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Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009


Codice DB1412
D.D. 5 marzo 2009, n. 416

Autorizzazione idraulica − pratica n. 2138 − Comune di Asigliano Vercellese richiesta nulla−osta idraulico in sanatoria per interventi di manutenzione dell'alveo Roggia Molinara e tratto Roggia Bona − finanziati ai sensi della L.R. n. 54/1975

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, gli interventi in oggetto secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale 8/R del 29/07/2002.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli

Codice DB1400
D.D. 10 marzo 2009, n. 449

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale − Art. 5 − Proroga dell'epoca di esecuzione dei tagli di boschi cedui su tutto il territorio regionale − primavera 2009.

Considerato che l'articolo 5 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale attualmente vigenti nelle Province piemontesi per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, regola l'epoca dei tagli dei boschi cedui come segue:

a) dal 16 ottobre al 31 marzo per altitudini non superiori agli 800 metri s.l.m.;

b) dall'1 ottobre al 30 aprile per altitudini fra gli 800 ed i 1.200 metri s.l.m.;

c) dal 16 settembre al 31 maggio per altitudini superiori ai 1.200 metri s.l.m.;

considerato che lo stesso art. 5 prevede altresì che l'Amministrazione regionale può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e di quindici giorni per gli altri;

nelle more dell'approvazione del Regolamento forestale di cui all'art. 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

in considerazione delle particolari condizioni meteorologiche avverse verificatesi durante la stagione invernale 2008/2009;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs.165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

che su tutto il territorio regionale, per tutte le fasce altimetriche richiamate all'art. 5 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province piemontesi, l'epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui venga prorogata, rispetto alle scadenze fissate, di trenta giorni per i boschi di faggio e di quindici giorni per gli altri.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Direttore
Giovanni Ercole