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Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 30 del 29/01/2009 − Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Lago di Larecchio e dal torrente Isorno, in Comune di Montecrestese − Posticipo termine per l'inizio dei lavori.

Il Dirigente

(omissis)

determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) −

Determinazione conclusiva del procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di prorogare di 1 (uno) anno, a decorrere dal 26/07/2008 (scadenza 27/07/2009), il termine per l'inizio dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto idroelettrico autorizzato con determinazione n. 404 del 26/07/2007.

B. Di dare atto che il termine per la conclusione dei lavori resta fissato in 3 (tre) anni dalla data di inizio degli stessi.

C. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella determinazione n. 404 del 26/07/2007, la quale, unitamente al provvedimento finale, costituisce autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

D. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o in fase di esercizio dell'impianto. Si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

E. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

F. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale (omissis).

Verbania, 20 aprile 2009

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni