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Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2009, n. 18−11210

L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale". Capo III − Stampa di informazione periodica locale. Modalita' di attuazione. Bando 2009.

A relazione dell'Assessore Bairati:

In data 18.07.2008 è entrata in vigore la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale".

Le finalità della nuova normativa, i cui interventi previsti sono destinati ai piccoli editori piemontesi, vengono espresse dall'art. 1 che recita:" Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi".

Il Capo III all'art. 7 dispone che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:

  1. sostenere la stampa di informazione periodica locale;
  2. sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
  3. promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale.

Per il perseguimento di tali attività, la legge prevede, tra l'altro, la concessione delle seguenti agevolazioni a favore dell'editoria periodica locale:

viste le modalità di attuazione del Capo III − Stampa di informazione periodica locale, di cui all'allegato A) della presente deliberazione;

tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale, di cui all'art 11 della legge, nella seduta del 25 febbraio 2009.

tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, la Giunta Regionale,

delibera

di approvare le Modalità di attuazione della L.R. n. 18/2008, Capo III − Stampa di informazione periodica locale, bando 2009, contenute nell'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;

di demandare al Direttore regionale alle Attività Produttive l'approvazione della modulistica da utilizzare per l'accesso alle agevolazioni previste e l'individuazione delle documentazione necessaria;

di stabilire che per l'anno 2009 le domande di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della modulistica citata e dovranno pervenire entro il termine di scadenza del bando che sarà fissato dal Direttore regionale alle Attività Produttive;

alla spesa di € 650.000,00 si farà fronte con i fondi di cui al cap. 173630/09 (ass. n. 103144).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 25 GIUGNO 2008, N. 18

"INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA PIEMONTESE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE"

CAPO III − STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE

1. FINALITA'.

Favorire lo sviluppo del sistema delle imprese editoriali dell'informazione periodica locale.

2. OGGETTO.

A) Sostegno alle spese per l'acquisto della carta per la stampa dei periodici locali (art. 8, lett. b);

B) sostegno alle spese per l'acquisto di abbonamenti alle agenzie di stampa di informazione locale (art. 8, lett. c).

La giunta regionale definisce con proprio atto amministrativo i criteri applicativi e gli indirizzi in ordine agli interventi tenendo conto del parere espresso dalla Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale di cui all'art. 7 della legge.

Il bando costituisce lo strumento attraverso il quale la regione applica tali criteri e indirizzi.

3. AMBITO DI INTERVENTO.

Tutto il territorio regionale.

4. DESTINATARI.

Imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale e attività produttiva in Piemonte, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, dotate di una struttura minima di n. 2 dipendenti, anche part−time, e aventi come collaboratori di redazione almeno n. 2 pubblicisti regolarmente retribuiti.

5. CARATTERISTICHE DEI PERIODICI.

I periodici editi dai soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) devono essere pubblicati:

  1. con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della legge;
  2. con frequenza non quotidiana e a carattere almeno settimanale;
  3. con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali;
  4. con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle 3 mila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale.

b) devono essere finalizzati esclusivamente all'informazione locale e alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte.

c) devono avere le seguenti caratteristiche editoriali:

  1. mancanza di copertina;
  2. impaginazione in colonne;
  3. foliazione di almeno sedici pagine,
  4. pluralità di contenuti informativi;
  5. destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e sulla vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni;
  6. destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.

6. SPESE AMMISSIBILI.

A) spese per l'acquisto della carta occorrente alla pubblicazione, al netto di IVA, a fronte di un bilancio certificato relativamente ai costi della carta per la stampa del periodico.

La certificazione di bilancio deve essere rilasciata, limitatamente ai costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

B) spese per l'abbonamento, al netto di IVA, a massimo n. 2 agenzie di stampa a informazione regionale.

7. CONTRIBUTI.

I contributi vengono concessi nella misura massima del 10% della spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. b) dell'art. 8 e nella misura massima del 50% della spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. c) dell'art. 8 della Legge e sono erogati ai singoli beneficiari per un importo cumulativo non superiore a 30.000,00 euro annui.

8. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA.

I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

I contributi si configurano come aiuto di stato alle piccole e medie imprese e devono essere applicati in conformità alla disciplina comunitaria "de minimis", di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

9. DIVIETO DI COMULO DI CONTRIBUTI.

Il contributo concesso per le spese ammissibili di cui al precedente paragrafo 6.) non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali per il medesimo intervento.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La Regione indice apposito bando.

I soggetti destinatari dei contributi devono presentare le domande alla Regione, corredate della documentazione prevista, utilizzando la modulistica predisposta a cura della Direzione Attività Produttive.

L'Amministrazione regionale potrà comunque richiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l'istruttoria.

Le domande presentate prima della data di apertura del bando o dopo quella di chiusura del medesimo e quelle non redatte in conformità alla modulistica prescritta ovvero gravemente carenti della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione.

11. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo verrà concesso agli aventi diritto nell'ambito delle risorse programmate.

Qualora le somme destinate alle agevolazioni non fossero sufficienti a soddisfare le domande presentate, i contributi verranno erogati ai beneficiari in misura ridotta proporzionalmente.

12. DISCIPLINA DI DETTAGLIO.

Il Direttore regionale alle Attività Produttive provvede con proprio atto all'approvazione della modulistica, della documentazione necessaria a corredo delle domande e alla disciplina di dettaglio e all'approvazione e pubblicazione dei bandi.

13. DOTAZIONE FINANZIARIA.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 650.000,00, così ripartita:

− € 500.000,00 per gli interventi di cui alla lett. b) dell'art. 8 della Legge;

€ 150.000,00 per gli interventi di cui alla lett. c) dell'art. 8 della Legge.

Eventuali fondi disponibili, a seguito del finanziamento delle domande relative ad una delle due tipologie, possono essere destinati a copertura dell'altra.

14. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI.

Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da analoghe disposizioni normative.