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Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009


Codice DB1703
D.D. 23 marzo 2009, n. 40

Articolo 20 comma 3 del decreto legislativo 22 febbraio 2006 n. 128. Autorizzazione per la distribuzione e la vendita di GPL quale operatore terzo, alla ditta Cerutti Gas di Cressa (NO) nelle province della Regione Piemonte.

(omissis)

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;

autorizza

La ditta Cerutti Gas con sede in via Borgomanero n. 94, Cressa (NO), (omissis) alla commercializzazione di GPL in recipienti e piccoli serbatoi nelle province della Regione Piemonte quale operatore terzo facente parte integrante della organizzazione commerciale della ditta Tergas Keros, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 128/2006.

La ditta Cerutti Gas è obbligata ad esercire l'attività di vendita del prodotto GPL in esclusiva con il marchio della ditta Tergas Keros e con recipienti di proprietà di quest'ultima.

La ditta Cerutti Gas, in adempimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 del citato Decreto Legislativo, entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà inviare al Settore Programmazione della Rete Distributiva dei Carburanti − Tutela e Difesa dei Consumatori e degli Utenti della Regione Piemonte, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale tra le Società contraenti di cui al presente provvedimento.

La presente autorizzazione, in caso di mancata dichiarazione sostitutiva da parte della ditta Cerutti Gas, costituendo violazione all'art. 20 comma 3 del più volte citato Decreto Legislativo circa il permanere del requisito della Società autorizzata quale operatore terzo, è da ritenersi decaduta;

Si fa obbligo alla ditta Cerutti Gas di acquisire tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni occorrenti per la commercializzazione del prodotto GPL, di osservare le vigenti norme fiscali, le disposizioni in materia di prevenzione incendi e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali;

L'Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere derivanti a terzi dalla attività di commercializzazione di GPL in recipienti svolta dalla ditta Cerutti Gas secondo quanto previsto dal presente provvedimento;

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 128/06.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Roberto Corgnati