione regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla pubblicazione della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data della presentazione della domanda.

Alla spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento si farà fronte:

con apposite determinazioni di impegno nel limite delle risorse assegnate con D.G.R. n. 22−10601 del 19.01.2009, sui capitoli 117868, 173487, 186971, 261492 e 261562, UPBDB15051, UPBDB15052 e UPBDB15981 nonché con le risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A., secondo le modalità previste dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo citati in premessa.

Il presente provvedimento è efficace per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004,
N. 23 E S.M.I.

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI

ART. 4, COMMI 1 E 2

    1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari) previsti dall' art. 2, comma 1 della l.r. 23/2004 e s.m.i. regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e all' Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell' art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

Per le società cooperative edilizie di abitazione e per i loro consorzi è richiesta l'iscrizione all' apposito Albo nazionale di cui all'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"; potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento da parte di soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di iscrizione al predetto albo, i quali dovranno comunque dimostrare l'iscrizione all'atto di erogazione degli incentivi di cui al successivo paragrafo 8.

I soggetti beneficiari possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli elencati nell' Appendice 1.

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al richiedente subentri altro soggetto, come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purché in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente programma degli interventi.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

a) essere finanziariamente sani e con solide prospettive; sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato una perdita d'esercizio non ripianata nell'ultimo bilancio approvato, ad eccezione dei soggetti beneficiari di nuova costituzione, i quali dovranno comunque assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all' atto della rendicontazione finale di cui al successivo paragrafo 8;

b) essere attive alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività;

Per le società cooperative di produzione lavoro, incluse quelle sociali, si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

    2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Programma i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte. Quest'ultimo requisito è soddisfatto quando nel territorio siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

    3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

a) gli interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione. Ai fini del presente programma vengono considerati tali i soggetti che presentano domanda entro i 15 mesi dalla data della loro costituzione. Per i soggetti di nuova costituzione sono ammesse anche le spese per investimenti effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione; le spese di avviamento (vedasi paragrafo 6) devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione;

b) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che prevedano un incremento occupazionale nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell'anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti (vedi paragrafo 8), rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part−time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale. Gli incrementi occupazionali dovranno riguardare soggetti aventi le seguenti caratteristiche: giovani tra i 18 ed i 35 anni, lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a "zero ore", lavoratori che si trovano in CIG in deroga, lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi, soggetti che si trovano in stato di disoccupazione e regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego territorialmente competente, emigrati piemontesi di cui alla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni, lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa, lavoratori con contratti di somministrazione, lavoratori con contratto a progetto e donne;

c) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari di nuova costituzione che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d'impresa previsti dal Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 − e dal Programma Operativo regionale, Obiettivo 2, F.S.E. 2007/2013 − Asse 1 "Adattabilità", obiettivo specifico "C";

d) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari risultanti da un atto di fusione tra società cooperative (per incorporazione o per costituzione di nuova società) nonché le società che si trasformano in società cooperative a condizione che la domanda di agevolazione sia presentata entro i 15 mesi dalla data di variazione della forma giuridica;

e) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria edilizia di abitazione che alla data della domanda hanno realizzato o stanno realizzando alloggi sociali così come definiti dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali" e successivi provvedimenti attuativi;

f) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria del consumo operanti nei comuni montani ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna" e successive modifiche e come definite dalla DCR 217 − 46169 del 03.11.2008.

    4. OBIETTIVI

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 15.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata cantierabilità:

a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari di trasporto su strada per conto terzi); gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale;

b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l' esercizio delle attività; gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

La domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 10.000,00 e non superiore a di Euro 125.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 4.000,00 e un importo massimo di Euro 50.000,00.

La domanda di contributo deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

c) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica−gestionale connesse all' attività;

d) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

e) creazione di reti commerciali, anche in via telematica;

f) formazione professionale e manageriale dei soci;

g) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale e di controllo di gestione (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità e controllo di gestione).

I soggetti beneficiari costituiti a seguito di un atto di fusione o di trasformazione di una società non possono ottenere i contributi per le spese indicate nella precedente lettera c).

4 bis. OBIETTIVI: incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento.

INTERVENTO (Finanziamenti): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.

L'agevolazione si concretizza in un finanziamento, fino al 100% dell'aumento di capitale deliberato, attuato, erogato dagli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte Spa, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

b) ambiti non prioritari d' intervento:

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 350.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno quindi essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 700.000,00.

La durata del finanziamento è fissata in 5 anni, di cui uno di pre−ammortamento. Il rientro avviene in rate trimestrali posticipate, composte di capitale e interessi bancari, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo,giugno,settembre e dicembre).

Il prestito partecipativo viene concesso ai soggetti beneficiari, i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a Euro 15.000,00 a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà in anticipo in unica soluzione al termine dell'istruttoria bancaria.

Al termine del programma, i soggetti beneficiari dovranno fornire al Gruppo tecnico di valutazione la seguente documentazione:

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura e di crediti, fatta eccezione per il prestito sociale ed i ristorni.

INTERVENTO (Contributi): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale.

L'agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto erogato in ragione del 40% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato, per un importo non inferiore a Euro 4.000,00 (l'aumento di capitale deve essere quindi sottoscritto per un importo minimo di Euro 10.000,00) e di importo non superiore a Euro 100.000,00.

Il contributo viene concesso a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà a saldo in unica soluzione.

Al termine del programma, il soggetto beneficiario dovrà fornire al Gruppo tecnico di valutazione la seguente documentazione:

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura e di crediti, fatta eccezione per il prestito sociale e i ristorni.

    5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati (pena l' invalidità della domanda):

Relativamente alla valutazione vengono verificati nel progetto di sviluppo allegato alla domanda:

    6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all'obiettivo che s'intende conseguire.

Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 5 anni di cui un anno di preammortamento):

a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all'attività aziendale (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari di trasporto su strada per conto terzi);

b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;

c) acquisto di arredi strumentali;

d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

Investimenti immobiliari (piano di ammortamento di 10 o 15 anni senza preammortamento):

e) acquisto di immobili; o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; gli immobili devono essere vincolati a favore della Regione Piemonte per dieci anni all'utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso l' Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare. E' possibile autorizzare lo svincolo dell' immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato;

f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00. Le spese per la realizzazione di programmi di investimento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) sono considerate ammissibili a finanziamento per le società cooperative edilizie di abitazione limitatamente ai locali in cui queste svolgono la propria attività sociale.

Non sono ritenuti ammissibili i beni usati, ad eccezione di quelli inseriti in atto di cessione di azienda escluso l'avviamento commerciale.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

6.2 Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese:

per i soggetti beneficiari di nuova costituzione:

a) consulenza ed assistenza alla costituzione del soggetto beneficiario;

b) parcella notarile relativa all' eventuale atto di acquisizione d'azienda;

c) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività (esclusi i canoni);

d) promozione e pubblicità (compresa la realizzazione del logo);

e) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del progetto di sviluppo;

f) parcelle per eventuali indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi;

g) eventuali canoni di affitto (registrato secondo la vigente normativa) per immobili destinati alle attività aziendali;

h) assistenza tecnica e gestionale (tenuta della contabilità, spese per servizi tecnici−professionali, ecc);

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili in quanto comportano elementi di collusione, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione.

Per tutti i soggetti beneficiari:

i) spese e/o consulenze finalizzate a:

j) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci.

Le consulenze devono essere fornite da:

− centri di consulenza tecnica, di cui all' art. 3 della l.r. 23/2004 e s.m.i., accreditati;

− imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

− enti pubblici e privati con personalità giuridica;

− professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione professionale e manageriale per i soci devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o dai predetti centri di consulenza tecnica.

Le spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione. Le spese di cui alle precedenti lettere i) e j) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate) dopo la presentazione della domanda di contributo e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario finanziato (quali: società partecipate dal legale rappresentante o amministratore unico), verrà puntualmente valutata l'eventuale esistenza di elementi di collusione.

Non è altresì ammessa l'acquisizione di servizi di consulenza per attività che il soggetto beneficiario potrebbe realizzare in proprio, in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche ed organizzative.

    7. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c, d), e), f) e g) del medesimo.

7.1 Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

b) ambiti non prioritari:

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 350.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 700.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari e di 5 anni (di cui uno di preammortamento) per gli investimenti produttivi così come indicati al precedente paragrafo 6. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

7.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), importo minimo di Euro 4.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 10.000,00 e importo massimo di Euro 50.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 125.000,00.

    8. PROCEDURE

La domanda di finanziamento e contributo deve essere:

La documentazione cartacea dovrà essere spedita, esclusivamente tramite posta A/R, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

La domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d'ufficio della domanda stessa.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

    9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità;

b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;

c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma;

e. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

f. i soggetti beneficiari di nuova costituzione non producano la copia dell' attestazione di avvenuta revisione prevista al precedente paragrafo 5 entro il termine massimo previsto per la realizzazione del progetto.

g. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

    10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 9, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.

b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00.

    11. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche (parziali o totali), annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con gli istituti di credito.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

    12. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

    13. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.

    14. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 − GUCE L 379/5 del 28.12.2006) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

L' importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l' importo complessivo degli aiuti "de minimis "concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell' arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

    15. OPERATIVITA'

Il presente Programma degli interventi è operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte .

Allegato "B"

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I.

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 4, COMMA 3

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 23/2004 e s.m.i. le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

2. PROCEDURE

Per ottenere i contributi le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 22.05.2009.

3. MODALITA' DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

Allegato

Allegato