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Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009


Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 45−11138

Legge regionale 2 luglio 1999 − n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta regionale in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali per la predisposizione dei programmi annuali delle Comunita' Montane. A.S. 2009/10.

A relazione degli Assessori Pentenero, Sibille:

Vista la Legge n. 97/94 "Nuove disposizioni per le zone montane" la quale, all'art. 20, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali, nell' ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta della scuola dell'infanzia e dell' obbligo nei territori montani;

visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 di definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

vista la legge regionale n. 16/99 che, all' art. 48, stabilisce che i Comuni e le Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino con l'Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" che, all'art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate.

visto che l'art. 21 della legge 59/97, nel sancire l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, finalizza tale autonomia alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione ed al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con il contesto territoriale;

dato atto che il 53% del territorio regionale é montano e che l'obiettivo prioritario del Governo regionale é il rilancio, attraverso azioni mirate e finalizzate, delle economie montane in difficoltà e che tale rilancio può avverarsi solo a condizione che le popolazioni montane tornino ad occupare e presidiare questa parte del territorio;

considerato che il raggiungimento del succitato obiettivo é strettamente legato, pur tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio − culturali dei rispettivi bacini d'utenza, al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nel territorio montano della Regione;

rilevato che, solo attraverso un'offerta formativa, singola o associata, in grado complessivamente di equiparare i servizi scolastici montani ai servizi che di norma vengono offerti dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale, si può ragionevolmente ipotizzare di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo primario sopra richiamato;

tenuto conto che, nell'ottica generale della riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, si é maturata una crescente tendenza all'accorpamento del servizio scolastico presso i concentrici a maggiore densità abitativa e si é proceduto ad un progressivo ridimensionamento e talvolta all'abbandono di strutture minori, dislocate nelle aree maggiormente svantaggiate, in conseguenza della ridotta crescita demografica e della contrazione della popolazione in età scolare, situazione particolarmente accentuata nelle zone montane;

preso atto che il verificarsi di tali condizioni, ha contribuito all'implementazione di altri processi di carattere economico e sociale già in corso che hanno condotto alla soppressione di servizi essenziali in ambito locale, con negative ripercussioni sulle condizioni di vita delle popolazioni montane piemontesi e favorendo l'accentuarsi del fenomeno di abbandono delle zone maggiormente svantaggiate;

rilevato che la presenza di insediamenti umani in territorio montano rappresenta l'unica certezza di salvaguardia e presidio del territorio, di mantenimento del patrimonio ambientale e culturale, di conservazione dell'identità e delle tradizioni delle popolazioni locali, che costituiscono nel loro insieme un patrimonio irrinunciabile;

osservato che, al fine di garantire la permanenza della popolazione nelle zone montane, occorre dare corso ad iniziative volte ad assicurare il mantenimento dei servizi essenziali, indispensabili per il raggiungimento di un adeguato sviluppo delle economie locali e per garantire parità di trattamento anche alle collettività che occupano le aree più svantaggiate del territorio piemontese;

considerato che con D.G.R. n. 70 − 11039 in data 16/03/2009 é stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte − Assessorato alla Montagna, Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale e la Direzione generale del Piemonte del MIUR sulle scuole di montagna e che detta intesa é finalizzata all'individuazione di soluzioni adeguate alla realizzazione di una programmazione efficace, volta al mantenimento ed allo sviluppo di tali presidi;

preso atto che, per il raggiungimento di tale fine, é stato costituito un apposito gruppo di lavoro incaricato dell'analisi delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese, dell'individuazione delle carenze e delle necessità, della proposta di soluzioni immediate atte a salvaguardare il regolare avvio delle lezioni per il prossimo anno scolastico 2009/2010, nonchè della valorizzazione di iniziative mirate allo sviluppo qualitativo dell'offerta formativa in ambito montano;

preso atto delle rilevazioni e delle analisi avviate dal gruppo di lavoro presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti in territorio montano, che hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, in taluni casi non differibili, in merito alla necessità di salvaguardare la dotazione organica esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle situazioni degli Istituti in maggior sofferenza per la insufficienza di personale docente − alla esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio, anche attraverso un processo di compensazione della pianta organica al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione dell'attività scolastica − alla opportunità di equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale attraverso iniziative volte alla realizzazione di attività integrative, nel cui ambito potrà essere ricompresa la continuazione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria;

osservato che l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, sulla scorta delle rilevazioni effettuate dal gruppo di lavoro più volte citato, avvierà una attenta verifica circa le possibilità di integrazione di personale docente, da attribuire unicamente alle situazioni di particolare criticità riscontrate sul territorio regionale;

rilevato che eventuali integrazioni della pianta organica da parte del competente organismo, potranno essere attuate solo ad esperita verifica delle dotazioni di diritto e di fatto, per l'accertamento delle quali occorreranno adeguate tempistiche;

ritenuto opportuno procedere comunque alla formulazione dei criteri utili alle Comunità Montane piemontesi, per la predisposizione dei programmi annuali di intervento che dovranno essere redatti d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici locali e d'intesa con l'autorità scolastica provinciale, tenuto conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonchè delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2009 − 2010, che i programmi dovranno essere redatti tenendo conto:

osservato che quanto evidenziato attraverso i programmi annuali presentati dalle comunità montane, per le situazioni di particolare criticità, potrà costituire un utile strumento di informazione e di confronto per le attività svolte dal Gruppo di Lavoro interistituzionale previsto dal Protocollo d'Intesa sopra richiamato;

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2009 − 2010, nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di contribuire al finanziamento degli interventi, con la seguente scala di priorità, tenuto conto di alcuni criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico:

ritenuto che i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possano essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Comunità Montane;

considerato che, in sede di approvazione del Piano triennale degli interventi richiamato dall'art. 27 della L. r. 28 dicembre 2007, n. 28, é stata inoltre prevista l'attribuzione di un assegno di studio, regolato dall'art. 48 − secondo comma della L.r. 16/99 ed erogato dalle Comunità Montane per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell'art. 4 della citata L.r. 16/99, che sono stati obbligati a spostare temporaneamente la propria dimora per seguire gli studi;

preso atto che la L.r. 1º luglio 2008, n. 19 all'art. 27, ha interamente sostituito il citato art. 4 della L.r. 16/99 prevedendo di conseguenza una diversa classificazione per fasce dei comuni montani ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e che detta nuova classificazione é ancora in corso di predisposizione;

ritenuto opportuno, in attesa di vedere realizzata la nuova classificazione in fasce prevista dal comma 2 dell'art. 27 della L.r. 19/2008, avvalersi delle modalità di erogazione degli assegni di studio previste con la propria Deliberazione n. 33 − 8471 del 27 marzo 2008;

vista la L.R n. 23/2008;

vista la L.R. n. 36/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

− di sostenere per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario assegnato alle Comunità Montane, per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica, alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, ad attività integrative;

− i programmi presentati dalle Comunità Montane dovranno essere redatti tenendo conto:

− di attivare, ai sensi dell'art. 48 − secondo comma − della L.r. 16/99 modificata dalla L.r. 1º luglio 2008, n. 19, l'erogazione dell'assegno di studio di cui alle premesse per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado residenti nella parte del territorio delle Comunità Montane piemontesi considerato più disagiato dal punto di vista della marginalità socio economica, dei trasporti ecc, e che sono stati obbligati a spostare temporaneamente la propria dimora per seguire gli studi. Tale assegno, da rapportarsi in relazione al reddito ISEE del nucleo famigliare ed in considerazione delle risorse disponibili, sarà corrisposto per il tramite delle Comunità Montane piemontesi con le medesime modalità di cui alla Deliberazione n. 33 − 8471 del 27 marzo 2008;

− di prevedere la prosecuzione della sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo della Montagna e Foreste e l'Assessorato all'Istruzione − Formazione Professionale, per l'attuazione del programma regionale di intervento;

− di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole Comunità Montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

− nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l'impiego di personale, degli istituti scolastici in accertate situazioni di sofferenza, delle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità e della prosecuzione dei progetti relativi allo studio della lingua francese nella Scuola Primaria, in subordine alle attività integrative con particolare attenzione a quei progetti che presentino caratteristiche tali da risultare esportabili ed atti ad essere riferimento come buona pratica per le altre Istituzioni scolastiche;

− i programmi presentati dalle Comunità Montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto finale da parte delle Comunità Montane.

Al finanziamento delle iniziative di cui in atto, quantificabili in via presuntiva in € 1.500.000,00, si provvederà con le risorse disponibili sul Bilancio di previsione 2009, per € 500.000,00 a valere sulle risorse dell' UPB DB 14192 e per € 1.000.000,00 a valere sulle risorse dell' UPB DB 15071.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)