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Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2009, n. 29−11221

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 − Delibera quadro. Riparto fondi sul capitolo 147240/09, spesa prevista euro 3.189.199,58.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Vista la LR n. 34/08 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

vista la LR 7/01 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la LR n. 35/08 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

vista la LR 36/08 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009−2011";

vista la LR 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto in particolare l'art. 32 della LR 34/08 che norma l'attività nei cantieri di lavoro per disoccupati;

dato atto che per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei disoccupati inseriti nei cantieri di lavoro, si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni e che l'onere finanziario è a carico degli enti utilizzatori;

preso atto che al comma 5 l'art. 32 della LR 34/08 prevede che i soggetti siano utilizzati nei cantieri di lavoro a distanza di almeno 12 mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere precedente;

preso atto inoltre che con DGR n. 33 − 10844 del 23.02.2009 si è provveduto a definire le modalità operative, per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti di cui art. 29 comma 1 lettera b della LR 34/08;

acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale, che fino all'insediamento del Comitato istituzionale al lavoro, di cui all'art. 10 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 30.03.2009;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 7.04.2009;

considerato che nelle more del programma triennale delle politiche del lavoro, previsto dell'art. 15 della LR 34/08, è comunque necessario adottare la delibera quadro dei cantieri di lavoro per l'esercizio 2009, per dare continuità agli interventi di politica attiva del lavoro previsti dall'art. 32 della legge stessa;

la Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge:

delibera

Di ripartire a favore delle Province, un finanziamento in base alle rispettive situazioni di disoccupazione, finalizzato alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 32 della LR 34/08, ed in conformità alle risorse stanziate a carico del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2009, come indicato nell'allegato parte integrante del presente atto, che costituisce l'acconto delle somme dovute per l'esercizio 2009 e che la restante quota a saldo, sarà ripartita con risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio 2010.

Di stabilire che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai disoccupati inseriti nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2009, è di euro 31,00 per 7 ore giornaliere.

Di stabilire che la quota dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondersi ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia è pari al 50% del totale, e la rimanente quota del 50% è a carico delle Province fino al 20% e degli Enti utilizzatori per almeno il 30%, altresì che la formazione professionale di cui all'art. 32 comma 1 della citata legge e unitamente alle azioni di orientamento e consulenza al lavoro, così come definite dalle leggi regionali vigenti, e le somme ripartite per le spese relative alla sicurezza nei cantieri di lavoro, sono a carico del bilancio regionale nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia.

Di stabilire che il progetto deve prevedere che l'indennità giornaliera di cui al comma 4 lettera b) dell'art. 32 della LR 34/08 risulti cofinanziata da fondi regionali, provinciali e dagli enti utilizzatori nella misura sopra indicata.

Di stabilire che l'orario lavorativo dei soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, deve essere compreso tra 3,30 a 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, qualora l'orario di lavoro sia inferiore a 7 ore giornaliere, l'indennità giornaliera sarà parametrata alle ore giornaliere lavorate ed il costo sarà ripartito tra Regione, Province ed Enti, rispettivamente con le percentuali del 50%, fino al 20% ed almeno il 30%.

Di stabilire che il numero minimo dei soggetti da utilizzare nei cantieri di lavoro è di 3 unità, da destinare alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità ed il loro numero può essere ridotto ad una unità per gli enti che hanno realizzato un progetto di attività socialmente utili, finanziato con risorse proprie ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 81/2000 e con contributo regionale, terminato il 31.12.2005 e per gli enti utilizzatori il cui numero di abitanti sia uguale o inferiore a 5.000.

Di stabilire che nelle more di quanto previsto all'art. 15 della LR 34/08, per durata del cantiere attuato con finanziamenti derivanti da risorse regionali, come indicato al comma 2 dell'art. 32 della LR 34/08, si intendono cantieri con durata: da minimo 40 e massimo 130 giornate lavorative (da due a sei mesi), per i cantieri di lavoro di durata settimanale di 35 ore; vista la situazione di crisi del periodo, anche cantieri con durata di un massimo di 260 giornate lavorative per i cantieri di lavoro di durata settimanale fino ad un massimo di 25 ore. Nei cantieri a 35 ore settimanali, fatte salve motivate esigenze esclusivamente come sospensioni tecniche delle attività a qualsiasi titolo, possono essere superati i sei mesi di durata dei cantieri finanziati, rimanendo invariato il numero massimo delle giornate lavorative autorizzate e non oltre i 12 mesi dalla data di autorizzazione. L'ammontare complessivo del contributo ad un singolo Ente utilizzatore non può superare la somma di euro 1.000.000,00.

Di stabilire che gli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, devono presentare i progetti di cantiere di lavoro alle Province per l'approvazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Di stabilire che il progetto di cantiere presentato alle Province deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico−progettuali;

c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione quadro, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;

e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

f) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;

g) gli oneri finanziari distinti in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;

h) le fonti di finanziamento previste;

i) dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Di stabilire che il progetto deve essere finalizzato, per quanto possibile, ad uno sbocco occupazionale non occasionale, e ad un miglioramento della condizione dei disoccupati, rendendoli più spendibili sul mercato del lavoro, anche prevedendo percorsi integrati comprensivi di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d'accesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all'attività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all'occupazione.

Di stabilire l'individuazione, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, delle seguenti categorie:

− disoccupati, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi presso i Centri per l'Impiego, considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del lavoro locale

− disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno

− disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere

− disoccupati portatori di handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere

− disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di autorizzazione del cantiere.

Di stabilire che le Province possono autorizzare progetti di cantieri di lavoro presentati dagli Enti utilizzatori, per soggetti disabili disoccupati, individuati come categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, utilizzando i fondi stanziati dalla delibera di indirizzo programmatico alle Province piemontesi, relativi alle risorse del fondo regionale disabili, di cui all'art. 35 LR 34/08 e l'indennità giornaliera sarà determinata con i criteri stabiliti dalla presente delibera quadro.

Di stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali.

Di stabilire, che i cantieri di lavoro possano essere integrati con azioni ed interventi che favoriscano l'inserimento lavorativo dei soggetti, nel rispetto delle leggi vigenti.

Le Province, in raccordo con gli Enti utilizzatori, individuano i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro, e con propri atti stabiliscono le ulteriori disposizioni ai sensi del comma 8 art. 32 della LR 34/08.

Di demandare alla Direzione competente, l'eventualità di compensare le somme ripartite tra le Province, qualora l'effettivo fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province lo richiedesse.

Alla spesa di euro 3.189.199,58, si fa fronte con le risorse assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 22 − 10601 del 19.01.2009 sul capitolo 147240 Assegnazione n. 103140 del bilancio 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

RIPARTO FONDI A FAVORE DELLE PROVINCE AI SENSI DELL' ARTICOLO 32 DELLA LR 34/08

ESERCIZIO 2009

Province

Popolazione 15−64 anni

Disoccupazione
allargata

Media
ponderata %

Contributo
per l'indennità

Contributo
per la formazione

Contributo
per la sicurezza

Totale contributo regionale

Alessandria

274.458

13.120

9,60

282.163,10

19.200,00

4.800,00

306.163,10

Asti

138.258

5.570

4,50

132.263,95

9.000,00

2.250,00

143.513,95

Biella

118.646

5.630

4,10

120.507,15

8.200,00

2.050,00

130.757,15

Cuneo

372.552

12.290

11,00

323.311,89

22.000,00

5.500,00

350.811,89

Novara

237.878

11.860

8,50

249.831,91

17.000,00

4.250,00

271.081,91

Torino

1.489.225

77.690

54,40

1.598.924,25

108.800,00

27.200,00

1.734.924,25

Verbano
Cusio Ossola

105.130

5.220

3,70

108.750,98

7.400,00

1.850,00

118.000,98

Vercelli

112.520

6.020

4,20

123.446,35

8.400,00

2.100,00

133.946,35

TOTALE

2.848.667

137.400

100,00

2.939.199,58

200.000,00

50.000,00

3.189.199,58

Nota: le somme sopra ripartite, sono da considerarsi come acconto per l'esercizio 2009.

Fonti:

15−64 anni: Banca Dati Demografica Evolutiva Regione Piemonte − dati al 31.12.2007

Disoccupazione allargata: Stime Rilevazioni ISTAT Forze di lavoro − Media gennaio−settembre 2008