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Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 / 05 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Unione di Comuni collinari del Vergante Belgirate−Lesa−Meina − Lesa (Novara)

Statuto dell'Unione di Comuni collinari del Vergante Belgirate−Lesa−Meina.

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. L'Unione di Comuni di Belgirate, Lesa e Meina nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, con decorrenza dal 17.12.2001, per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, quali individuate nel presente statuto.

2. L'Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.

3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico−finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

− Servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche e manutenzione verde pubblico; Servizio di protezione civile; Servizio necroscopico e cimiteriale; Servizio gestione demanio idrico; Servizio area tecnica; Servizio di polizia municipale; Servizio gestione del personale; Servizio turistico−ricreativo.

2. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni con deliberazione modificativa del presente statuto, da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

Art. 3
Programmazione e cooperazione

  1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
  2. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
  3. In particolare i rapporti con i comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.
  4. L'Unione realizza gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 16/2000.

Art. 4
Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5
Sede dell'Unione

  1. L'Unione ha sede nel comune di Lesa in via Portici n. 2.
  2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
  3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
  4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6
Stemma e gonfalone

  1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di:

Unione di Comuni Collinari
del Vergante –"Belgirate−Lesa−Meina"

e con gli stemmi accostati dei Comuni membri.

  1. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.
  2. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati,

Art. 7
Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio proponente, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.

4. E' data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 8
Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo articolo 13.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il presidente pro−tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il presidente liquidatore.

Art. 9
Recesso dall'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.

4. E' consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dell'Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Art. 10
Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, il consiglio adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11
Organi dell'unione

  1. Sono organi di governo dell'Unione:

Capo I
Il Consiglio

Art. 12
Status degli amministratori dell'unione

1. Ai componenti il consiglio e al presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano le norme dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13
Composizione, elezione e durata del consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico−amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Il consiglio è composto dal sindaco, o suo delegato, e da un consigliere comunale della minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante, anche in deroga ai limiti prescritti dall' art. 37 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267. I componenti Sindaci esprimono, nell'ambito delle votazioni del Consiglio, una partecipazione doppia rispetto agli altri componenti.

3. L'elezione del consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.

4. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

5. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

6. Nel caso di decadenza, di cui al comma 5, di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14
Consiglieri

  1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
  2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
  3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
  4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato
  5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.

Art. 15
Organizzazione del consiglio

  1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
  2. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16
Competenze del consiglio

  1. Il consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.
  2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
  3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
  4. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente e del vicepresidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
  5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  6. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.
  7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
  8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute sindaco del comune più popoloso aderente all'Unione.
  9. Il Consiglio approva il piano di sviluppo previsto dall'art. 16 della L.R. 16/2000.

Art. 17
Adunanze

  1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
  2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
  3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
  4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
  5. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il presidente.
  6. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
  7. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Capo II
Il Presidente

Art. 18
Elezione, cessazione

  1. L'elezione del presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
  2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile per una sola volta. Al termine del mandato, il presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'assunzione della carica da parte del nuovo presidente eletto.
  3. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
  4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19
Competenza

  1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico−amministrativa.
  2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e assume tutti gli atti rientranti nelle competenze degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio ovvero ai responsabili di servizio.
  3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:

Art. 20
Vicepresidente

1. Il vicepresidente è eletto con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, per il presidente, con separata votazione.

2. Il vicepresidente esercita esclusivamente funzioni vicarie, sostituendo il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente del consiglio più giovane di età.

Capo III
La Giunta

Art. 20 bis
Composizione

1) La Giunta è composta dal Sindaco – Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, i quali possono appositamente designare, previa delega, un assessore o un consigliere del proprio Comune. La funzione di Presidente dell'Unione non è delegabile.

2) La Giunta si costituisce autonomamente dopo la costituzione del Consiglio dell'Unione.

Art. 20 ter
Competenze della Giunta

  1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo attraverso deliberazioni collegiali:

Art. 20 quater
Funzionamento

La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla Legge o dallo Statuto.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti, le sedute non sono pubbliche.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 quinques
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie del Comune.

Titolo III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I
La Gestione dell'Unione

Art. 21
Principi e criteri di gestione

  1. L'Unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
  2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico−amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
  3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
  4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
  5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 22
Personale

  1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
  2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
  3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, ai contratti nazionali di lavoro ed alla contrattazione integrativa decentrata. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo−funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

  1. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo−funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Capo II
Il Segretario ed i Funzionari

Art. 23
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, con contratto a tempo determinato.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico−amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

4. Il Segretario ha competenza rogatoria disciplinata dall'art. 97 comma 4' lett. C) del D.L.gs. n. 267/2000;

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario dell'Unione, esso viene sostituito in via principale da un altro Segretario dei Comuni dell'Unione e in via subordinata da un altro Segretario Comunale;

Art. 24
Consulta dei responsabili di servizio

  1. I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno, in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente.
  2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta può partecipare il presidente.
  3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria, nonché alla organizzazione dell'ente, formulando parere preventivo su:

Art. 25
Responsabili di servizio

  1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro e nel regolamento.
  2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
  3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 26
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

  1. Il presidente, su proposta del segretario, prepone ai singoli servizi dipendenti appartenenti alla qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
  2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
  3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti previsti per l'accesso, mediante concorso, alla qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota del cinque per cento, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero globale degli apicali preposti ai servizi, di cui al primo comma del presente articolo.
  4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Capo III
I Servizi

Art. 27
Gestione dei servizi

  1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
  3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 28
Designazioni, durata in carica e revoca
di rappresentanti dell'Unione
in organi esterni

  1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio, in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
  2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali. ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
  3. Qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
  4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV
Il Controllo interno

Art. 29
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

Art. 30
Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.

2. L'organo è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.

5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 31
Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 32
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti, nominati dal presidente, che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 33
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate sono soggette a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita determinazione.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 34
Controllo strategico

1. L'attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Il presidente provvede a convocare i sindaci dei comuni aderenti per esaminare l'andamento dei risultati gestionali dell'esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.

3. Qualora il collegio, costituito a sensi del comma 2, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nell'esercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

Art. 35
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'ente.

Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 36
Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 37
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

3. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
La partecipazione all'attivita' dell'unione

Art. 38
Associazionismo e partecipazione

  1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
  2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
  3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 39
Istanze e petizioni

  1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
  2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
  3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 40
Proposte di deliberazioni

  1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
  2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
  3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dal consiglio entro 45 giorni dalla data di presentazione.
  4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione delle proposte, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.

Capo II
Accesso dei cittadini e trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 41
Accesso

  1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
  2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
  3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
  4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
  5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
  6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
  7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 42
Pubblicità degli atti e delle informazioni

  1. Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
  2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
  3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.

Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 43
Statuto

  1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
  2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 44
Regolamenti

  1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto.
  2. Nelle materie di competenza, individuate con legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
  3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'approvazione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 45
Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

  1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
  2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 46
Disposizioni finali e transitorie

  1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

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