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Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2009, n. 20−11212

Articolo 3 della L.R. 17.12.2007 n. 24 e s.m.i.. Costo dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi valido per il triennio 2009−2011.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

L'art. 3 della legge regionale 17.12.2007 n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei", dispone che la raccolta dei funghi sia consentita previa autorizzazione, avente validità su tutto il territorio regionale, da parte delle Comunità Montane, delle Comunità Collinari e dei Comuni non facenti parte di tali Comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all'art. 22 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. 24/2007.

L'autorizzazione per la raccolta dei funghi è costituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita dalla Giunta Regionale, con cadenza triennale, sentita la competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2007.

Le risorse finanziarie conseguentemente introitate dalle Comunità Montane, dalle Comunità Collinari e dai Comuni legittimati possono essere destinate alle fattispecie citate all'art. 3 comma 4 della citata legge regionale n. 24/2007.

Per il triennio 2009−2011 la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare che si è espressa nella seduta del 19.03.2009, ritiene opportuno stabilire l'importo di € 30,00 per il rilascio dell'autorizzazione di validità annuale.

Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, sarà quindi possibile per il cittadino, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2007, versare la somma di € 60,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale o di € 90,00 per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale.

Si sottolinea inoltre che ai sensi del citato articolo 3 comma 1 bis, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 19/2008 "Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)", le Comunità Montane hanno la facoltà di rilasciare ai soli residenti autorizzazioni alla raccolta dei funghi, valide per il solo territorio di competenza, previo versamento di una somma massima pari alla metà di quella stabilita con la presente deliberazione e mediante l'applicazione delle stesse procedure previste dall'articolo 3 della legge 24/2007.

Tutto ciò premesso:

visto il D. lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 23/2008;

visto l'art. 3 della L.R. 24/2007;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)