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Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 241−12887/2009 del 18−3−2009 − Codici univoci: TO−P−10288; TO−P−10289. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di Avigliana, in misura di litri/sec max complessivi 18,9 e medi 6,76 ad uso irrigazione attrezzature sportive, assentita alla Fingolf SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 241−12887/2009 del 18−3−2009 − Codici univoci: TO−P−10288; TO−P−10289.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

  1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria alla Fingolf S.p.A. − (omissis) − con sede legale in Avigliana, Via Sant'Agostino n. 68, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante n. 2 pozzi, in Comune di Avigliana − dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 30 n. 119 (pozzo P1) e Foglio 30 n. 384 (pozzo P2) − in misura di litri/sec massimi complessivi 18,9 e medi complessivi 6,76 per complessivi metri cubi annui 106.960 ad uso produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative, da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
  2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
  3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
  4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
  5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
  6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18−3−2009.

(omissis)