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Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009


Codice DB0803
D.D. 6 aprile 2009, n. 129

D.G.R. n. 55−9151 del 7 luglio 2008. Sperimentazione di interventi di social housing tramite casi pilota. Definizione degli interventi ammessi a condizione e sospesi. Graduatoria generale degli interventi.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

  1. di prendere atto che per gli interventi di social housing ammessi a finanziamento sotto condizione con determinazione dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2009, individuati con i codici PILO 01, PILO 20, PILO 21, PILO 22, PILO 23 E PILO 24, la documentazione é stata regolarmente depositata nei termini prescritti da parte dei soggetti interessati e permette il superamento della condizione;
  2. di ammettere a finanziamento gli interventi di social housing indicati con i codici PILO 11, PILO 12 e PILO 17, così come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione;
  3. di escludere le Manifestazioni d'interesse per interventi sperimentali di social housing individuate con i codici PILO 19 e PILO 27, come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione;
  4. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo concesso in favore degli interventi PILO 23 e PILO 24, come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione;
  5. di prendere atto della graduatoria generale degli interventi di social housing ammessi a finanziamento nonchè dell'elenco generale delle Manifestazioni d'interesse escluse per irricevibilità o inammissibilità della domanda, come risulta dagli allegati B) e C) alla presente determinazione
  6. di dare atto che nell'allegato B) per gli interventi ammessi é riportato il finanziamento richiesto, il finanziamento concesso e quello assegnato per l'acquisizione delle aree o degli immobili e per la progettazione nonchè il finanziamento prenotato per la realizzazione dell'intervento;
  7. di precisare che il finanziamento prenotato per la realizzazione degli interventi sarà assegnato con successivo provvedimento a seguito della conclusione dell'iter di acquisizione delle aree o dell'immobile e della progettazione dell'intervento, in base ai costi di realizzazione delle opere e nel rispetto dei massimali di costo, oltre al contributo aggiuntivo previsto per la bioedilizia; con il medesimo provvedimento saranno stabiliti i termini per l'inizio dei lavori.

Gli allegati A), B), C), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione é ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e del regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo

Allegato

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