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Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009


Legge regionale 7 aprile 2009, n. 12.

Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonchè quello delle minoranze occitana, franco−provenzale, francese e walser, di cui alla deliberazione legislativa relativa a 'Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte' approvata in data 31 marzo 2009, la Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche, stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Art. 2.

(Studi e attività formative)

1. La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, promuove d'intesa con le università degli studi del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della pubblica istruzione:

a) attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad un'effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;

b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.

Art. 3.

(Informazione e attività culturali)

1. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovono la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.

2. La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura delle suddette minoranze.

3. Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall'articolo 8 della deliberazione legislativa di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1 Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, é autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla copertura della quale si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18041 del bilancio di previsione, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010−2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 382

Tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale.

− Presentata dai Consiglieri Roberto Placido, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Mariano Turigliatto il 18 dicembre 2006

− Assegnata alla VI Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione l'11 gennaio 2007

− Testo licenziato dalla VI Commissione referente il 19 febbraio 2009 con relazione di Roberto Placido

− Approvata in Aula il 31 marzo 2009, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato é redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 é il seguente:

"Art. 2.

1 In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco−provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.".

Nota all'articolo 3

− Il testo dell'articolo 8 della deliberazione legislativa relativa a "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte" approvata il 31 marzo 2009 é il seguente:

"Art. 8. (Procedura di erogazione dei contributi)

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, che intendono avvalersi dei contributi regionali, presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno all'assessorato competente in materia di cultura.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da:

a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all'articolo 7 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.".

Note all'articolo 4

− Il testo dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 é il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base
(UPB)citate nella legge.

DB18041 (Cultura, turismo e sport promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo 1: spese correnti)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE