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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


A.I.PO − Agenzia Interregionale per il fiume Po
Deliberazione 23 aprile 2009, n. 8

Atti del comitato di indirizzo − Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

(omissis)

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

delibera

  1. Di emanare i seguenti indirizzi nella applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008, tenendo conto della modifica introdotta dalla Legge 15/2009. Questi indirizzi sostituiscono quelli precedentemente emanati:
  2. l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che compirà il 40º anno di anzianità di servizio effettivo, ricomprendendo, fra quest'ultimo, l'eventuale periodo di lavoro ricongiunto ai sensi della Legge 29/79;
  3. l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà il 65º anno di età, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a condizione che lo stesso possa vantare almeno 40 anni di anzianità contributiva, da valutarsi secondo quanto previsto dalla nota informativa n. 48 INPDAP del 17 dicembre 2008;
  4. l'attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità di servizio, come indicato al punto a), di 39 anni e 4 mesi, assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianità;
  5. l'attivazione della procedura di collocamento a riposo per età di cui al punto b) deve essere avviata nei confronti di tutto il personale a partire dall'ottavo mese precedente il compimento del 65º anno di età;
  6. su richiesta del dipendente è prevista una possibilità di deroga agli indirizzi sopra espressi, limitatamente al caso in cui, pur maturando i 40 anni di servizio, secondo quanto previsto al punto a), lo stesso possa contare su una anzianità complessiva ai fini economici inferiore al limite cennato. La deroga potrà essere esercitata sino ad un massimo di anni due dalla data di compimento dei 40 anni di servizio, e per un periodo inferiore sino all'eventuale concorrenza del 65º anno di età o della massima anzianità ai fini economici;
  7. l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008, relativa alla facoltà dell'amministrazione di accogliere l'eventuale richiesta dei dipendenti di prolungamento biennale del servizio, oltre i 65 anni di età, prevedendo la possibilità, in base alle esigenze funzionali e all'efficiente andamento dei servizi, di concedere il prolungamento, qualora il dipendente, alla data del compimento del 65º anno di età abbia maturato una anzianità contributiva inferiore ai 38 anni. In caso di anzianità contributiva superiore ai 38 anni e inferiore ai 40, il prolungamento potrà essere concesso limitatamente al periodo di servizio necessario per raggiungere la massima anzianità contributiva di 40 anni;
  8. gli incarichi dirigenziali dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti precedentemente nella definizione delle rispettive scadenze;

2. Di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia deliberato in data 19 febbraio 2009;

3. Di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia−Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Presidente
Bruna Sibille

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it