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Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 / 04 / 2009


Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte".

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità )

1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonchè quello delle minoranze occitana, franco−provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonchè a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1º febbraio 1995.

3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.

Art. 2.

(Principi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), così come introdotti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico−linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;

c) la facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;

d) la promozione dell'insegnamento della lingua piemontese, dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

e) l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione;

f) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

g) la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all'articolo 1;

h) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico;

i) l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative alla lingua piemontese e all'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Denominazioni storiche)

1. La Regione eroga contributi ai comuni singoli od associati per ricerche finalizzate all'eventuale ripristino delle proprie denominazioni storiche.

2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio di un Comitato scientifico composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo rappresentante, con funzione di Presidente;

b) due esperti universitari in materie linguistiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

c) due esperti universitari in materie geografiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Possono far parte del Comitato scientifico, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) due docenti universitari in materie linguistiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

b) due docenti universitari in materie geografiche, individuati previo parere della Commissione consiliare competente;

c) un esperto di storia regionale della Deputazione subalpina di storia patria;

d) un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo e prestano la loro opera a titolo gratuito.

5. Su istanza dei comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione, in attuazione dell'articolo 133, ultimo comma della Costituzione, può disporre, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), così come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10, il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni.

Art. 4.

(Segnali di localizzazione territoriale)

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati.

2. Per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto.

3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all'assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un'istanza corredata dai seguenti atti:

a) delibera del Consiglio comunale relativa all'apposizione della segnaletica;

b) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente;

c) atto di liquidazione della spesa sostenuta.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 é determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva.

Art. 5.

(Informazione regionale)

1. La Regione si impegna a riservare, sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell'uso e della conoscenza dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonchè quello delle minoranze occitana, franco−provenzale, francese e walser.

Art. 6.

(Istituzione del registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge é istituito il registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco−provenzale, francese e walser.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi.

3. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione ed il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

4. Il registro é tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso.

5. L'iscrizione al registro é condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 7.

(Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico)

1. é istituita la Consulta permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco−provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

2. La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed é composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) tre Consiglieri regionali;

c) gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, o loro delegati;

d) gli Assessori provinciali competenti in materia di cultura;

e) cinque sindaci di comuni proposti dalla Conferenza Permanente Regione−Autonomie Locali, in ragione di uno per ciascuna delle comunità linguistiche di cui al comma 1;

f) nove esponenti individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 6, in modo da garantire la più ampia rappresentatività.

3. Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza e previo parere della Commissione consiliare competente, un rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

4. La Consulta dura in carica cinque anni e, all'atto dello scioglimento del Consiglio regionale, decade inderogabilmente.

5. La Consulta formula proposte per l'individuazione dei criteri finalizzati a definire la valenza regionale o locale delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico.

6. La Consulta é convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

7. Ai componenti la Consulta spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento.

Art. 8.

(Procedura di erogazione dei contributi)

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, che intendono avvalersi dei contributi regionali, presentano domanda entro il 15 marzo di ogni anno all'assessorato competente in materia di cultura.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da:

a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all'articolo 7 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 9.

(Festa del Piemonte)

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonchè di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, é istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio, nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonchè quello delle minoranze occitana, franco−provenzale, francese e walser.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 3 e della Consulta di cui all'articolo 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico−valutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

Art. 11.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte) e la legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte'), fatta salva l'erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall'articolo 10 della l.r. 26/1990 ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, é autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro, alla copertura della spesa corrente pari a 1.600.000,00 euro e della spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede rispettivamente con le dotazioni delle unità previsionali di base (UPB) DB18041 e DB12022 del bilancio di previsione, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010−2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 12

Contributi regionali per l'installazione di segnaletica stradale con toponimi in lingua locale.

− Presentata dai Consiglieri: Dutto, Allasia, Monteggia, Rossi il 17 maggio 2005.

− Assegnata in sede referente alla II Commissione e in sede consultiva alla I Commissione l'8 giugno 2005.

− Riassegnata alle Commissioni II e VI in sede congiunta e in sede consultiva alla I commissione il 14 settembre 2005.

Proposta di legge n. 22

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni piemontesi del Piemonte.

− Presentata dai Consiglieri: Allasia, Dutto, Monteggia, Rossi il 17 maggio 2005.

− Assegnata in sede referente alla VI Commissione e in sede consultiva alla I Commissione il 10 giugno 2005.

Proposta di legge n. 106

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte). Norme a tutela della lingua provenzale.

− Presentata dal Consigliere Dutto l'8 luglio 2005.

− Assegnata in sede referente alla VI Commissione il 25 luglio 2005.

Proposta di legge n. 155

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Val d'Ossola e della Val Sesia.

− Presentata dai Consiglieri: Ghigo, Leo, Pedrale il 12 ottobre 2005.

− Assegnata in sede referente alla VI Commissione il 19 ottobre 2005.

− Richiamata in Aula, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento, il 9 luglio 2007.

− Rinviata in Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, il 20 luglio 2007.

− Iscritta in data 25 settembre 2007 all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del Regolamento.

− Rinviata in Commissione, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, il 7 novembre 2009.

Proposta di legge n. 378

Tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonchè delle minoranze occitana, franco provenzale e walzer.

− Presentata dai Consiglieri: Travaglini, Auddino, Barassi, Bellion, Bizjak, Boeti, Cattaneo, Cavallaro, Chieppa, Clement, Comella, Deambrogio, Ferraris, Larizza, Laus, Lepri Manolino, Motta, Muliere, Pace, Pizzale, Placido, Pozzi, Reschigna, Ricca, Robotti, Ronzani, Rostagno, Spinosa, Turigliatto, Valloggia il 13 dicembre 2006.

− Assegnata in sede referente alla VI Commissione e alla I Commissione in sede consultiva il 29 dicembre 2006.

Testo unificato delle proposte di legge n. 12, 22, 106, 155 e 378 licenziato all'unanimità dalla VI Commissione, congiunta con la II Commissione, il 19 febbraio 2009 con relazione di Marco Travaglini e Claudio Dutto

Approvato in Aula il 31 marzo 2009, con emendamenti sul testo, con 36 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato é redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 3 della Costituzione é il seguente:

"Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

é compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.".

− Il testo dell'articolo 6 della Costituzione é il seguente:

"Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.".

− Il testo dell'articolo 9 della Costituzione é il seguente:

"Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.".

− Il testo dell'articolo 4 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 é il seguente:

"Art. 4 (Programmazione)

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari.

3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.".

− Il testo dell'articolo 7 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 é il seguente:

"Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonchè quello delle minoranze occitana, franco−provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico−piemontesi.".

− Il testo dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 é il seguente:

"Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub−comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.".

Note all'articolo 2

− Il testo dell'articolo 124 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 é il seguente:

"Art. 124 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

2) definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;

3) definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;

4) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;

5) assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 149, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/1998 e del d. lgs. 490/1999;
6) incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, sia con il sostegno agli Enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;

7) promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998, utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;

8) promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera d) del d.lgs. 112/1998 con gli Atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;

9) progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;

10) promuovere l'istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l'erogazione di sevizi culturali;

11) sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all'estero;

12) stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;

13) sostenere l'attività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);

14) promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;

15) individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;

16) sostenere l'editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura:

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) promuovere le attività espositive e le arti visive;

2) tutelare, valorizzare e promuovere l'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 "Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte");

3) promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l'ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;

4) promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l'istituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.

2. Sono da considerarsi inoltre di competenza regionale:

a) le iniziative organizzate da Enti, Associazioni e Istituzioni, la cui costituzione sia stata promossa dalla Regione o a cui la Regione partecipi, o quelli i cui rapporti con la Regione siano regolati da convenzione o da atti di concertazione;

b) le iniziative il cui svolgimento coinvolga più Province o comunque un territorio molto ampio.

3. La Regione si riserva altresì la promozione ovvero l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di particolare rilievo culturale o turistico.

4. La Regione adotta il piano triennale degli interventi in materia di beni e attività culturali e spettacolo, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie−locali di cui alla l.r. 34/1998.

5. Il Consiglio regionale, anche su iniziativa e proposta delle Province, sentita la competente commissione consiliare, approva gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, privilegiando la stipulazione di accordi, convenzioni e intese.

6. La Regione opera al fine di favorire la gestione integrata dei servizi culturali a livello di sistemi territoriali o tematici rendendosi garante della autonomia scientifica e amministrativa.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e dell'articolo 125, gli uffici regionali si avvalgono dei servizi culturali delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, secondo il principio di sussidiarietà.".

− Il testo dell'articolo 126 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 é il seguente:

"Art. 126 (Funzioni delle Province)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonchè tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

2. In particolare alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati;

2) la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;

3) il coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;

4) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

5) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dell'articolo 149 comma 5 del d.lgs. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'articolo 1 della l.r. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attività culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti. Tale programmazione é integrata nella programmazione generale della Provincia ed é volta all'equilibrato sviluppo del territorio.".

− Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 é il seguente:

"Art. 127 (Funzioni dei Comuni)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, i Comuni esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento.

2. In particolare i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative a:

a) in materia di beni culturali:

1) l'istituzione e la gestione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali di propria competenza, nonchè dei relativi sistemi;

2) il coordinamento ed il sostegno dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, cooperando alla formazione del sistema informativo regionale;

3) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

4) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dell'articolo 149, comma 5 del d.lgs. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico come indicato dall'articolo 1 della l.r. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

3. I Comuni esercitano altresì tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale o provinciale.".

Note all'articolo 3

− Il testo dell'articolo 133 della Costituzione é il seguente:

"Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.".

− Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 é il seguente:

"Art. 6 (Modificazione delle denominazioni comunali)

1. La modificazione delle denominazioni comunali e' disposta con legge regionale.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri del Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale competente per territorio.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 4/73 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente gia' effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

5. Il parere della Commissione e' quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4.

6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

7. Il referendum consultivo non e' richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Sulle richieste di cui al comma 7 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio.".

Nota all'articolo 11

− Il testo dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 é il seguente:

"Art. 10. (Procedure)

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:

a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) eventuale relazione sulle attivita' culturali precedentemente svolte nella materia.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attivita' svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, puo' disporre la revoca dei contributi assegnati. "

Note all'articolo 12

− Il testo dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 é il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base
(UPB) citate nella legge.

DB18041 (Cultura, turismo e sport promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo 1: spese correnti)

DB12022 (Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica Reti ferroviarie ed impianti fissi Titolo 2: spese in conto capitale)