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Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 34−11286

PSR 2007−2013 del Piemonte: Campagna 2009 − Presentazione domande di aiuto/ pagamento circa l'adesione per un quinquennio e di adeguamento dell' impegno circa azioni della misura 214 "Pagamenti agroambientali" presentate da giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007−2013 del Piemonte, Misura 214 (Pagamenti agroambientali) di stabilire quanto segue.

Per quanto riguarda giovani agricoltori:

1 che hanno presentato domanda ai sensi della Misura 112 del PSR 2007−2013 nell'anno:

2) che nella domanda di insediamento hanno dichiarato di realizzare almeno uno degli adempimenti di seguito specificati:

− "Assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituiti dalla adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 e/o ad altre Misure dell'Asse 2 del PSR (Programma di Sviluppo Regionale 2007−2013)";

"Adesione dell'insediante a sistemi di agricoltura biologica";

3) che si sono insediati in aziende agricole e intendono presentare domanda di aiuto/pagamento per l'adesione quinquennale alle azioni di cui trattasi,

I. è stabilita l'apertura dei termini per la presentazione nella campagna 2009 delle domande di aiuto (e di pagamento) per l'adesione per un intero quinquennio agli impegni di una o più delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.8/1, 214.9 della Misura 214 del PSR 2007−2013 ;

II. viene stabilito al 15 maggio 2009 il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al punto precedente agli Enti delegati competenti per territorio;

III. per il finanziamento dell'annualità 2009 delle domande di aiuto/pagamento relative al presente bando viene destinato l'importo totale di 2.675.000 euro (a carico del FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%), così suddiviso fra le azioni:

Qualora per una o più azioni gli importi sopra indicati risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande pervenute, potranno essere utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione mediante:

− una rimodulazione finanziaria che tenga conto di economie derivanti da altre azioni per le quali l'importo delle domande presentate risulti inferiore alla dotazione prevista, con riferimento sia al presente bando sia ad altri bandi relativi alle misure agroambientali;

− una dotazione di risorse aggiuntive deliberata dalla Giunta Regionale in coerenza con la programmazione finanziaria del Programma di sviluppo rurale.

Nel caso in cui, anche a seguito di questi interventi, risultasse impossibile finanziare tutte le domande pervenute, le risorse derivanti dall'eventuale rimodulazione finanziaria e/o dalla dotazione di risorse aggiuntive saranno ripartite fra le azioni non totalmente finanziabili, in proporzione agli importi delle medesime eccedenti le dotazioni inizialmente previste. Per ciascuna delle azioni non totalmente finanziabili sarà stilata una graduatoria delle domande, sulla base dei criteri di priorità indicati nelle schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

IV. qualora l'azienda in cui avviene l'insediamento abbia in corso di applicazione un'azione della misura 214, l'adesione da parte del giovane agricoltore al medesimo impegno nell'ambito del presente bando è autorizzata in quanto costituisce adeguamento dell'impegno preesistente ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006 e comporta il prolungamento della sua durata per altri 5 anni a partire dal 2009, in aggiunta al periodo di applicazione del medesimo impegno da parte del cedente;

V. qualora l'azienda in cui avviene l'insediamento abbia in corso di applicazione l'azione 214.1, ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento CE 1974/2006 è autorizzata la trasformazione dell'impegno preesistente in un impegno relativo all'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) o all'azione 214.4 (conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti) ed è autorizzato, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento CE 1974/2006, il contestuale adeguamento che consiste nel prolungamento della durata complessiva dell'impegno con l'adesione alle azioni 214.2 o 214.4 per un quinquennio a partire dal 2009, in aggiunta al periodo di adesione all'azione 214.1.

L'applicazione a partire dal 2009 del nuovo impegno quinquennale fa sì che non debbano essere restituiti i premi già percepiti dal cedente per i terreni interessati dall'operazione.

VI. viene approvato l'allegato che fa parte integrante della presente Deliberazione, nel quale sono comprese:

− le disposizioni generali per la presentazione delle domande;

− le disposizioni specifiche relative alle singole azioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato