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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2009, n. 3−11325

Criteri per l'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei su vite. Campagna aeragricola 2009.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Vista la richiesta, agli atti del Settore Fitosanitario regionale, presentata, in nome e per conto dei Consorzi aeragricoli in appresso elencati, dall'Associazione Aeragricola Piemontese, con sede in Via S. Stefano Belbo n. 10, 14052 Calosso (AT), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso del mezzo aereo per i trattamenti antiparassitari ai vigneti di proprietà dei soci dei Consorzi stessi:

visto il D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995 che conferisce alle Regioni la potestà di regolamentare trattamenti con mezzi aerei;

considerato che la richiesta di autorizzazione in questione è motivata dalle difficoltà di reperimento di mano d'opera e dalla giacitura impervia di taluni appezzamenti che insieme ostacolerebbero i trattamenti con mezzi da terra, per cui si realizzano le condizioni di eccezionalità e necessità previsti al punto 22 dell'art. 5 del D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995;

ritenuto che in materia di trattamenti antiparassitari con mezzi aerei possono valere, in linea di massima, gli indirizzi generali di riferimento forniti, per il rilascio delle relative autorizzazioni e per la vigilanza ed il controllo, dal Ministero della Sanità con circolare 19 luglio 1984, n. 55;

atteso che i trattamenti con mezzi aerei non possono venire meno ai principi generali della politica agricola regionale, quali la salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dei consumatori, la salubrità e la qualità delle produzioni, la tutela dell'ambiente;

dato atto, pertanto, che debbono essere adottati i seguenti indirizzi ed accorgimenti:

  1. gli interventi devono essere limitati nel tempo e devono essere effettuati in via eccezionale, ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute del 22 aprile 2009, per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data del 30 aprile 2009 e quindi non oltre il 27 agosto 2009;
  2. i trattamenti devono essere effettuati utilizzando i formulati commerciali autorizzati all'impiego con mezzi aerei (elicottero), compresi nell'elenco del decreto di cui al sopra citato punto 1, classificati Xi − IRRITANTE e N − PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, per l'uso e la manipolazione dei quali, tra l'altro, non viene previsto il possesso dell'apposito patentino;
  3. al fine di ridurre gli effetti della deriva, vengono prescritti i seguenti accorgimenti:
  4. deve essere garantita dai Consorzi la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
  5. il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
  6. i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
  7. i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel miglior modo;
  8. la distribuzione dei fitofarmaci deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;
  9. gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali;

4. prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2009 gli operatori aeragricoli devono effettuare una accurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:

  1. la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua, delle zone sensibili in generale;
  2. l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
  3. l'eventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;

5. nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le norme stabilite dal Regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R 11 dicembre 2006, n15/R.; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, strade aperte al traffico, ecc.;

6. durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corpi d'acqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve;

7. l'intervallo di inagibilità dei vigneti irrorati deve essere di 48 ore;

8. sia il mezzo aereo che i piloti devono avere i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;

9. nel caso di aziende che nel 2009 avessero ad aderire alla misura 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007−2013, ai sensi del Reg.to CE del Consiglio n. 1698/2005 e del Reg.to CE della Commissione n. 1974/2006, i consorzi aeragricoli devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Agricoltura, nonché operare in stretto raccordo con i soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui le aziende devono obbligatoriamente avvalersi, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti;

10. è necessario inoltre adempiere al disposto dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari, alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti;

ritenuto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 194/95, di procedere al rilascio delle autorizzazioni a seguito dell'istruttoria eseguita dal competente Settore Fitosanitario regionale;

considerata l'opportunità di escludere dall'autorizzazione per i trattamenti antiparassitari con mezzi aerei gli appezzamenti ricadenti nei Comuni che hanno provveduto ad approvare ed omologare per intero, senza l'esclusione del paragrafo inerente i trattamenti antiparassitari, la bozza di Regolamento−tipo d'igiene consigliata dalla Regione;

visto che la realtà viticola piemontese è rappresentata da numerosissime piccole aziende che risultano, fra l'altro, frammentate e polverizzate in appezzamenti di modestissima superficie, per cui risulta estremamente difficile che appezzamenti di proprietà di soci dello stesso Eliconsorzio, anche se contigui, raggiungano le dimensioni di almeno 7−8 ettari, come previsto dalla lettera c) del capitolo 1−2 della Circolare 19 luglio 1984, n. 55, del Ministero della Sanità, citata in precedenza;

dato atto che la sorveglianza delle operazioni e della esatta osservanza delle disposizioni impartite con la presente deliberazione compete alle relative Aziende Sanitarie Locali (ASL), salvo nuove disposizioni emanate dallo Stato;

ritenuto di impartire le prescrizioni riportate e puntualizzate nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante, le quali, fra l'altro, sono state elaborate e puntualizzate dall'apposito gruppo di lavoro costituito a suo tempo tra i Settori regionali competenti degli Assessorati Agricoltura, Sanità ed Ambiente, Settori istituiti con la L.R. 42/88;

ritenuto che l'autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei sulla vite venga rilasciata con successiva determinazione del Dirigente competente;

visto che la presente deliberazione reca limitazioni all'attività aeragricola ed introduce precise e puntuali prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;

vista la circolare n. 6864/22 del 17.04.1998 a firma del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori alla Sanità ed all'Ambiente;

la Giunta Regionale con voto unanime ed espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi del D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995, i criteri per l'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei nella campagna 2009:

  1. limitatamente alla coltura della vite;
  2. fino e non oltre il 27 agosto 2009;
  3. esclusivamente per la difesa dalle crittogame (Peronospora ed Oidio);
  4. impiegando formulati autorizzati "ad hoc";
  5. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione e, per quanto non ivi esplicitamente previsto, degli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 19 luglio 1984, n. 55, fatta eccezione, per particolari condizioni di ambiente, a quanto indicato alla lettera c) del capitolo 1−2.

L'autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti con mezzi aerei sulla vite verrà rilasciata con successiva determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario regionale.

Contro la presente deliberazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R entro 60 gg dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

MODALITA' E PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI SULLA VITE

1) La richiesta di autorizzazione, agli atti del Settore Fitosanitario regionale, deve essere completata dalla seguente documentazione:

  1. coltura ed avversità;
  2. indicazione dei prodotti fitosanitari da usare per i trattamenti, i quali devono risultare registrati per l'impiego con mezzo aereo;
  3. epoche d'impiego (ipotesi di calendario dei trattamenti);
  4. località interessate (Comuni) e relative superfici da sottoporre ai trattamenti;
  5. elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi;
  6. planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala idonea 1:10000 o 1:5000 o più dettagliata riportante l'indicazione delle aree di salvaguardia individuate ai sensi del Regolamento regionale "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" approvato con la D.G.R. n. 29−4852 del 11 dicembre 2006 ed emanato con D.P.G.R 11 dicembre 2006, n15/R;
  7. relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal presidente del Consorzio aeragricolo, che descriva:

− la presenza di eventuali zone sensibili (abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico);

− la valutazione complessiva della compatibilità dei prodotti fitosanitari con le colture praticate nel comprensorio di competenza;

− la situazione climatica ed anemologica nonchè le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza.

2) La stessa documentazione, unita a copia della domanda, deve essere inviata anche all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, al fine di consentire alla stessa l'effettuazione dei relativi controlli ed al Dipartimento ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.

3) L'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Settore Fitosanitario regionale, provvede ad inoltrare le autorizzazioni, rilasciate con determina dirigenziale, agli operatori interessati ed alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

4) Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio sono incaricate della sorveglianza delle operazioni e dell'esatta osservanza da parte degli operatori delle disposizioni impartite con la presente deliberazione.

5) Prima di dare inizio ai trattamenti della campagna 2009, i consorzi aeragricoli devono produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo da inviare al Settore Fitosanitario regionale, alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio dalla quale risulti che ha provveduto ad eseguire un'accurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:

  1. la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua, delle zone sensibili in generale;
  2. l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
  3. l'eventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare.

6) Gli operatori interessati devono, ogni volta e tempestivamente, comunicare il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei alle singole Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, a mezzo telegramma, ed all'Assessorato Regionale all'Agricoltura a mezzo lettera. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì, essere comunicati immediatamente all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio secondo modalità preventivamente concordate.

7) Gli operatori devono provvedere ad inviare ai Sindaci dei Comuni interessati ai trattamenti un congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i fitofarmaci che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il principio attivo, le dosi di impiego, il periodo di carenza e la classe tossicologica), nonchè l'intervallo di inagibilità degli appezzamenti per la durata di 48 ore. Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che, a cura degli operatori, devono essere affissi tempestivamente ed in numero adeguato nelle zone interessate al trattamento con mezzi aerei.

8) Gli addetti alle basi, delegati dal titolare dell'autorizzazione ai trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, devono essere sempre presenti durante le operazioni nelle basi loro assegnate.

9) Durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve.

10) Al fine di ridurre gli effetti di deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

  1. deve essere garantita dal Consorzio la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
  2. il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
  3. i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
  4. i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;
  5. la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;
  6. gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali.

11) Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le aree di salvaguardia individuate ai sensi del Regolamento regionale "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" Approvato con la D.G.R. n. 29−4852 del 11 dicembre 2006 ed emanato con D.P.G.R 11 dicembre 2006, n15/R., inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, strade aperte al traffico, ecc.;

12) Le ditte esercenti i mezzi aerei devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo ed in regola con le norme di sicurezza del Ministero dei Trasporti ed i piloti in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l'attività.

13) Nel caso di aziende viticole che nel 2009 avessero ad aderire alla misura 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007−2013, ai sensi del Reg. to CE del Consiglio n. 1698/2005 e del Reg.to CE della Commissione n. 1974/2006, i consorzi aeragricoli devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Agricoltura, nonché operare in stretto raccordo con i soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui le aziende devono obbligatoriamente avvalersi, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti;

14) E' necessario inoltre adempiere al disposto dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti.

15) Nei casi di inadempienza alle sopra citate disposizioni i trattamenti non possono essere effettuati. Tale sospensione, che in caso di continuità dell'inadempienza sarà notificata dall'Autorità locale, decadrà con il ripristino dell'osservanza delle presenti istruzioni tecniche operative.

Su segnalazione dell'Autorità locale, in casi di gravi o reiterate inadempienze, l'Amministrazione Regionale provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

16) Per quanto non esplicitamente previsto nelle sopra elencate prescrizioni vanno rispettati gli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità 19 luglio 1984, n. 55.