Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 39−11190

Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio−sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarita' per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37−6500 del 23.7.2007.

A relazione degli Assessori Artesio, Migliasso:

L'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" dispone che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, viene istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze" al quale é assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

L'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del "Fondo per le non autosufficienze" siano adottati dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro della Salute, con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281.

In data 20 settembre 2007 é stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281.

Per quanto sopra, il Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha attribuito alle Regioni con proprio Decreto, in data 12 ottobre 2007, le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" relative all'anno 2007 e la quota assegnata alla Regione Piemonte, secondo i criteri precisati dal Decreto stesso, era pari ad euro Euro 7.797.985,90.

Con D.G.R. n. 55−9323 del 28.7.2008, ("Definizione delle modalità e dei criteri dell'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L) e dei Soggetti Gestori delle funzioni socio assistenziali (EE.GG), delle risorse assegnate a livello nazionale, al " Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007 ed attribuite alla Regione Piemonte"), la somma di euro 7.797.985,90 é stata destinata per l'attivazione in ogni Distretto sanitario ovvero per il rafforzamento e l'ulteriore messa a punto sotto il profilo organizzativo e gestionale, laddove già avviato, dello Sportello unico Socio−Sanitario configurabile come porta unitaria di accesso del cittadino alle informazioni relative agli ambiti sociale, assistenziale e sanitario e come primo momento di restituzione degli interventi.

La deliberazione succitata prevedeva l'attivazione sul territorio di Sportelli unici Socio−Sanitario allo scopo di porre particolare attenzione nel migliorare e facilitare l'accesso ai servizi soprattutto da parte di anziani affetti da patologie, che determinano condizioni di non autosufficienza nonchè persone, minori e adulte, affette da patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia e persone colpite da minorazione fisica.

Tali progetti dovevano essere definiti mediante "Protocolli d'intesa" fra le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) le ogni Soggetto gestore delle funzioni socio−assistenziali dello stesso ambito distrettuale, individuando un Ente capofila col compito di provvedere al coordinamento e alla gestione delle risorse assegnate.

Con Decreto interministeriale del 6 agosto 2008 il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il decreto per l'assegnazione e il riparto delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze" per gli anni 2008 e 2009, per i quali la dotazione complessiva é pari a 300 milioni di euro, per il 2008, e a 400 milioni di euro, per il 2009, sulla base di quanto definito dall'art. 2 comma 465 della 1. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

Il comma 2 dell'art. 1 sia del Decreto del 12 ottobre 2007 sia del Decreto del 06 agosto 2008 hanno indicato i criteri utilizzati, basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente per regione, di età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 nella misura del 40%.

Nel rispetto dei suddetti criteri le risorse destinate dal Decreto Ministeriale alla Regione Piemonte per l'anno 2008 sono pari ad euro 23.510.441,74.

La Regione Piemonte ha attivato negli anni una diversificazione di servizi a favore della non autosufficienza e intende potenziare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, sostenendo in particolare, là ove sia possibile, il mantenimento al domicilio.

Il Piemonte si contraddistingue per essere, rispetto alle medie nazionali, fra i territori "più anziani" d'Italia, con, a fine 2007, una percentuale di anziani ultra 65enni pari al 22,69 %.

Se però l'allungamento della vita, che rappresenta un'importante conquista oltre che una sfida per l'intera società e per la nostra Regione, modifica i profili demografici in modo così radicale relativamente alla composizione per classi d'età, allo stesso tempo la cosiddetta fase di "vita critica" delle persone (comparsa di disabilità e non autosufficienza) cresce in termini percentuali.

La Regione Piemonte considera, pertanto, prioritario e strategico proseguire nell'attività di programmazione e progettazione, attraverso la previsione di azioni coordinate tra i Soggetti Gestori delle attività socio−assistenziali e le A.S.L., di servizi sempre più adeguati alle differenti e complesse necessità dei soggetti anziani non autosufficienti, anche in considerazione del costante e continuo aumento della domanda di assistenza socio−sanitaria a favore di tali soggetti, attraverso una diversificazione delle risposte ai loro bisogni socio−sanitari.

Nell'ambito di tali interventi la Regione ha promosso inoltre significative azioni tese a migliorare le competenze delle persone impegnate nel lavoro di cura attraverso la definizione di standard formativi per le assistenti familiari.

Inoltre, con la D.G.R. n. 46−8204 dell'11 febbraio 2008 e la D.G.R. n. 37−9657 del 22 settembre 2008, sono stati promossi ulteriori progetti e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, utilizzando uno specifico fondo messo a disposizione dalla legge finanziaria per il 2007 a favore degli Enti Gestori istituzionali dei servizi sociali, per l'attivazione di una o più delle seguenti azioni:

Il sostegno alla domiciliarità ha lĀ“obiettivo di supportare le risorse proprie di ogni persona, della rete familiare, della comunità, per mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto abituale.

La D.G.R. 51−11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio−sanitaria" ha approvato, tra l'altro, gli indirizzi e le linee guida per "L'articolazione delle Cure Domiciliari nella fase di Lungoassistenza".

Nell'attuale contesto regionale l'applicazione della suddetta deliberazione é parziale e disomogenea − così come evidenziato da una recente indagine, condotta congiuntamente dagli Assessorati regionali al Welfare e Tutela della Salute e Sanità e supportata dall'ARESS, svoltasi nel mese di giugno 2008 − e ha dato luogo a una moltitudine di sperimentazioni territoriali diverse.

Tale disomogeneità applicativa, o mancata applicazione, rende l'accesso e le modalità erogative delle "Cure domiciliari in Lungoassistenza" fortemente diseguali per i cittadini piemontesi.

Pertanto, scaturisce la necessità di ricondurre, per quanto possibile, ad uniformità il diritto ad un intervento compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza, così come viene esplicitato nell'Allegato A), parte sostanziale ed integrante del presente atto deliberativo, avente come oggetto "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio−sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti".

Altresì, nel succitato Allegato A), si é provveduto all'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti, disciplinando, tra l'altro, i destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, nonchè fissando il principio che, sulle suddette prestazioni socio−sanitarie, l' A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) é a carico dell'utente / EE.GG.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato A), di cui sopra, viene destinata la somma di cui al fondo per la non autosufficienza richiamato in premessa, relativo all'anno 2008, per un importo di euro 21.513.967,74, le cui modalità di erogazione sono dettagliatamente indicate nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolare, l'erogazione della suddetta somma é subordinata alla definizione e predisposizione di Accordi, debitamente sottoscritti dalle A.S.L. e dagli EE.GG. in ogni ambito distrettuale, in cui viene individuato l'Ente capofila, che provvederà alla gestione delle risorse assegnate.

Altresì, tali Accordi devono essere predisposti e trasmessi alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento.

La Direzione Sanità, previa intesa con la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia, disporrà con apposito provvedimento dirigenziale l'assegnazione dei finanziamenti ai soggetti individuati quali capofila dagli Accordi suddetti, per ogni ambito distrettuale, facendo riferimento alla popolazione =>65 anni della Banca Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte (BDDE) 2007.

Relativamente a realtà territoriali specifiche, quali ad esempio l'area torinese laddove un unico Ente Gestore delle funzioni socio−assistenziali afferisce a due Aziende Sanitarie, l'Accordo può includere più realtà distrettuali.

Trattandosi, inoltre, nella fattispecie di interventi soggetti a compartecipazione, si rappresenta, altresì, la necessità di dare indicazioni circa i relativi criteri di partecipazione alla spesa.

In particolare, la D.G.R. n. 37−6500 del 23 luglio 2007 ha individuato le modalità di contribuzione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali; modalità che prevedono la valutazione del solo reddito e patrimonio individuale.

La D.G.R. n. 64−9390 del 1 agosto 2008 ha adottato analoghe disposizioni per quanto concerne la compartecipazione al costo della retta di residenzialità per le persone con handicap permanente grave.

Le citate deliberazioni dispongono, altresì, la promozione di forme di incentivazione a favore degli EE.GG., che adottano i citati criteri di compartecipazione.

Per esigenze di uniformità ed equità, l'Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, estende le modalità di valutazione del reddito e del patrimonio individuale di anziani non autosufficienti e di disabili gravi alla determinazione delle quote contributive, relative al costo delle prestazioni di natura domiciliare, e prevede l'erogazione di incentivi ad hoc.

I criteri di compartecipazione, previsti dal suddetto Allegato C), si applicano esclusivamente alla componente del costo dei servizi domiciliari, che é a carico degli utenti.

La Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia eroga agli EE.GG. la somma di € 1.996.474,00, assegnata dalla Direzione regionale Sanità, a titolo di incentivo per l'adozione dei suddetti criteri di compartecipazione.

La Giunta regionale,

sentita la relazione che precede, convenendo appieno con le argomentazione addotte in ordine al provvedimento proposto;

vista la legge regionale 8.01.2004, n. 1;

vista la legge 27.12.2006, n. 296;

visto il decreto interministeriale 6.08.2008;

vista la d.g.r. 51−11389 del 23.12.2003;

vista la d.g.r. n. 37−6500 del 23.07.2007;

vista la d.g.r. n. 42−8390 del 10.03.2008;

vista la d.g.r. n. 64−9390 del 1.08.2008;

preso atto delle riunioni tenutesi nel tavolo L.E.A. in data 06.11.2008 e 09.12.2008;

acquisito il preventivo parere favorevole del CORESA, espresso in data 17 marzo 2009;

a voto unanime,

delibera

di definire il riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio−sanitaria in lungoassistenza, l'istituzione del Contributo economico a sostegno della domiciliarità per anziani non autosufficienti, i destinatari, i massimali, le condizioni per l'erogazione, il riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario, nonchè di fissare il principio che, sulle suddette prestazioni socio−sanitarie, l'A.S.L. (componente sanitaria) assume a proprio carico il 50% del costo, mentre il restante 50% (componente sociale) é a carico dell'utente (EE.GG) Enti Gestori, secondo quanto disciplinato dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire, che qualora il beneficiario al contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza sia titolare di Indennità di Accompagnamento, tale previdenza deve essere utilizzata per la copertura della componente sociale, secondo quanto disciplinato dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di definire le modalità per la predisposizione sia degli Accordi, tra Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, sia del Monitoraggio di applicazione della presente deliberazione, secondo quanto definito nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che, nell'ambito di ogni Distretto sanitario, deve essere individuato, in sede di Accordo, un Ente capofila, il quale deve provvedere alla gestione delle risorse assegnate;

di assegnare la somma complessiva di € 21.513.967,74 finalizzata all'erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità per anziani non autosufficienti in lungoassistenza;

di stabilire che l'erogazione della suddetta somma é subordinata alla definizione e presentazione alla Direzione regionale Sanità e alla Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia degli Accordi A.S.L./EE.GG., in ogni ambito distrettuale, che devono essere predisposti e trasmessi entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento;

di stabilire che la Regione, attraverso provvedimento dirigenziale della Direzione regionale Sanità − da adottarsi d'intesa con la Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia − proceda ad assegnare le risorse finanziarie per l'erogazione del contributo economico in oggetto ad ogni Ente capofila, previa acquisizione dei relativi Accordi, secondo un parametro, facendo riferimento alla popolazione =>65 anni ( BDDE 2007), definita a livello distrettuale

di estendere sia a soggetti anziani non autosufficienti − la cui non autosufficienza sia stata accertata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica − sia a persone con handicap permanentemente grave − certificato ai sensi della L. 104/92, secondo il percorso progettuale definito dall'Unità di Valutazione Handicap (U.V.H.) territorialmente competente − al fine della determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, i criteri di contribuzione di cui alla D.G.R. n. 37−6500 del 23 luglio 2007, secondo le modalità previste dal citato Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che la Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia proceda ad erogare agli EE.GG. la somma di € 1.996.474,00, assegnata dalla Direzione regionale Sanità, a titolo di incentivo per l'adozione dei criteri di compartecipazione previsti nell'Allegato C);

di dare atto che alla spesa complessiva pari a euro 23.510.441,74 si fa fronte con l'impegno n. 6757 disposto cap. 156988 del Bilancio anno 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art, 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A)

Allegato B)

Allegato C)

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori é pubblicata a pagina 210 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale