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Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 28−11180

Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita' e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione. Anno 2009.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

La l. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art. 42, comma 1, ha previsto l'istituzione del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

Successivamente la l. 162/98 "Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" all'art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.

Inoltre, per la realizzazione delle iniziative di inserimento sociale dei ciechi pluriminorati, previste dall'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, vengono assegnati annualmente alle regioni specifici finanziamenti.

I finanziamenti di cui alle leggi 162/98 e 284/97 confluiscono ora nel Fondo Nazionale di cui all'art. 20 della l. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Nel rispetto dei principi della l.r. 1/2004, art. 9, che riconosce nella gestione associata la forma gestionale più idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio assistenziali di competenza dei comuni, vengono individuati quali beneficiari dei finanziamenti regionali e delle risorse trasferite dallo Stato per l'attuazione di specifici interventi e progetti a sostegno delle persone con disabilità e i loro nuclei familiari, gli Enti gestori della funzione socio assistenziale.

Tali enti, come peraltro già avvenuto negli scorsi anni, dovranno programmare d'intesa con tutte le realtà istituzionali, del privato sociale, pubbliche e private dei rispettivi ambiti territoriali, interventi articolati e flessibili adeguati ai bisogni dei cittadini, nel rispetto dei principi di cui all' art. 17 della l.r. 1/2004, assicurando nel contempo la continuità delle azioni a suo tempo avviate.

Gli interventi promossi negli anni hanno consentito la costruzione di una rete di risposte articolate, continuative, dinamiche rivolte a persone disabili, a disabili in stato di gravità in ogni fascia di età, con l'intento di assicurarne la permanenza al proprio domicilio e nel contesto familiare e relazionale, nonchè di sperimentare risposte residenziali rispondenti al modello di vita familiare.

A fianco di progetti ed interventi consolidati, sono stati promossi percorsi di autonomia nel concetto della "vita indipendente", percorso che con l'adozione delle relative Linee guida si sta consolidando in una adeguata risposta alle persone con grave disabilità motoria, anche nel rispetto degli indirizzi sul diritto alla mobilità sancito dall'Unione Europea e ribadita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Governo italiano il 24 febbraio 2009.

Tale convenzione impegna tutti gli Stati Parti ad ispirare le loro azioni a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e a volgere particolare attenzione alle donne ed ai minori con disabilità che sono soggetti a discriminazioni multiple e ad adottare misure per garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e dalle libertà fondamentali, assicurando la fruizione di tutti i servizi.

Tra gli interventi a favore della disabilità rientra il consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità, che oltrechè aver realizzato la messa in rete di tutte le informazioni acquisite in materia, ed essere quindi oggi un sicuro riferimento, non soltanto per le persone con disabilità che vi accedono in numero significativo, ma anche per gli operatori interessati, ha conseguito un proficuo trasferimento di "buone prassi" ed é veicolatore delle informazioni e facilitatore per l'utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti nonchè, a sua volta, strumento per la mappatura dei flussi per la rilevazione della disabilità ed elaborazione dei dati acquisiti.

Pertanto, la Giunta regionale,

viste le ll. 104/92 e 162/98;

vista la l. 284/97

vista la l. 328/2000;

vista la l.r. 1/2004;

vista la l.r. 7/2001;

visto il D.P.G.R. 5.12.2001 n. 18/R;

vista la l.r. 30.12.2008, n. 35;

vista la l.r. 30.12.2008, n. 36;

vista la d.g.r. n. 22−10601 del 19.1.2009;

vista la l.r. 7/2005;

visto il d.lgs. 165/2001;

vista l'art. 17 della l.r. 23/2008

unanime,

delibera

− di approvare per l'anno 2009 i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità agli Enti Gestori della funzione socio assistenziale di cui all'art. 9 della l.r. 1/2004 e alle Aziende Sanitarie Locali A.S.L. per la realizzazione delle azioni e dei piani progettuali e per l'attività di consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità, così come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

− di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi gli impegni sui relativi capitoli di spesa e la conseguente assegnazione ed erogazione agli enti individuati quali beneficiari, che trovano copertura sugli stanziamenti del bilancio 2009 ai capitoli 152660, 152770, 181401.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92

AZIONI FINANZIABILI

I finanziamenti sono erogati per l'attivazione di piani progettuali rivolti a:

  1. sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonché di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l'ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso formali accordi, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

  1. potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili e di educativa territoriale;
  2. interventi propedeutici all'inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica e nel mantenimento e sviluppo delle abilità. Tali interventi dovranno fornire elementi e strumenti a supporto del reale inserimento lavorativo di cui alla legge 68/99 ed al complemento di programma di competenza della Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro.
  3. sviluppo e potenziamento di progetti socio−pedagogici e di integrazione socio−educativa a carattere extra−scolastico anche svolti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche eventualmente nell'ambito dei Piani dell'offerta formativa ed integrazione socio−educativa per l'inserimento negli asili nido. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio (trasporto ed assistenza all'autonomia personale) finanziabili con la l.r. 49/85;
  4. sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;
  5. consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità attraverso azioni mirate e tra loro complementari sotto specificate:

Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) − 2) − 3) − 4) e 5), per lo svolgimento di tali attività gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane e dalle aziende sanitarie regionali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell'attivazione di nuovi interventi, quali, tra l'altro, quelli riguardanti l'integrazione dei minori non udenti. L'attività progettuale dovrà rientrare negli indirizzi e linee guida di cui alla d.g.r. 51−11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio−sanitaria".

Relativamente all'azione di cui al punto 6), verranno coinvolte le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell'ambito di percorsi informatizzati concernenti l'analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio−economiche.

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L'individuazione dell'entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successive determinazioni dirigenziali.

Il budget complessivo é così ripartito:

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2010 al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale − Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia − Corso Stati Uniti, 1 − 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"

Con la d.g.r. n. 32−6868 del 5 agosto 2002 era stata approvata e finanziata la sperimentazione di progetti di "Vita indipendente" a sostegno di persone portatrici di grave disabilità motoria, sperimentazione che si é conclusa, a seguito di un puntuale monitoraggio, con l'adozione delle Linee guida, approvate con la d.g.r. n. 48−9266 del 21 luglio 2008.

Le suddette Linee guida consentono, ora, agli enti gestori medesimi di gestire direttamente e con uniformità i progetti di vita indipendente. Sono, infatti, gli stessi enti gestori a recepire i piani personalizzati presentati dagli interessati ed a sottoporli alla valutazione dell'Unità Valutativa Handicap, che ne concerta il contenuto, la fattibilità e l'impegno economico con gli interessati.

Gli enti medesimi possono accogliere istanze di nuovi progetti in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, indipendentemente dal trasferimento di risorse regionali finalizzate, fermo restando l'interesse dell'amministrazione regionale ad incrementare annualmente, nell'ambito delle proprie possibilità finanziarie, le risorse destinate al percorso di vita indipendente.

Per i progetti attualmente in atto viene assegnato un finanziamento corrispondente a quello assegnato ed erogato nell'anno 2008 incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrente anno.

L'amministrazione regionale effettuerà un periodico monitoraggio al fine di verificare il mantenimento della peculiarità del percorso.

Si ricorda, inoltre, che qualora un progetto di Vita indipendente, avendo perso la propria connotazione, venga sostituito con un progetto di sostegno all'autonomia, dovrà esserne data comunicazione all'amministrazione regionale ai fini di una successiva corretta imputazione delle risorse.

Entro il mese di luglio 2010 gli enti gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale − Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia − Corso Stati Uniti, 1 − 10128 Torino una relazione sullo sviluppo dei progetti in essere e sull'attuazione dei nuovi progetti, comprensiva del piano economico.

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98

AZIONI FINANZIABILI

I finanziamenti sono erogati per l'attivazione di piani progettuali rivolti a:

  1. servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
  2. interventi in aiuto alla persona finalizzati all'accesso, da parte del disabile grave, dell'insieme di opportunità che producono integrazione sociale;
  3. interventi di sollievo alle famiglie all'interno delle strutture residenziali esistenti, nonchè attraverso l'utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;
  4. prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio−educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell'intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, la gravità dovrà essere tempestivamente attestata dalla competente Commissione.

Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l'ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso formali accordi, le modalità di realizzazione del progetto.

Nella predisposizione dei piani progettuali, gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

Qualora inoltre gli enti gestori, ai quali, nell'anno 2008, al fine di sostenere l'attivazione nel proprio territorio di progetti di Vita indipendente, é stato assegnato un importo massimo annuale previsto per un singolo progetto, non abbiano richieste da parte di soggetti rispondenti ai requisiti previsti nelle Linee guida, la somma loro assegnata sarà oggetto di compensazione nell'ambito dei finanziamenti ai sensi della l. 162/98 relativi all'anno 2010.

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L'individuazione dell'entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

Restano confermati, come quota aggiuntiva, gli importi destinati a quei progetti che hanno perso la connotazione di vita indipendente e che si sono consolidati come progetti di sostegno all'autonomia.

Il finanziamento complessivo tiene conto dell'incremento del tasso di inflazione programmata per il corrente anno.

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2010 al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale − Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia − Corso Stati Uniti, 1 − 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.

FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 284/97

In attuazione dei principi della L. 284/97 la Giunta regionale aveva destinato fin dall'anno 2001 le risorse assegnate dallo Stato agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali individuando quali indicatori per la ripartizione delle risorse medesime la popolazione ed il numero di soggetti, nella fascia di età 0−65 anni, affetti da pluripatologie residenti nei rispettivi ambiti territoriali e non inseriti in strutture residenziali.

Gli interventi sono finalizzati all'inserimento sociale delle persone cieche pluriminorate e al recupero e mantenimento delle loro capacità residue per cui pare opportuno ripartire le risorse disponibili per assicurare la continuità degli interventi promossi.

L'individuazione dell'entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

Gli Enti Gestori della funzione socio assistenziale dovranno far pervenire entro il mese di luglio 2010 al Settore Sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale − Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia − Corso Stati Uniti, 1 − − 10128 Torino, una relazione illustrativa del piano progettuale approvato e adottato con la specifica indicazione delle azioni previste, del numero dei destinatari e degli Enti/Soggetti coinvolti.

Qualora i piani progettuali non vengano attivati sarà richiesta la restituzione delle somme erogate.