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Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Vercelli

Statuto del Comune di Vercelli

Adottato con deliberazioni consiliari n. 86 del 29.10.2008, n. 87 del 30.10.2008, n. 88 del 31.10.2008, n. 89 del 18.11.2008 e n. 90 del 19.11.2008.

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14.02.2009.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Natura e finalità del Comune

  1. Il Comune di Vercelli è ente di autogoverno della comunità locale, di cui rappresenta gli interessi; è autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica.
  2. L'azione del Comune si esercita in ogni campo in cui esiste un'esigenza della sua popolazione.
  3. Il Comune promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità con particolare attenzione ai soggetti ed alle categorie più deboli. Garantisce e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e all'amministrazione della città. Favorisce la formazione e l'attività di libere associazioni di cittadini che abbiano finalità sociali e culturali. Tutela e valorizza l'ambiente naturale ed il patrimonio storico ed artistico della città.
  4. Il Comune di Vercelli, per quanto di sua competenza, è impegnato all'osservanza ed all'attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica italiana.
  5. L'attività del Comune si svolge nel rispetto della dignità di ogni persona.
  6. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, impegnandosi a promuovere e ad attuare tutte le misure e le azioni positive necessarie a superare svantaggi e discriminazioni che di fatto impediscono l'esercizio di una reale uguaglianza tra i due sessi.

Art. 2
Territorio

1. Il Comune di Vercelli comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e le frazioni di Bivio Sesia, Brarola, Carengo, Cascine Strà, Larizzate, Montonero.

3. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono disposte con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, sentita la popolazione del Comune.

Art. 3
Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 2 ottobre 1929 del Presidente del Consiglio dei ministri ed iscritto nel libro araldico degli enti morali in data 3 ottobre 1929.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 2 ottobre 1929 del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

3. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con decreto in data 2 ottobre 1929 del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Comune adotta la propria bandiera, che riporta lo stemma di cui al comma 1.

5. Il Comune adotta la bandiera ufficiale della Regione Piemonte, adottata e descritta con Legge Regionale 24 novembre 1995, n. 83.

Art. 4
Funzioni

  1. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione; collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della regione e della provincia, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune adotta il metodo della programmazione.
  3. I rapporti tra Comune e privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco. Le modalità per la elezione del consiglio e del sindaco, nonché per la nomina della giunta, sono stabilite dalla legge.

2. I candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale ed i presentatori delle liste alle elezioni comunali devono presentare la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale sostenute rispettivamente a titolo individuale e come raggruppamento.

3. Il regolamento sul diritto di accesso e sulla trasparenza amministrativa disciplina la normativa di dettaglio ed in particolare: i termini di presentazione della documentazione da prodursi, le modalità di controllo e le forme di pubblicità.

Capo II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Funzioni

  1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico−amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge nell'interesse della generalità degli abitanti ed adotta i relativi provvedimenti.
  2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo le modalità disciplinate dal regolamento. A tal fine sono previste adeguate risorse finanziarie, strumentali e finanziarie per le attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
  3. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.

Art. 7
Elezione e composizione

  1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale, nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri, sono disciplinate dalla legge.

Art. 8
Durata in carica

  1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
  2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
  3. La legge disciplina i casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Nell'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lett. B), del decreto legislativo n. 267/2000, necessitano le dimissioni concomitanti di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Al perfezionarsi di tale ipotesi il segretario generale, prima della trasmissione degli atti alla prefettura, dà comunicazione scritta al sindaco ed ai consiglieri comunali, ai quali operativamente non competono ulteriori adempimenti.

4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco determinano lo scioglimento del consiglio, che, nel caso di specie, rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alla predetta proclamazione le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 9
Consiglieri comunali

  1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera cittadinanza, senza vincolo di mandato.
  2. L'entrata in carica dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le indennità spettanti per l'esercizio delle loro funzioni sono regolate dalla legge.
  3. E' fatto divieto ai consiglieri comunali di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 10
Doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
  2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo comunicato al presidente,non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, garantendo il diritto del consigliere a far valere le proprie cause giustificative.

4. Il regolamento del consiglio determina le modalità operative per contestare e dichiarare la decadenza e per avanzare le cause giustificative da parte del consigliere.

5. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 11
Poteri e diritti dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio comunale e possono altresì formulare interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo e mozioni anche sulle attività di pertinenza degli organi del Comune e dell'apparato burocratico.

2. Il diritto di iniziativa del singolo consigliere si esercita altresì mediante la presentazione di proposte di deliberazione e/o emendamenti, questi ultimi relativamente ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

3. La richiesta di iscrizione di questioni all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000, si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di mozioni in materie di competenza del consiglio comunale o di specifico interesse della comunità.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Il Comune assicura il rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si siano trovati implicati, in conseguenza di fatti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile o penale, definiti con pronunce passate in giudicato, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente. Spetta al consiglio comunale la valutazione dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma. In ogni caso, in presenza di proscioglimento istruttorio o di sentenza definitiva di assoluzione in sede penale o qualora il procedimento si concluda con l'accertamento definitivo dell'insussistenza di responsabilità, i consiglieri, gli assessori ed il sindaco hanno diritto di ottenere dal Comune il rimborso delle spese di cui sopra. In caso di archiviazione penale, il rimborso è subordinato alla carenza di un conflitto di interesse, da valutarsi in concreto dal consiglio comunale. E' comunque esclusa la possibilità di rimborso in situazioni di contrapposizione giudiziale.

6. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei poteri riconosciuti dal presente articolo.

Art. 12
Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei consiglieri

  1. Le dimissioni del consigliere comunale, ove non siano presentate direttamente in aula consiliare, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio ed al segretario generale, che devono, in via immediata, darne formale comunicazione ai consiglieri.
  2. Le dimissioni del consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
  3. Il seggio che si renda vacante a seguito di dimissioni o per qualsiasi altra causa è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
  4. L'art. 45 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplina la supplenza dei consiglieri nei casi di sospensione previsti dalla legge.
  5. Il consiglio comunale, nella sua prima adunanza successiva al determinarsi della vacanza definitiva o provvisoria del seggio, deve provvedere alla relativa surroga, prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.
  6. 6.Se il presidente del consiglio non provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno del consiglio in prima adunanza, i componenti dell'assemblea consiliare possono, anche singolarmente, instare per l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 13
Consigliere anziano

  1. Consigliere anziano è colui che, tra i consiglieri eletti, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco, ha ottenuto il maggior numero di voti, determinato dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. A parità di voti assume la carica il più anziano di età.

Art. 14
Gruppi consiliari

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi formati anche da un solo componente qualora sia unico rappresentante eletto in una lista elettorale.
  2. E' consentita la costituzione di gruppi misti.
  3. Ciascun gruppo provvede a designare un capogruppo per gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento ai fini della comunicazione delle deliberazioni, prevista dall'art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000; i capigruppo si intendono domiciliati presso la sede comunale.
  4. I capigruppo si riuniscono in conferenza, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 15
Prima adunanza del Consiglio

  1. La prima adunanza è convocata dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione; deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione, sempre in prima seduta, del presidente dell'assemblea.
  2. Il consigliere anziano assente o impedito, o che rifiuti di presiedere l'assemblea, è sostituito dal consigliere che segue, in via immediata, nella graduatoria di anzianità.
  3. La prima adunanza del nuovo consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti, all'eventuale surrogazione di consiglieri, all'elezione del presidente del consiglio e del vicepresidente ed agli altri adempimenti previsti dalla legge, alla comunicazione dei componenti della giunta ed alla elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale.
  4. Entra sessanta giorni dalla prima seduta, il consiglio comunale è convocato per la discussione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, elaborato dal sindaco, sentita la giunta.

Art. 16
Convocazione del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente del consiglio, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
  2. L'iniziativa della convocazione spetta rispettivamente:
  3. a. al presidente del consiglio;
    b. al sindaco;
    c. al quinto dei consiglieri assegnati al Comune, mediante richiesta scritta al presidente, da presentarsi con le forme previste dall'art. 11, comma 3, del presente statuto.

3. In ogni caso la riunione deve aver luogo entro venti giorni dall'avviso di convocazione del presidente o dalla presentazione delle richieste di cui al comma precedente.

4. In caso d'urgenza, il presidente può disporre la convocazione del consiglio con un preavviso ai consiglieri di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere rinviata a maggioranza assoluta dei votanti.

5. L'iniziativa della convocazione del consiglio spetta altresì al prefetto, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

6. Alle sedute del consiglio sono invitati i revisori dei conti e, ove necessario e per singoli argomenti, i funzionari responsabili dei servizi.

7. Il regolamento disciplina il funzionamento del consiglio nonché il procedimento formativo degli atti di competenza.

Art. 17
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio comunale è stabilito dal presidente, con la procedura prevista dal regolamento del consiglio comunale.

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 2, lett. b) e c), del presente statuto, l'ordine del giorno è stabilito dal presidente, che dovrà inserire anche gli argomenti contenuti nelle richieste del sindaco e dei consiglieri.

Art. 18
Convocazione

1. Gli adempimenti procedurali relativi alla convocazione sono disciplinati dal regolamento per le adunanze del consiglio comunale.

2. Il regolamento del consiglio comunale è adottato e modificato su presentazione della conferenza dei capigruppo ed è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso.

Art. 19
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il sindaco.

2. Quando la seduta di prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma precedente, si procede alla seduta di seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno. Le riunioni di seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.

3. Il consiglio comunale è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione degli atti previsti dalla legge e dallo statuto, almeno trimestralmente. E' convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal presidente o programmata come tale dalla conferenza dei capigruppo. Il consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedono una speciale maggioranza.

4. Se è chiesta votazione per singoli articoli o emendamenti, questi sono approvati a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 20
Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti nei confronti del Comune, delle aziende o istituzioni comunali e contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità del coniuge, dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. I consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 non si computano nel numero necessario a rendere legale 1'adunanza.

3. I consiglieri non possono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende o istituzioni comunali.

Art. 21
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il consigliere che intenda esercitare una facoltà di apprezzamento o di valutazione di persone soggettivamente individuabili deve darne previa comunicazione al presidente, il quale disporrà che si prosegua in seduta segreta.

Art. 22
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Le nomine, le designazioni ed ogni altro atto concernente persone, di competenza del consiglio, sono deliberate a scrutinio segreto, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge.

3. Le nomine e le designazioni riguardanti non meno di tre eligendi debbono garantire la rappresentanza della minoranza consiliare. In mancanza di diversa disposizione legislativa, esse sono deliberate con voto limitato al numero degli eligendi diminuito dei posti da riservare alla minoranza. Fino alla concorrenza dei posti loro riservati, i rappresentanti della minoranza sono proclamati eletti quale che sia il numero dei voti ottenuti.

4. La legge, gli statuti degli enti ed i regolamenti stabiliscono la proporzione in cui deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

6. A parità di voti si fa luogo al ballottaggio ed in caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.

7. L'esito della votazione a scrutinio segreto è accertato da tre scrutatori consiglieri, designati di volta in volta dal presidente della seduta.

Art. 23
Presidenza delle sedute consiliari

1. Salvo casi particolari previsti dalla legge, il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.

2. Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del presidente, presiede il vicepresidente pure eletto dall'assemblea; in successione d'ordine ad entrambi, subentra il consigliere anziano.

4. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri comunali a scrutinio segreto e con il voto di almeno i due terzi dei componenti del consiglio in prima votazione; a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio in seconda votazione, ove la prima risulti infruttuosa; a maggioranza assoluta dei votanti in terza votazione; nel caso in cui nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Il vicepresidente è eletto con le stesse modalità di voto del presidente.

6. Il presidente del consiglio ed il vicepresidente durano in carica quanto il consiglio stesso e possono essere revocati su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti del consiglio e con il voto favorevole dei due terzi degli stessi a scrutinio segreto.

7. Il regolamento per le adunanze del consiglio comunale disciplina poteri, funzioni ed eventuali incompatibilità del presidente.

8. Chi presiede l'adunanza del consiglio deve assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni; può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

9. L'adunanza dichiarata sciolta non può essere proseguita.

Art. 24
Verbalizzazione delle sedute consiliari

  1. Il segretario generale del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il processo verbale che sottoscrive con il presidente dell'adunanza.
  2. Il vice segretario generale supplisce di pieno diritto il segretario generale in caso di suo impedimento temporaneo.
  3. Il consiglio può affidare ad uno dei suoi membri il compito di redigere il verbale limitatamente ad oggetti specifici e con obbligo di indicare i motivi della sostituzione.
  4. I processi verbali delle adunanze consiliari sono di norma trimestralmente sottoposti al consiglio per l'approvazione.

Art. 25
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può esprimersi mediante appositi ordini del giorno su questioni di rilevante interesse locale, nazionale ed internazionale.

3. Il regolamento disciplina il procedimento formativo degli atti consiliari e stabilisce le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale.

4. Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del consiglio comunale non possono essere poste in votazione, se non siano stati previamente acquisiti i pareri dei dirigenti dei settori sulle parti modificate od integrate.

5. Il parere contrario del dirigente del settore non è vincolante per il consiglio, che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso.

Art. 26
Commissioni consiliari permanenti
e commissioni consultive

1. Per il miglior esercizio delle funzioni del consiglio comunale, con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre ad esame, sono istituite commissioni consiliari permanenti, composte da soli consiglieri comunali in rappresentanza proporzionale dei gruppi.

2. Il regolamento stabilisce le attribuzioni delle commissioni permanenti, il loro numero e quello dei componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dalle aziende e dalle istituzioni controllate dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, nonché di disporre audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché dei funzionari responsabili dei servizi del Comune e delle aziende ed istituzioni controllate.

6. Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

7. Il consiglio comunale può istituire commissioni consultive per lo studio di problematiche di interesse comunale, disciplinandone poteri e composizione.

Art. 27
Commissioni di controllo e di garanzia

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su mozione proposta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti l'assemblea, per svolgere indagini conoscitive o inchieste sull'attività amministrativa del Comune o per altri scopi enunciati nell'atto istitutivo.

2. Il regolamento per le adunanze consiliari disciplina i poteri, il funzionamento e la composizione delle suddette commissioni.

3. Quando il consiglio deliberi inchieste si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in materia di testimonianza.

4. Le Commissioni, insediate dal presidente del consiglio nella loro prima seduta provvedono alla elezione del proprio presidente al loro interno ed a maggioranza dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia è assegnata ad un consigliere di minoranza.

Capo III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I
ELEZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE E DEL SINDACO

Art. 28
Composizione della giunta comunale

  1. La giunta è composta dal sindaco e dagli assessori fino al numero massimo stabilito dalla legge, nominati dal sindaco tra coloro che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
  2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato. A tal fine si considera compiuto anche il mandato che, per qualunque causa, abbia avuto durata inferiore a quella prevista dalla legge.
  3. Le cariche di vicesindaco e di assessore sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.

Art. 29
Ineleggibilità, incompatibilità e divieti

  1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
  2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del sindaco.
  3. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 30
Durata in carica e cessazione della giunta

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade, ma rimane in carica sino alla elezione del nuovo sindaco, presieduta dal vicesindaco.

2. Gli assessori, al di fuori dei casi di decadenza dell'intera giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal sindaco, per perdita dei requisiti di nomina di cui al precedente art. 29.

3. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al sindaco, non necessitano di accettazione ed hanno effetto immediato. Il sindaco sostituisce gli assessori cessati dalla carica, comunicando il provvedimento agli stessi, al consiglio comunale nella prima seduta, alla giunta comunale e ai dirigenti.

Art. 31
Decadenza e revoca dell'assessore

1. In aggiunta alle ipotesi ed alle modalità di decadenza disciplinate dall'art. 29 del presente statuto, l'assessore è dichiarato decaduto dalla carica negli altri casi e modi previsti dalla legge.

2. L'assessore può essere revocato dal sindaco con atto motivato, da comunicarsi al consiglio comunale, che peraltro non ha alcun potere di invalidazione. La revoca ha effetto dalla data di notifica dell'interessato.

Sezione II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32
Competenze della giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

2. Compie tutti gli atti che per legge o per il presente statuto non sono riservati agli altri organi del Comune, al segretario generale ed ai funzionari dirigenti.

3. Riferisce al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo nonché con apposita relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi generali di governo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

5. Adotta annualmente il piano esecutivo di gestione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze della giunta comunale.

6. Avvia il procedimento disciplinare a carico dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, applicando le sanzioni previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

7. Delibera in ordine al rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica al segretario generale ed ai dipendenti che si siano trovati implicati, in conseguenza di fatti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile o penale, definiti con pronunce passate in giudicato, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune. In ogni caso, in presenza di proscioglimento istruttorio o di sentenza definitiva di assoluzione in sede penale o qualora il procedimento si concluda con l'accertamento definitivo dell'insussistenza di responsabilità, il segretario generale ed i dipendenti hanno diritto di ottenere dal Comune il rimborso delle spese di cui sopra. In caso di archiviazione penale, il rimborso è subordinato alla carenza di un conflitto di interesse, da valutarsi in concreto dalla giunta comunale. E' comunque esclusa la possibilità di rimborso in situazioni di contrapposizione giudiziale.

Art. 33
Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta si esplica mediante deliberazioni collegiali.

2. La giunta è convocata, anche informalmente in caso di necessità, dal sindaco o da chi ne fa le veci, che stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il sindaco coordina l'attività della giunta assicurando l'unità dell'indirizzo amministrativo.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche; tuttavia la giunta può invitare esperti alle proprie sedute per questioni tecniche. Tali esperti non possono essere presenti al momento del voto.

5. Alle sedute della giunta sono invitati i revisori dei conti e, ove necessario e per singoli argomenti, i funzionari responsabili dei servizi.

6. Il regolamento disciplina il funzionamento della giunta nonché il procedimento formativo degli atti di competenza.

7. La giunta è competente ad emanare atti generali e di indirizzo, nonché a svolgere compiti di vigilanza e di controllo non riservati dalla legge al consiglio comunale, ovvero non attribuiti dalla legge o dallo statuto al sindaco e agli organi burocratici.

Art. 34
Validità delle sedute e delle deliberazioni della giunta

1. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede la seduta.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Al sindaco ed agli assessori, quali componenti della giunta, è applicabile la normativa prevista dall'art. 20 del presente statuto.

Art. 35
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo nei casi e nei modi indicati dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 36
Presidenza della giunta

1. La giunta comunale è presieduta dal sindaco.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del sindaco, la presidenza compete al vicesindaco e, in sua assenza od impedimento, all'assessore indicato in successione d'ordine nell'atto di nomina.

Art. 37
Funzioni degli assessori

1. Gli assessori svolgono funzioni deliberative in sede collegiale, nonché un ruolo propositivo, di indirizzo e di controllo nelle materie loro delegate dal sindaco, non essendo titolari di funzioni autonome.

2. Gli assessori partecipano alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto ed alla conferenza dei capigruppo, con funzioni referenti nelle materie loro delegate dal sindaco.

3. Gli assessori rispondono nelle materie di competenza alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento per le adunanze consiliari.

Art. 38
Sedute della giunta e relative deliberazioni

1. Il segretario generale del Comune partecipa alle riunioni della giunta e ne redige gli atti deliberativi, che sottoscrive insieme con il sindaco o con chi presiede la seduta.

Art. 39
Attività di controllo sulle deliberazioni della giunta

1. Le deliberazioni della giunta comunale adottate con il parere contrario del dirigente responsabile devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

2. La giunta comunale può adottare in via d'urgenza deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi all'adozione, a pena di decadenza. Il consiglio comunale, qualora neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti riguardanti i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Sezione III
IL SINDACO

Art. 40
Sindaco organo istituzionale

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione ed ufficiale di governo.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Il sindaco rappresenta l'ente negli atti e manifestazioni di rilievo politico−amministrativo, emana i decreti e le ordinanze, salvo i casi in cui la legge o lo statuto prevedono la competenza di altri organi burocratici o di governo.

Art. 41
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e divieti

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dalla carica di sindaco sono stabilite dalla legge.

2. E' fatto divieto al sindaco di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3. Al sindaco, quale membro aggiunto del consiglio, è estesa l'applicabilità della normativa prevista dall'art. 20 del presente statuto.

Art. 42
Durata in carica e dimissioni

1. La durata in carica del sindaco è stabilita dalla legge.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. A tal fine si considera ai fini della consecutività del mandato, non compiuto il termine, se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Il sindaco entra in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti, per gli adempimenti connessi alla funzione di organo responsabile dell'amministrazione.

Il sindaco, presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservanza leale alla Costituzione Italiana.

Il sindaco, prestato giuramento, assume anche le funzioni di ufficiale di governo.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco, nonché nel caso della sua sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge, subentra a pieno titolo il vicesindaco.

5. Le dimissioni del sindaco, ove non siano presentate direttamente in aula consiliare, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio ed al segretario generale, che devono in via immediata darne formale comunicazione ai consiglieri. Le dimissioni, in tal caso, diventano irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla data di comunicazione ai consiglieri.

6. Il sindaco può ritirare formalmente le dimissioni prima della scadenza del termine dei venti giorni di cui al comma precedente, decorso il quale il consiglio comunale prende atto della irrevocabilità delle dimissioni per i conseguenti effetti di legge.

Art. 43
Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni assegnategli dalla legge.

Nell'ambito delle sue competenze ed a salvaguardia del principio della separazione dei poteri, opera con piena autonomia e responsabilità nel rispetto degli indirizzi generali di governo, programmati all'inizio del mandato ed approvati dal consiglio comunale.

2. Il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente. La rappresentanza processuale nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi è attribuita al dirigente competente per materia, previa deliberazione della giunta comunale;

b) compie nei casi d'urgenza gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) convoca i comizi per i referendum consultivi.

3. Il sindaco organo responsabile dell'amministrazione con attribuzioni di sovrintendenza e di organizzazione dell'attività comunale:

a) nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni, da comunicarsi al consiglio nella prima adunanza successiva, debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla convalida degli eletti o entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza del precedente incarico. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del sindaco;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, finalizzando l'attività amministrativa del Comune all'ottimizzazione dei servizi;

d) emette ordinanze attuative delle leggi e dei regolamenti;

e) vigila affinché uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni a partecipazione comunale, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

f) impartisce direttive al segretario generale ed ai dirigenti sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) coordina nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

h) fa pervenire al presidente del consiglio comunale ed al segretario generale l'atto di dimissioni per gli adempimenti conseguenti;

i) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

l) promuove, tramite il segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

m) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni a partecipazione comunale, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

n) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

o) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;

p) dispone la convocazione della giunta per l'esame delle proposte sue e di ciascun assessore;

q) riceve le interrogazioni e le mozioni per l'istruttoria propedeutica all'attività del consiglio comunale;

r) impartisce le direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio di polizia comunale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 44
Sindaco ufficiale di governo

1. L'esercizio delle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo è disciplinato dalla legge.

2. Il sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, secondo le modalità stabilite dal piano comunale di protezione civile.

Art. 45
Delegazioni del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

2. Nelle materie delegate gli assessori possono, di concerto con il sindaco, emanare atti con rilevanza esterna e presentano alla giunta proposte di deliberazione.

3. Nel rilascio delle deleghe il sindaco si uniforma al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono risultare da atto scritto e vanno comunicate al consiglio.

6. L'assessore non può essere sostituito da altro assessore nell'esercizio delle funzioni a lui delegate.

7. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, con provvedimento da comunicarsi al consiglio, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o particolari servizi.

8. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri propri del sindaco nelle materie delegate. E' fatto altresì salvo il potere del sindaco di direttiva, vigilanza, avocazione e revoca.

Art. 46
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta, pur nel rispetto del principio della separazione dei poteri, sono soggetti agli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio, il quale ha poteri di verifica politico−amministrativa sulla loro attuazione.

2. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

5. La mozione viene presentata al presidente del consiglio ed al segretario generale e posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al sindaco ed ai componenti della giunta.

6. La seduta consiliare, nella quale si discute la mozione di sfiducia, è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. Nel caso in cui il sindaco si dimetta dopo la presentazione di una mozione di sfiducia, questa è comunque messa in discussione nei termini indicati al precedente comma 5 e, se approvata, produce gli effetti previsti dalla legge.

Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 47
Libere forme associative

1. Il Comune nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione alla utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.

2. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali associazioni anche per la gestione dei servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative, della protezione civile e dell'ambiente. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture dipendenti.

3. Il regolamento stabilisce i criteri per accertare la rappresentatività di dette associazioni e per l'erogazione di eventuali sovvenzioni.

Art. 48
Consultazioni

1. Consultazioni di cittadini, di utenti o di categorie di essi possono essere indette, previo parere della conferenza dei capigruppo, per le materie di competenza degli organi di governo. Il sindaco indice la consultazione su un numero massimo di cinque quesiti, facilmente comprensibili, determinati e relativi alla stessa materia.

2. Il regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione, di cui al successivo articolo 53, disciplina le forme di consultazione definendo i limiti necessari a soddisfare una libera e chiara espressione dell'opinione dei soggetti interessati e prevedendo l'istituzione di consulte di settore a carattere permanente e di organismi di coordinamento intersettoriale.

3. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, procede alla consultazione delle medesime in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni o in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero della consulta di settore.

4. Le consultazioni di cui ai commi precedenti non si effettuano nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, agli atti relativi a tributi, agli strumenti di pianificazione urbanistica ed agli altri atti per i quali la legge e lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.

Art. 49
Forme di partecipazione degli stranieri

1. Per favorire l'integrazione e il rapporto tra i cittadini stranieri legalmente presenti nel territorio comunale e le istituzioni, il Comune attiva forme di consultazione e promuove la loro partecipazione alla vita della comunità locale.

Art. 50
Petizioni, istanze ed interrogazioni

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere al sindaco petizioni, istanze ed interrogazioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Ai proponenti è data risposta per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione popolare.

3. Il regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione popolare disciplina le modalità di presentazione delle istanze, proposte e petizioni, nonché termini e modalità di comunicazione agli interessati delle decisioni assunte.

Art. 51
Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi riguardanti materie di competenza del consiglio comunale si esercita mediante la presentazione al sindaco di una proposta di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente iscritta nelle liste elettorali del Comune.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) tributi, mutui e prestiti;

b) designazioni e nomine.

4. Il regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 52
Esame della proposta

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, esamina la ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta relazione al sindaco, entro il termine di quarantacinque giorni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione la proposta è iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

Art. 53
Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su materie di competenza comunale interessanti l'intera collettività.

2. E' escluso il referendum consultivo nei casi previsti dall'art. 51, comma 3, del presente statuto, nonché su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Nei casi di cui alla lettera b) il consiglio comunale delibera sulla ammissibilità della richiesta a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum:

− i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

− i cittadini residenti, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

5. Il regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui partecipino alla votazione almeno la metà degli elettori ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dall'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

8. Il consiglio comunale può anche non recepire le indicazioni referendarie, ma dovrà motivare adeguatamente il mancato recepimento, che dovrà essere adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 54
Regolamento degli istituti di partecipazione

1. Il regolamento degli istituti di partecipazione è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. In esso sono contenute tutte le norme cui rinvia espressamente il presente statuto e quelle ulteriori che disciplinano altre modalità di partecipazione dei singoli, o di associazioni con sede nel territorio della città di Vercelli.

Art. 55
Relazioni sindacali

1. Il Comune, nell'intento di valorizzare le risorse umane e di migliorare l'organizzazione del lavoro, promuove le relazioni sindacali, con particolare riferimento ai temi riguardanti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico della città, le politiche tariffarie e le politiche sociali, definendo a tal fine specifici protocolli d'intesa.

Capo II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 56
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nei procedimenti relativi all'adozione dei provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento, le forme e le modalità della partecipazione degli interessati sono disciplinate dalla legge.

2. Il regolamento individua per ciascun settore i dipendenti responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo.

Art. 57
Pubblicità degli atti

1. Gli atti del Comune sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge od in applicazione di apposito regolamento comunale. Il sindaco, con motivata determinazione, può vietare l'esibizione di atti quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese.

2. Il dirigente responsabile del procedimento differisce con provvedimento motivato la pubblicità degli atti e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, qualora la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

3. Il Comune adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possano raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.

Art. 58
Diritto di accesso

  1. La facoltà di chiunque vi abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale.
  2. Il regolamento comunale assicura, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti ed informazioni in possesso della pubblica amministrazione e disciplina il rilascio di copie di atti, previo il pagamento del solo costo di riproduzione.
  3. Qualsiasi ufficio comunale, dopo aver informato l'istante di quale sia l'ufficio competente, è tenuto comunque ad accettare il deposito e a rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna con dichiarazione indicante: l'ufficio competente, la data, il numero dei fogli depositati, l'oggetto, la qualifica e l'ufficio di appartenenza del dichiarante.
  4. Il funzionario o dipendente che ha ricevuto gli atti è tenuto ad inoltrare la documentazione all'ufficio competente entro il termine di quindici giorni dall'avvenuto deposito.

Art. 59
Garanzia dei diritti dei cittadini e
della partecipazione popolare:
difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico comunale, che svolge ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del Comune, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

2. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a scrutinio segreto con voto di almeno i due terzi dei componenti.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

4. Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridico−amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

5. Chi ricopre l'incarico di difensore civico è ineleggibile alla carica di sindaco o di consigliere nel Comune ove svolge le sue funzioni. L'incarico di difensore civico è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi direttivi in partiti o sindacati.

6. Il difensore civico nel corso del suo mandato deve astenersi dallo svolgimento di attività od assunzione di incarichi che possono determinare un conflitto di interesse relativamente alla funzione esercitata.

7. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio da parte del consiglio comunale, a voto palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione, disposta dal presidente del consiglio.

8. Il difensore civico dura nella sua carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione; i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del suo successore.

9. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

10. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune di Vercelli.

11. Le funzioni del difensore civico, nonché le modalità e le procedure per la verifica dei requisiti di nomina indicati nelpresente articolo, previa istituzione di un apposito albo aperto a tutti i cittadini elettori del Comune, sono demandate al regolamento del consiglio comunale.

Art. 60
Esercizio delle funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

2. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o carenze organizzative.

3. Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

5. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini ce n abbiano provocato l'azione, invia:


a) relazioni dettagliate al sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.

7. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

8. All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito dell'organico comunale.

9. Al difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dagli assessori comunali.

10. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

CAPO III
DECENTRAMENTO

Art. 61
I comitati di quartiere

  1. Il territorio del Comune di Vercelli può essere ripartito in comitati di quartiere seguendo i confini delle circoscrizioni di Vercelli.
  2. Il comitato di quartiere è eletto a suffragio diretto e con sistema proporzionale ed elezione diretta del presidente secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
  3. Il regolamento sul decentramento individua le funzioni dei comitati di quartiere e il numero dei componenti. Presidenti e consiglieri dei comitati di quartiere svolgono il loro servizio a titolo di volontariato senza alcuna indennità o rimborso spese.
  4. Il regolamento individua anche le modalità per l'esercizio, da parte dei comitati di quartiere delle funzioni consultive e di quelle propositive verso gli organi comunali.
  5. Sulla base dei principi stabiliti nel regolamento comunale, i comitati di quartiere possono disciplinare le forme della propria organizzazione e del proprio funzionamento, nonché ospitare nelle proprie sedi forme associative.
  6. Il Comune adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento e provvede all'istituzione di una struttura organizzativa specificatamente preposta alla promozione, assistenza e coordinamento dell'attività dei comitati di quartiere individuata dall'apposito regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
  7. I comitati di quartiere possono presentare all'amministrazione comunale interrogazioni a risposta scritta su argomenti che attengano direttamente il territorio del quartiere o che ne interessino comunque la vita politica, economica, sociale e culturale. Il presidente del comitato di quartiere può inviare al sindaco e al presidente del consiglio comunale ordini del giorno approvati dal proprio comitato su argomenti di rilevanza rionale e cittadina. Il regolamento sul decentramento ed il regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune disciplinano le relative modalità procedurali.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 62
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale e ai dirigenti.

2. Il Comune organizza i propri uffici e servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità, correttezza e trasparenza.

Art. 63
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento deve fissare parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro, al fine di determinare la dotazione organica e di consentire verifiche di produttività per ciascun dipendente.

Art. 64
Uffici e servizi

1. La struttura comunale si articola in settori, definiti secondo criteri di omogeneità funzionale e organizzati dal regolamento.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in uffici, servizi ed anche in unità operative.

4. Ai responsabili degli uffici, servizi e delle unità operative sono attribuite competenze proprie, secondo un modulo di organizzazione orizzontale.

5. L'organizzazione della struttura è informata a principi di imparzialità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

6. L'ente si struttura in ragione degli obiettivi da perseguire e dei progetti da realizzare, sicché la mobilità interna è ritenuta normale atto di organizzazione.

Art. 65
Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

2. I regolamenti, sulla base dei principi dettati dalla legge e dallo statuto, disciplinano:

a) l'attribuzione ai dirigenti ed ai responsabili di servizio delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, riservando alla giunta comunale la valutazione dei risultati conseguiti sulla scorta dei referti del nucleo di valutazione ed il potere di disporre la mobilità dei dirigenti e di rimuoverli dalla direzione del settore o servizio;

b) i criteri, le modalità procedurali e le responsabilità per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti nella presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nella stipula dei contratti;

c) i criteri e le modalità di conferimento di incarichi esterni, a tempo determinato, di dirigenza o di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;

d) le modalità di costituzione e di funzionamento del collegio arbitrale in materia disciplinare;

e) le modalità di espressione dei pareri obbligatori negli atti deliberativi da parte dei responsabili dei servizi ed i criteri per la loro individuazione;

f) le fasi dei procedimenti amministrativi con individuazione del personale responsabile verso l'amministrazione e verso i terzi;

g) la verifica dei risultati ottenuti dai dirigenti previa istituzione di apposito nucleo di valutazione con funzioni referenti di accertamento tecnico.

3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 66
Segretario generale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge.

2. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovraintende all'attuazione dei provvedimenti;

b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

c) riceve l'atto di dimissioni del sindaco e dei consiglieri;

d) roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

3. Il segretario generale provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legge e dallo statuto.

4. Il segretario generale, ove non sia stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività garantendo la sfera dell'autonomia gestionale.

Art. 67
Vice segretario generale

1. Il vice segretario generale oltre a svolgere i compiti gestionali attribuitigli, coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo supplisce nei casi di delegazione e di impedimento temporaneo, secondo quanto disposto dalla legge e dal regolamento dell'organizzazione comunale.

2. Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale nei casi di assenza o di vacanza della sede, su espresso incarico del sindaco.

3. Il vice segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale.

4. Il segretario generale può, con periodicità annuale, indicare i compiti attribuiti per delegazione al vice segretario, dandone comunicazione al sindaco ed agli uffici comunali.

Art. 68
Direttore generale

  1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del sindaco, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
  2. Il direttore generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità.
  3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario generale.
  4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.
  5. L'incarico di direttore generale può essere revocato dal sindaco in qualsiasi momento.

Art. 69
Dirigenti

  1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica spetta ai dirigenti.
  2. I dirigenti sono nominati dal sindaco secondo criteri di competenza professionale, per l'attuazione delle finalità indicate nel suo programma amministrativo.
  3. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte. Sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'economicità di gestione.
  4. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici, nella gestione del personale loro assegnato, nell'utilizzo dei beni strumentali necessari.
  5. Ogni dirigente è tenuto a raggiungere gli obiettivi assegnati annualmente con il piano economico di gestione. Il loro conseguimento costituisce elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziali.
  6. Spettano ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge ed in particolare dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.
  7. I dirigenti sono tenuti ad attuare una corretta e proficua gestione delle relazioni esterne finalizzate al consolidamento dei rapporti con la cittadinanza ed al miglioramento dei servizi erogati.

Art. 70
Incarichi di dirigenza

1. La copertura dei posti vacanti di qualifiche diri genziali, escluso il posto di vice segretario generale, può aver luogo, su proposta del sindaco, in misura non superiore al 30% dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. L'incarico è disposto a seguito di selezione per titoli e colloquio con deliberazione della giunta comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, ed il trattamento economico, che non può essere superiore a quello previsto dal contratto di lavoro per i dirigenti. Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione della giunta.

3. Ai dirigenti incaricati si applicano le norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente statuto.

4. L'incarico di cui al comma 2 può essere interrotto con motivata deliberazione della giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 71
Collaborazioni esterne

1. La giunta comunale, su proposta del sindaco, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, stabilendone durata, modalità e forme di compenso.

2. Le norme regolamentari disciplinano in modo organico criteri, modalità e limiti di conferimento degli incarichi.

Art. 72
La conferenza di direzione

  1. La conferenza di direzione composta dai dirigenti dell'ente, è convocata e presieduta dal direttore generale ovvero, qualora non fosse nominato, dal segretario generale.
  2. La conferenza è organo interno di coordinamento dell'attività e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, presenta annualmente al sindaco ed al presidente del consiglio comunale la relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli uffici dell'amministrazione. La conferenza esprime pareri e formula proposte in materia di organizzazione dell'amministrazione comunale.

Capo II
RESPONSABILITA'

Art. 73
Responsabilità disciplinare

1. Il regolamento organico del personale disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario generale del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 74
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di legge e gravi inadempimenti.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il sindaco, il segretario generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare la denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. L'obbligo di denuncia per fatto dannoso imputabile ad un amministratore od agli organi collegiali compete singolarmente ad altri amministratori, ai soggetti indicati nel precedente comma ed al collegio dei revisori.

5. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 75
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono obbligati a risarcirlo.

2. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso con dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

3. La responsabilità dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, statuto o regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 76
Responsabilità del personale contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 77
Responsabilità degli estensori dei pareri nelle deliberazioni

1. Il dirigente, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

Art. 78
Responsabilità sulle procedure attuative delle deliberazioni

  1. Il segretario generale, unitamente al funzionario preposto al settore o servizio, è responsabile delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
  2. Sussiste esclusiva responsabilità del funzionario preposto al settore o servizio, in caso di omessa attuazione delle deliberazioni, qualora non renda partecipe il segretario generale delle ragioni o cause ostative all'esecuzione degli atti.

Titolo V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I
SERVIZI PUBBLICI

Art. 79
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I rapporti con i destinatari dell'attività amministrativa e gli utenti dei servizi pubblici devono essere informati a imparzialità, chiarezza e cortesia, in conformità a quanto stabilito dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.

3. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune privilegia la gestione in economia ovvero forme di convenzionamento con cooperative o associazioni di volontariato.

Art. 80
Gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera gli atti costitutivi o statutari ed i regolamenti degli strumenti di gestione dei pubblici servizi nelle forme previste dall'art. 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

2. La costituzione di un'azienda speciale o la conversione in azienda speciale di un servizio già affidato in appalto od in concessione deve rispondere a criteri di economicità e di convenienza, conformemente alle disposizioni generali contenute negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti, in ragione di una valutazione comparativa delle opzioni indicate dalla legge.

E' consentita la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente o produzione di servizi di interesse generale.

3. I rappresentanti del Comune nelle aziende, istituzioni e società per azioni, di cui al precedente comma 1, sono nominati o designati dal sindaco, ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 267/2000, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, al quale ne è data comunicazione nella prima adunanza successiva.

Il consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni dura in carica quanto gli organi che lo hanno nominato, fermo il regime della proroga fino alla nomina dei successori che avverrà entro quarantacinque giorni dalla nomina del nuovo sindaco.

4. Gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società per azioni possono essere revocati dal sindaco con atto motivato, da comunicarsi al consiglio nella prima adunanza successiva.

5. La città di Vercelli definisce negli statuti delle società a prevalente partecipazione pubblica locale ed aziende speciali norme che consentano al sindaco di procedere alla sostituzione dei rappresentanti del Comune dopo ogni rinnovo del consiglio comunale.

Art. 81
Relazione annuale sullo stato delle partecipazioni

1. Il sindaco garantisce il coordinamento dei presidenti e dei rappresentanti della città di Vercelli in enti, organismi, aziende o società ed entro il secondo trimestre di ogni anno presenta al consiglio comunale la relazione annuale sullo stato delle partecipazioni della città di Vercelli.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno i presidenti ed i rappresentanti in enti, organismi, aziende o società inviano al sindaco ed al presidente del consiglio una propria relazione sullo stato degli enti partecipati dalla città di Vercelli.

Art. 82
Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, è dotata di personalità giuridica ed ha autonomia imprenditoriale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali; non ha personalità giuridica; è dotata di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore.

4. Lo statuto delle singole aziende, da approvarsi dal consiglio comunale, prevede:

a) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

b) le modalità di nomina del direttore;

c) le attribuzioni degli organi delle aziende;

d) i principi sulla organizzazione dell'apparato;

e) le modalità con le quali il Comune esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

5. L'azienda speciale ha potestà regolamentare nel rispetto delle leggi e del proprio statuto.

6. L'istituzione non ha potestà regolamentare ma riceve disciplina dal Comune, mediante regolamento speciale.

7. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione e provvedere alla copertura di eventuali costi sociali imposti dal Comune.

Art. 83
Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

1. Il consiglio comunale con atto di indirizzo determina le categorie di soggetti pubblici o privati con cui è possibile costituire società per azioni nelle quali deve sempre essere assicurata la prevalenza del capitale pubblico locale.

Nella predetta società potranno sottoscrivere capitale sociale e partecipare ad esso altri enti locali, loro aziende speciali e consorzi, società commerciali e privati, con facoltà di riservare una quota ai dipendenti e agli utilizzatori dei servizi della società stessa.

Capo II
COOPERAZIONE FRA ENTI PER
FUNZIONI E SERVIZI

Art. 84
Convenzioni

1. Il Comune può individuare funzioni e servizi specifici che, per determinate esigenze tecniche ed economiche, nonché per le caratteristiche proprie delle funzioni e dei servizi stessi, richiedono un'azione coordinata con altri comuni e province, da regolarsi con convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 85
Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. La convenzione e lo statuto del consorzio devono prevedere la figura del direttore con espressa responsabilità gestionale, nonché l'organo di revisione dei conti.

7. E' consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 86
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, nelle forme e modalità previste dalla legge.

Titolo VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 87
Ordinamento e attività finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì,titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, commisurando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

5. Spetta al consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base contestualmente all'istituzione del tributo o servizio ed altresì determinare, relativamente a tributi o servizi già esistenti, le aliquote e le tariffe di base conseguenti a mutati criteri generali.

Art. 88
Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni comunali è disciplinato dal predetto regolamento.

4. Il consiglio comunale delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili ed in ogni altro caso la deliberazione è di competenza della giunta.

Art. 89
Bilancio di previsione

  1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato. In esecuzione di questa il consiglio comunale delibera il regolamento di contabilità generale. La contabilità è caratterizzata dalla individuazione dei singoli centri di responsabilità e di spesa utili a garantire anche un efficace controllo di gestione.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale nei tempi di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico e pubblicità.

Al bilancio è allegata una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza.

Art. 90
Rendiconto della gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa redatta dalla giunta comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, una relazione contenente l'elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell'anno precedente, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 91
Revisione economico−finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se in carica, decadono:

a) i dipendenti del Comune e delle istituzioni comunali;

b) i consiglieri comunali e delle istituzioni comunali;

c) il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado del sindaco, degli assessori, del segretario generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

d) coloro che prestano in modo continuativo opera di consulenza a favore del Comune;

e) coloro che abbiano parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune;

f) coloro che abbiano liti pendenti con il Comune.

3. L'incarico di revisione economico−finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale carica nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico−finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

6. I revisori sono revocabili per inadempienza. La revoca è pronunciata dal consiglio comunale.

7. Il consiglio comunale provvede alla sostituzione del revisore cessato dalla carica entro trenta giorni dalla notizia della cessazione.

8. Il nuovo revisore rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il sostituito.

9. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare.

10. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

11. Nella relazione di cui al comma 9 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore produttività ed economicità della gestione.

12. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.

13. Il regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.

Art. 92
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.

3. Il controllo di gestione si articola in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

5. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 70, comma 7, del decreto legislativo n. 77/95.

6. La struttura operativa, individuata con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento di contabilità, alla quale, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, è assegnata la funzione del controllo di gestione, fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Titolo VII
ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 93
Potestà regolamentare

1. La legge stabilisce le materie nelle quali il Comune ha potestà regolamentare.

2. L'iniziativa per la formazione di regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale e, nei modi previsti dall'art. 51 del presente statuto, ai cittadini.

3. I regolamenti, ad eccezione di quelli previsti agli articoli 18, comma 2, e 54, comma 1, sono deliberati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei votanti, previo parere della commissione consiliare competente per materia.

4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio dopo l'avvenuta approvazione da parte del consiglio comunale e diventano esecutivi nei termini previsti dall'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

Eventuali normative di settore possono prevedere e disciplinare forme ultronee di controllo ai fini della definitiva efficacia.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 94
Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all'entrata in vigore del nuovo statuto.

4. L'iniziativa di revisione statutaria non approvata dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 95
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Il segretario del Comune appone in calce allo statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

5. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dalla sua entrata in vigore.

Art. 96
Termine per l'adeguamento dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto devono essere adeguati alle nuove disposizioni normative e statutarie entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto comunale.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto.

Art. 97
Disciplina transitoria

1. Il consiglio comunale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, delibera in merito alla realizzazione di idonee forme di partecipazione e di gestione dei servizi comunali di base, su progetto elaborato da una commissione speciale appositamente costituita.

ALTRI ANNUNCI