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Bollettino Ufficiale n. 16 del 23 / 04 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca in Comune di Praly ad uso energetico assentita alla Soc. Energheia Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

− Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 295−15007 del 31.3.09.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

di approvare il disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto presso contenente alcune modifiche e integrazioni al disciplinare principale − sottoscritto in data 8.5.1998 − ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca in Comune di Praly e Salza di Pinerolo ad uso produzione di energia idroelettrica − corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R − assentita alla Soc. Energheia srl, (omissis) con sede in 12037 Saluzzo (Cn) CorsoMazzini 20; in particolare i parametri della derivazione sono così definiti: portata massima litri/sec 1200, portata media litri/sec 800, DMV litri/sec 370, salto geodetico mt 122.50, potenza nominale media di concessione Kw 961; di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla determinazione dirigenziale n. 14−20097 del 4.2.1999; di dare atto che la concessione di che trattasi é subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo, oltre che alle prescrizioni contenute nell'Allegato A alla D.G.P. n. 1119−50547 del 16.10.2008 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al prelievo e alle relative opere, con particolare riguardo al piano di monitoraggio della qualità delle acque e dell'ittiofauna, di cui ai punti dal n. 44 al n. 50 del citato Allegato;

(...omissis...)"

Disciplinare suppletivo di concessione

"(... omissis ...)

Il testo dell'Art. 9 del disciplinare principale di concessione è sostituito dal seguente: "Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 370 litri/sec.

(... omissis ...)"