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Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 502 del 16/12/2008 − Autorizzazione unica, in variante alle D.D. n. 91 del 08/02/2006, n. 459 del 03/09/2007 e n. 97 del 05/03/2008, per la modifica dei parametri di concessione di derivazione − Ditta: Kramec Idroelettrica S.r.l..

Il Dirigente

(omissis)

determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis).

Determinazione conclusiva del procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante.

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla Kramec Idroelettrica S.r.l. (omissis), l'autorizzazione unica in variante alle determinazioni n. 91 del 08/02/2006, n. 459 del 03/09/2007 e n. 97 del 05/03/2008, per la modifica dei parametri di concessione di derivazione (portata massima), in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella D.D. n. 91 del 08/02/2006 (omissis), nella D.D. n. 459 del 03/09/2007 (omissis), nella D.D. n. 97 del 05/03/2008 (omissis), le quali, unitamente al presente atto, costituiscono autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (omissis).

Verbania, 21 aprile 2009.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni