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Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 / 05 / 2009


Codice DB1105
D.D. 28 aprile 2009, n. 339

Reg. n. 479/08− Limitazione all'incremento delle superfici produttive a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi"

Il Reg. CE n. 479/08 al titolo V, capo II stabilisce il regime transitorio dei diritti di impianto reiterando al 31 dicembre 2015 il divieto di nuovi impianti e conseguentemente il regime autorizzatorio per i diritti di reimpianto. Il regolamento CE n. 479/08 ribadisce, in premessa, la necessità che gli Stati Membri adottino un sistema efficiente di gestione dei diritti di impianto, coerente con una politica di qualità, per consentire di raggiungere un effettivo equilibrio del mercato. In particolare all'art. 96 si prevede la possibilità di adottare misure più restrittive per la concessione dei diritti di reimpianto.

In attesa di predisporre le misure applicative regionali del Reg. n. 479/08 per la gestione del potenziale viticolo, con la DGR n. 30−11283 del 23 aprile 2009 sono state disposte le modalità per limitare, in particolari casi, il regime di autorizzazione per i diritti di reimpianto.

In particolare si individua la possibilità di limitare le superfici vitate dei vini a denominazione di origine che stiano attraversando una congiuntura di mercato sfavorevole, verificata in sede di Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale sulla base di dati di mercato prodotti dai Consorzi di tutela o dalle rappresentanze della filiera produttiva, non consentendo l'esercizio di un diritto di reimpianto che comporti un incremento della superficie iscritta all'Albo dei vigneti.

La legge n. 164/1992 , all'art. 19, riconosce ai Consorzi volontari di Tutela l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT definendone, all'art. 21, i compiti fra cui "l'espletamento di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio e di valutazione economico− congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione".

Il Decreto Ministeriale n. 256 del 4 giugno 1997 all'art. 6 demanda ai Consorzi di Tutela le funzioni sopracitate nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione che deve essere svolta dal Consorzio in collaborazione con la pubblica amministrazione.

In riferimento alle norme citate il Consorzio di Tutela del Gavi, sulla base di quanto deliberato dal proprio Consiglio di amministrazione in data 29 luglio 2008 ha presentato con nota prot. n. 32052 del 31 dicembre 2008 una richiesta di limitazione all'incremento delle superfici produttive a DOCG Gavi. La proposta prevede una sospensione degli impianti per tre anni con una verifica annuale della possibilità di riaprire il regime autorizzatorio, sulla base dei dati di mercato.

I dati presentati a corredo della richiesta, che sono agli atti dello scrivente Settore, evidenziano che il mercato del Gavi DOCG, prevalentemente orientato all'estero, risente della particolare congiuntura economica negativa mondiale, determinando un disequilibrio tra produzione e commercializzazione. In tale contesto un aumento della superfici produttive e conseguentemente della produzione avrebbe ripercussioni negative sui prezzi e sull'immagine del prodotto.

Il Comitato Vitivinicolo regionale, riunitosi in data 25 marzo 2009, ha espresso parere positivo all'accoglimento della domanda suddetta, ribadendo la necessità di non consentire l'esercizio di un diritto di reimpianto che comporti un incremento della superficie iscritta all'Albo dei vigneti della DOCG Gavi per i prossimi tre anni.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

  1. di limitare per tre anni, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'incremento delle superfici produttive a DOCG Gavi non consentendo l'esercizio di un diritto di reimpianto, a norma dell'art. 92 del Reg. CE n. 479/08 che comporti un incremento della superficie iscritta al relativo Albo dei vigneti .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Ettore Ponzo