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Bollettino Ufficiale n. 19 del 14 / 05 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 38−11290

REG. (CE) 1698/2005 − PSR 2007 − 2013 della Regione Piemonte. Misura 121. Programma straordinario di sostegno alle aziende agricole per l'implementazione delle misure relative alla biosicurezza zootecnica (Decisione della Comm. 2005/779 CE e per l'adeguamento alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici Dir. 91/676/CEE e atti discendenti). Bando per presentazione domande.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) In attuazione della Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole") del Programma di Sviluppo rurale 2007−2013 della Regione Piemonte è adottato un Programma straordinario di sostegno alle aziende agricole finalizzato:

in favore delle aziende agricole che debbano realizzare investimenti strutturali e che:

Oppure che:

Gli investimenti che possono essere attivati non costituiscono adeguamento a requisiti comunitari vigenti.

Gli interventi di cui al primo trattino soprastante sono conformi alla Misura 121 del PSR come modificata con la citata D.G.R. n. 2 − 9977 del 5 novembre 2008; gli interventi di cui al secondo trattino soprastante sono conformi alla Misura 121 del PSR in quanto relativi ad adeguamenti che non hanno la natura di requisiti comunitari esistenti.

Vista la natura del presente programma straordinario, prettamente finalizzato alla tutela dell'ambiente ed alla implementazione della biosicurezza:

2) All'attuazione del presente Programma straordinario sono destinate le seguenti risorse, rientranti nella disponibilità della Misura 121 secondo il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR sopracitato:

3) Per l'accesso all'aiuto valgono le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della Misura 121, salvo per quanto esplicitamente normato in modo diverso dal presente Programma straordinario.

Per le domande presentate a valere sul presente programma straordinario, vista la finalità del programma stesso, prettamente finalizzato alla tutela dell'ambiente ed alla implementazione della biosicurezza, non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130−9454 del 1.08.2008, allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione", parte quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 1.5.2 "avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi − comparto zootecnico" che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.

Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima.

Nella domanda di sostegno il richiedente dovrà dichiarare il titolo di possesso/detenzione del bestiame aziendale non di proprietà.

4) Viene disposta l'apertura della presentazione delle domande di aiuto; le domande dovranno essere presentate per via cartacea e telematica alla Provincia competente per territorio, utilizzando la procedura informatica e gli schemi di domanda già predisposti dalla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" per l'applicazione della Misura 121 del PSR, secondo le modalità e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 121 medesima con le Deliberazioni della Giunta Regionale n 37 − 8475 del 27.03.2008 e 130 − 9454 del 1.08.2008 e con le Determinazioni dirigenziali 218 DA1100 del 8.04.2008 e 578 DA1100 del 4.08.2008.

5) La ricezione, l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle domande pervenute sarà effettuata dalle Province; l'erogazione dei pagamenti sarà effettuata dall'organismo pagatore regionale ARPEA.

6) Le date entro cui le domande dovranno essere presentate verranno stabilite con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale 11 "Agricoltura".

7) Con le domande pervenute verranno predisposte due graduatorie a livello regionale, separatamente per:

Dette graduatorie saranno formate sulla base dei criteri di scelta approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007−2013 nella seduta del 12.12.2008 (allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante); l'istruttoria delle domande verrà effettuata in ordine di graduatoria, fino a concorrenza con l'ammontare delle risorse disponibili; le domande per le quali non vi è copertura finanziaria verranno respinte dalle Province.

Ai fini della attribuzione del punteggio di priorità spettante ai giovani di età inferiore a 40 anni che contestualmente alla domanda di Misura 121 richiedono anche il Premio di insediamento di cui alla Misura 112 valgono le domande di Misura 112 presentate a valere sui bandi 2007 o 2008.

Le citate due graduatorie di cui al presente programma saranno inoltre separate dalle graduatorie relative ad altri bandi della Misura 121.

8) Le domande presentate ai sensi del presente Programma regionale potranno prevedere esclusivamente investimenti riferiti alle tipologie di seguito riportate:

8.A) sostegno all'adeguamento delle aziende agricole alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, sia tramite la realizzazione di nuove opere e l'acquisto di macchine e attrezzature, che la ristrutturazione di opere esistenti, a scala aziendale o interaziendale, relativamente a:

8.B) sostegno alle aziende agricole per l'implementazione delle misure relative alla biosicurezza zootecnica:

Per entrambe le tipologie di intervento (8.A e 8.B) gli interventi, i programmi di investimento delle aziende verranno valutati in funzione degli obbiettivi che gli stessi si propongono di raggiungere, ammettendo anche programmi che prevedano soltanto investimenti relativi ad attrezzature ed impianti.

L'importo massimo della domanda di sostegno, in termini di spesa ammessa, è pari a euro 170.000,00 per la tipologia 8.A ed a euro 120.000,00 per la tipologia 8.B.

L'importo minimo della domanda di sostegno è per entrambe le tipologie pari a euro 7.500,00.

Per entrambe le tipologie è comunque consentito al richiedente di realizzare a proprie complete spese investimenti integrativi o di dimensioni maggiori di quelli riconosciuti al fine della concessione del sostegno della Misura 121.

9) Le domande saranno avviate dalle Province all'istruttoria e, sussistendone le condizioni, alla ammissione al sostegno / aiuto ed alla liquidazione, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 121 del PSR.

10) è confermata anche in riferimento al presente programma regionale l'autorizzazione alla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione del programma stesso.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)