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Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 / 05 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 236−12852/2009 del 18−3−2009 − Codice univoco: TO−P−10290. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Locana, in misura di litri/sec 2,3 e medi 2,22 ad uso piscicolo, assentita all'Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

− Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 236−12852/2009 del 18−3−2009 − Codice univoco: TO−P−10290.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

  1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco − (omissis) − con sede legale a Locana, Via Roma n. 3, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Locana − dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 114 n. C − in misura di litri/sec massimi 2,3 e medi 2,22 per complessivi metri cubi annui 70.000 ad uso piscicolo da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. La derivazione sarà effettuata in soccorso alla derivazione di acque superficiali dal torrente Rimolerio, regolarmente concessa dallo scrivente Servizio con D.D. n. 545−185603 del 15−7−2003;
  2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
  3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
  4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
  5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
  6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

− Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18−3−2009 (... omissis ...)