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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Commissione di garanzia (articoli 91 e 92 dello Statuto regionale)

Parere 23 aprile 2009, n. 1.

Presidente

Aldo Olivieri

Componenti

Corrado Canfora

Renzo Capelletto

Francesco Dassano

Gian Mario Giolito

Jörg Luther

Carla Spagnuolo

La Commissione di garanzia, nella seduta del 23 aprile 2009, presenti i componenti Aldo Olivieri, Corrado Canfora, Francesco Dassano, Gian Mario Giolito, Jörg Luther, Carla Spagnuolo, assente giustificato il componente Renzo Capelletto, sentito il relatore Corrado Canfora, ha espresso con votazione unanime il seguente parere.

1. Con richiesta sottoscritta da n. 22 su 63 Consiglieri regionali, depositata il 26 marzo 2009 (prot. n. 14052/PG), e comunicata ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta, è stata adita questa Commissione, in sede consultiva, per un parere sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione, «nonché in merito alla distinzione tra le seguenti espressioni: "informata la competente Commissione consiliare", "sentita la competente Commissione consiliare", "previo parere della competente Commissione consiliare"».

I richiedenti ravvisano «una violazione delle attribuzioni proprie del Consiglio regionale» nell'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 1−10104 del 21 novembre 2008 avente per oggetto "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte. Criteri per l'assegnazione di risorse finanziarie relative all'anno 2008" ai sensi della legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007 e s.m.i..

In difformità ai commi 2 e 7 dell'art. 2 della l.r. n. 15/2007, che attribuiscono alla Giunta la competenza di stabilire «indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici» per le situazioni di marginalità di detti comuni e di disciplinare «i termini e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge», la Commissione consiliare competente non sarebbe stata «sentita», come espressamente previsto dalla citata normativa, ma «unicamente informata». Pertanto vi sarebbe non univocità nell'interpretazione della locuzione «sentita la competente commissione consiliare».

2. La richiesta di parere è legittima in quanto proviene da più di un terzo dei Consiglieri, come previsto dall'art. 92, co. 1, dello Statuto. Una tale minoranza qualificata del Consiglio può chiedere pareri anche su conflitti di attribuzione che, sotto il profilo soggettivo, investono il Consiglio regionale e la Giunta regionale o organi degli stessi che sono oggetto di apposite garanzie statutarie quali le commissioni permanenti.

3. Per quanto riguarda la competenza di questa Commissione ad esprimere il richiesto parere, si osserva che il conflitto «di attribuzione» deve avere per oggetto un'attribuzione specifica di un organo regionale che si considera negata, invasa o menomata da parte di un altro organo della Regione. Tale attribuzione deve avere una fonte statutaria o quanto meno una fonte regionale integrata da una garanzia statutaria la cui interpretazione può contribuire a ricomporre il conflitto.

4. Non avendo i Consiglieri richiedenti l'onere di indicare le disposizioni statutarie da interpretare, compete a questa Commissione individuare quelle rilevanti. Dagli atti consiliari e di Giunta, richiamati nella richiesta, è agevole desumere che la divergenza sull'interpretazione della legge regionale n. 15/2007 può essere composta alla luce sia dell'art. 26, co. 2, ultimo periodo, dello Statuto, laddove è attribuita al Consiglio la funzione di indirizzo e controllo sull'attività della Giunta, sia dell'art. 30, co. 4, dello Statuto, dove è previsto che le Commissioni permanenti «si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo».

5. Un «conflitto di attribuzione» non meramente virtuale sussiste solo se sono stati adottati o omessi, progettati o almeno programmati atti inerenti all'esercizio di tale attribuzione. Tuttavia è preclusa alla Commissione di garanzia «ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 200/2008) allo stesso modo di una valutazione delle responsabilità politiche in ambito regionale. Oggetto del parere pertanto non può essere la delibera della Giunta regionale, ma esclusivamente una divergenza nella prassi interpretativa delle fonti che disciplinano l'attribuzione. Il parere può avere solo valore pro futuro, servendo a prevenire il prevedibile protrarsi e ripetersi di un conflitto che non si è esaurito in un procedimento concluso.

6. Nel caso prospettato dai richiedenti è ravvisabile una divergenza interpretativa tra gli organi della Regione, nel senso che da un lato si interpreta «sentita la competente commissione consiliare» come dovere di comunicazione adempiuto anche ricorrendo alla informativa solo orale, mentre dall'altro lato si ritiene che ne corrisponda l'obbligo in capo alla Giunta di trasmissione della proposta di delibera con richiesta di parere previa votazione. Trattandosi nella legge de qua di misure temporanee, essendo prescritta la verifica periodica delle situazioni di marginalità e non risultando finora fissati per il futuro i termini e le modalità di attuazione della legge, appare prevedibile il protrarsi e ripetersi del conflitto. Non risultano invece oggetto di conflitto attuale di interpretazione le altre locuzioni indicate nella richiesta («informata la competente Commissione consiliare» e «previo parere della competente Commissione consiliare»).

7. Inquadrata in questi termini, ne deriva la competenza di questa Commissione ad esprimere il richiesto parere. Nel merito va rilevato innanzitutto che l'art. 2, co. 2, l.r. n. 15/2007 usa sia l'espressione «sentita la Commissione» sia l'espressione «previo parere» con riferimento a due diversi organi, rispettivamente la Commissione consiliare permanente e la Conferenza permanente Regione−Autonomie locali. Anche dalla diversa natura degli organi consegue che «sentito» deve avere nella legge de qua un significato necessariamente diverso da «previo parere».

8. Con l'espressione «sentita la Commissione», il legislatore regionale ha voluto consentire la partecipazione del Consiglio ad un procedimento amministrativo attribuito alla Giunta per garantire un esercizio completo ed efficace della funzione politica di indirizzo e controllo sull'attività della Giunta. Ne consegue che la Giunta, con le modalità ritenute più opportune e nelle forme d'informazione più complete e tempestive possibili, deve porre la Commissione nelle condizioni di poter svolgere in modo esauriente ed efficace la propria  funzione di indirizzo e di controllo garantita dagli artt. 26, co. 2, e 30, co. 4, dello Statuto. Va assicurato in ogni caso il principio del contraddittorio, garanzia irrinunciabile per un corretto procedimento.

9. L'art. 30, co. 4, dello Statuto lascia alla Commissione consiliare piena autonomia nella scelta delle modalità di svolgimento della propria attività consultiva, dalla semplice presa d'atto senza discussione, alla discussione, se del caso integrata con ulteriore attività istruttoria, fino ad un parere con votazione; fermo restando il potere del Consiglio di provvedere ad una più specifica disciplina legislativa o regolamentare, anche per garantire la tempestiva conclusione del procedimento.

10. Precisato, anche alla luce dello Statuto, il significato dell'espressione «sentita la competente Commissione», questa Commissione di garanzia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2008, ribadisce che ogni valutazione della D.G.R. n. 1−10104 del 21 novembre 2008 e delle vicende inerenti al procedimento di formazione di tale atto esula dalle proprie attribuzioni.

Ai sensi degli artt. 92, co. 3, dello Statuto e 7, co. 1, della l.r. n. 25/2006, il parere è trasmesso al Consiglio regionale. Viene inoltre comunicato ai richiedenti e alla Giunta regionale.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 23 aprile 2009.

Il Presidente
Aldo Olivieri

Il Redattore
Corrado Canfora